Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24490 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, (ud. 21/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25482-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, PREFETTURA di SIRACUSA C.F. (OMISSIS), in persona del

Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, alla via

dei PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

TERNA RETE ITALIA s.p.a., C.F. (OMISSIS), in persona dell’A.D. e

legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, alla

via F. DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MASTROLILLI,

che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli

avvocati FILOMENA PASSEGGIO, GIANCARLO BRUNO e MAURIZIO CARBONE;

– controricorrente –

e contro

F.G., FI.CO.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 353/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

emessa il 07/10/2013 e depositata il 11/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2016 dal consigliere relatore, d.ssa. Magda Cristiano;

udito l’avvocato Maurizio Carbone, per la controricorrente, che si

riporta al controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1)La Corte d’appello di Catania, con sentenza dell’11.3.2014, in accoglimento della domanda proposta da F.G. e Fi.Co. nei confronti di Terna Rete Italia s.p.a. e della Prefettura di Siracusa (per la quale si era costituito in giudizio il Ministero dell’Interno), ha rideterminato l’indennità dovuta agli attori per la costituzione in favore di Terna s.p.a. di una servitù di elettrodotto su un fondo di loro comune proprietà ed ha ordinato ad entrambe le parti convenute il deposito presso la Cassa DD. e PP. della maggior somma liquidata rispetto a quella determinata a titolo di indennità provvisoria. La sentenza è stata impugnata dal Ministero con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Terna s.p.a. ha resistito con controricorso, mentre i proprietari del fondo asservito non hanno svolto attività difensiva.

2) Con l’unico motivo di ricorso il Ministero lamenta che la corte territoriale l’abbia ritenuto soggetto passivamente legittimato alla domanda per il solo fatto che la Prefettura aveva emesso il decreto definitivo di asservimento.

3) Il ricorso appare manifestamente fondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima promosso dall’espropriato è unicamente il soggetto in favore del quale è pronunciato il decreto di espropriazione che, risultando beneficiario della stessa, è anche l’unico soggetto obbligato al pagamento dell’indennità. Erroneamente, pertanto, la corte territoriale ha ritenuto che la domanda fosse stata correttamente proposta contro la Prefettura – che non era il soggetto “espropriante”, ma aveva solo il compito di emettere il decreto di esproprio (cfr., fra molte, Cass. nn. 7906/012, 04462/83) – e che la sentenza potesse essere pronunciata anche nei confronti del Ministero. Si propone, in conclusione, di accogliere il ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente cassazione del capo della sentenza impugnato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito e rigettare la domanda proposta da F.G. e Fi.Co. nei confronti della Prefettura di Siracusa. Le spese del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il capo della sentenza impugnato e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da F.G. e Fi.Co. nei confronti della Prefettura di Siracusa. Condanna gli originari attori e Terna Rete Italia s.p.a., in via fra loro solidale, al pagamento delle spese in favore del Ministero dell’Interno che liquida, per il giudizio di merito, in Euro 4.500 per compensi e, per il presente giudizio di legittimità, in Euro 5.000, oltre, per entrambi i giudizi, spese prenotate e prenotande a debito ed accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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