Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24491 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2017, (ud. 22/02/2017, dep.17/10/2017),  n. 24491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO MAURO – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4597-2015 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA NARDONE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVATORE SCARANO;

– ricorrente –

contro

COMUNE di CASAVATORE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 233/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 28/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

N.A. impugnava davanti al Giudice di Pace di Casoria il verbale di contestazione di un sinistro stradale e la relativa cartella esattoriale n. 201834 del 17 aprile 2010 ed il Giudice di Pace di Casoria accoglieva il ricorso con sentenza n. 3028/2013, compensando le spese di lite.

Il medesimo N. proponeva appello con citazione notificata il 23 dicembre 2013, contestando la decisione sulle spese, cui resisteva il Comune di Casavatore, presentando anche appello incidentale, ed il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 233/2014, accoglieva il solo appello incidentale, ritenendo, quindi, validi gli atti impugnati.

N.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Comune intimato non ha svolto difese.

La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso, è stata notificata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Il primo motivo di ricorso, con cui è dedotta l’omessa, contraddittoria ed irragionevole motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile. IL D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha riformato il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, stabilisce che le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere oggetto di ricorso per cassazione solo “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” e non più, come previsto dal testo precedente, “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

L’attuale versione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3, trova applicazione nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ovvero dall’11 settembre 2012, è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non è denunciabile con ricorso per cassazione, non essendo più inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4 (Cass. 10 giugno 2016 n. 11892). In particolare, dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), il vizio motivazionale previsto da tale ultima disposizione sussiste qualora la corte di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, oppure ricorrano una “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, una “motivazione apparente”, un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, a nulla rilevando il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. 8 ottobre 2014 n. 21257).

Nella specie il ricorrente ha contestato, nella sostanza, la valutazione, da parte del Tribunale di Napoli Nord, del contenuto del verbale dei Vigili Urbani intervenuti sul luogo del sinistro, con la conseguenza che non è possibile prospettare l’omesso esame di un fatto o l’esistenza di una motivazione mancante od apparente. Peraltro, il motivo presenta un ulteriore profilo di inammissibilità: il ricorrente, in violazione del principio di specificità delle censure, non ha trascritto il contenuto del detto verbale, impedendo a questa corte di accertare se venissero in questione circostanze oggetto di diretta percezione da parte del pubblico ufficiale.

Il secondo motivo, con cui è dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., è manifestamente infondato in quanto, dal contenuto del ricorso in primo grado, riprodotto dallo stesso N. nel presente atto di impugnazione, non è evidenziata la proposizione, davanti al Giudice di Pace, della questione concernente la mancata verbalizzazione delle generalità del minore.

Per completezza argomentativa va rilevato che trattandosi di denuncia di omessa pronuncia formulata ai sensi dell’art. 112 c.p.c., l’omesso esame deve concernere direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente proposta (cfr. Cass. n. 6361 del 2007), mentre nella specie la dedotta omissione attiene ad una circostanza di fatto che, ove valutata, appunto in fatto, avrebbe comportato una diversa decisione (cfr. Cass. n. 5444 del 2006) ed in tale ottica la censura è inammissibile.

Infine, il terzo ed il quarto motivo – da trattare congiuntamente per la evidente connessione – con i quali è lamentata la mancata valutazione della contestazione immediata da parte dei Vigili Urbani, sono inammissibili, in quanto dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che il ricorrente nei motivi di opposizione all’ordinanza ingiunzione abbia dedotto la circostanza di fatto relativa al difetto di contestazione immediata.

La censura in esame è quindi relativa ad una questione non prospettata dal ricorrente con l’atto di opposizione introduttivo del giudizio ed al riguardo è appena il caso di richiamare il principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 e seguenti, integra un’azione di accertamento negativo, sicchè il sindacato del giudice adito resta circoscritto alle questioni sollevate con i motivi di opposizione non può estendersi a violazioni di legge che non siano state dedotte dall’opponente (Cass. 27 agosto 2003 n. 12544; Cass. 16 aprile 2003 n. 6013; Cass. 1 aprile 2003 n. 4924). Ne consegue che il giudice non ha il potere di rilevare di ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che lo ha preceduto (in termini, v. Cass. 9 marzo 2004 n. 4781); in particolare va ribadito che, in tema di sanzioni amministrative, il principio (desumibile dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23) secondo cui nel provvedimento di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione il giudice deve controllare non solo la validità formale del provvedimento, ma anche la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell’infrazione, deve essere coordinato con l’altro principio generale, desumibile dall’art. 112 c.p.c. in base al quale il giudice dell’opposizione non può rilevare d’ufficio vizi diversi da quelli fatti valere dall’opponente, entro i termini di legge, con l’atto introduttivo del giudizio, i quali costituiscono la “causa petendi” della relativa domanda (di recente, Cass. 11 gennaio 2016 n. 232; Cass. 18 gennaio 2010 n. 656; ma v. già Cass. 11 gennaio 2006 n. 217; Cass. 25 marzo 2005 n. 6519; Cass. 27 agosto 2003 n. 12544; Cass. 28 maggio 2002 n. 7790; Cass. 3 agosto 2000 n. 10202). Pertanto, non essendo consentito introdurre in sede di legittimità nuovi motivi di opposizione, non dedotti dinanzi al giudice di merito, la doglianza non può essere presa in esame.

Nè può essere condivisa l’eccezione del ricorrente di omessa valutazione del quinto motivo di ricorso da parte del relatore, riprodotta nella memoria illustrativa, trattandosi di problematica relativa ad una questione di numerazione delle doglianze, deducendo il ricorrente al punto 5) la censura riprodotta sotto il quarto mezzo ed attendo il punto 1) alla “proponibilità, procedibilità ed ammissibilità” del ricorso.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Alcuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite, non avendo l’amministrazione intimata svolto difese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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