Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24490 del 30/10/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 24490 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 11481-2007 proposto da:
CALVIA

DOMENICA

(C:F.

CLVDNC63T62A192E),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO
34, presso l’avvocato PORRU DANIELE, che la

Data pubblicazione: 30/10/2013

rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MASALA GIUSEPPE, giusta procura a margine del
2013

ricorso;
– ricorrente –

1363
contro

SALIS ANGELA, SCARPA CATERINA, SALIS MARCO, SALIS

1

MILENA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 487/2006 del TRIBUNALE di
SASSARI, depositata il 31/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella

Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

pubblica udienza del 24/09/2013 dal Consigliere

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

che Salis Peppino le aveva notificato atto di precetto e
successivamente atto di pignoramento immobiliare fondato sul
decreto ingiuntivo in data’ 30.05.1996 del Pretore di Alghero
notificato esclusivamente alla società Le Piramidi S.n.c. di Coccini
Emanuela e Calvia Domenica — proponeva opposizione
all’esecuzione nonché agli atti esecutivi adducendo l’inesistenza
del titolo esecutivo per essere essa opponente soggetto giuridico
distinto dalla società e per la mancata notifica del decreto
ingiuntivo alla società entro i termini di cui all’art.644 c.p.c.
La Calvia inoltre sosteneva di non essere più socia della S.n.c.”Le
Piramidi” dal dicembre 1994, epoca in cui aveva ceduto la sua
quota a Pasqualina Cadone.
Si costituiva Salis Peppino eccependo che il decreto ingiuntivo
era stato notificato nella sede della società ed a mani della socia
Coccini Emanuela e pertantò era valido nei confronti della società

Con ricorso del 2 maggio 1997, Calvia Domenica — premesso

e del soci; nel merito osservava che nessuna cessione di quote gli
era mai stata notificata e che l’opponente nel 1996 aveva

della Società Le Piramidi, dal che si evinceva che essa faceva parte
della società anche dopo l’asserita cessione di quote.
Alla prima udienza di comparizione il Giudice dell’Esecuzione
rigettava l’istanza di sospensione
Con successivo ricorso in data 20.10.1997, la Calvia chiedeva la
revoca della ordinanza di rigetto dell’invocata sospensione,
dolendosi del mancato esame della censura relativa ai motivi di
merito dell’opposizione, ed il Giudice, all’udienza del 9.12.1997,
revocava la propria precedente ordinanza.
I due procedimenti venivano successivamente riuniti ed
all’udienza del 15.07.2004 veniva disposta l’interruzione del
giudizio per l’avvenuto decesso del Salis. Successivamente, la
causa, previa rituale riassunzione nei confronti degli eredi
dell’opposto, veniva istruita con deposito di documenti.
Il tribunale di Sassari ,con sentenza depositata il 31.3.06,

presentato un ricorso per sequestro giudiziario eseguito nei locali

accoglieva in parte l’opposizione e dichiarava che la Scarpa ed i
Salis nella loro qualità di eredi avevano diritto a procedere ad

1995 e non per il periodo successivo a tale ultima data fino al
maggio 1996.
Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione la Calvia sulla
base di un motivo cui non resistono con controricorso gli intimati

Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del ricorso poiché,
essendo lo stesso stato proposto avverso decisione depositata il
31.3.2006 , non era più proponibile l’appello, in forza dell’ultimo
periodo dell’art. 616 cod. proc. civ., introdotto dalla legge 24
febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell’esclusiva ricorribilità
per cassazione ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost. ( Cass.
17321/11).
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce che, avendo
essa iscritto nel Registro delle società commerciali e nel registro

esecuzione forzata per il periodo dal febbraio 1995 al 22 settembre

della Camera di commercio in data 22-09-1995 la cessione di
quota sociale stipulata in data 27-12-1994, era venuta meno la

obbligazioni sociali sorte dopo il 27-12-1994 nei confronti dei
creditori sociali che avevano agito dopo la data del 22-09-1995 e
che pertanto dovevano conoscere legalmente l’avvenuta modifica
dell’atto costitutivo ex art. 2300 c.c. a decorrere dalla data del 2712-1994.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato in proposito che in forza
delle previsioni di cui agli, artt. 2267, 2290 e 2300 cod. civ., il
socio di una società in nome collettivo che abbia ceduto la
propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni
sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta
nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il
terzo sia venuto a conoscenza della cessione. L’indicata pubblicità
costituisce, dunque, fatta impeditivo di una responsabilità
altrimenti normale, sicché essa deve essere allegata e provata dal

sua responsabilità solidale illimitata e sussidiaria per le

socio che opponga la cessione al fine di escludere la propria
responsabilità per le obbligazioni sociali( Cass 2215/06; Cass

Il detto principio trova il proprio riferimento temporale rispetto al
momento in cui la società contrae obbligazioni verso il terzo e
non già ,come sostiene la ricorrente, rispetto al momento in cui
quest’ultimo agisce in giudizio.
E’ di tutta evidenza che il terzo che entra in rapporti negoziali con
una società di persone è consapevole di poter contare anche sulla
responsabilità solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali.
E’ dunque al momento in cui si stipula il negozio e si contrae
l’obbligazione da parte della società che rileva la composizione
della compagine sociale .Ne discende necessariamente che se a
quel momento il recesso di un socio non è stato pubblicato sul
registro delle imprese tale recesso non potrà essere opponibile al
terzo senza che rilevi il momento successivo in cui questi intenti
azione giudiziaria per l’inadempimento.

20447/11 ;Cass 6230/13).

Del tutto correttamente pertanto il Tribunale ha ritenuto che,
essendo stata la cessione delle quote da parte della Calvia

a tale data essa era responsabile in solido per le obbligazioni
assunte dalla società
Il ricorso va in conclusione respinto.
Nulla per le spese
PQM
Rigetta il ricorso

Il Presidente

iscritta nel registro delle imprese solo il 22 settembre 1995, fino

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