Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24490 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12333-2007 proposto da:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.G.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 888/2 006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 27/10/2006 R.G.N. 980/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. MANCINO Rossana;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 27 ottobre 2006, la Corte d’Appello de l’Aquila dichiarava inammissibile il gravame svolto dal Ministero dell’Istruzione, Università, Ricerca contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, perchè proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata.

2. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, il Ministero della Pubblica Istruzione ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con l’unico motivo di ricorso la parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 285, 326 e 144 c.p.c., e R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 (art. 360 c.p.c., n. 3).

4. La difesa erariale si duole che la corte di merito abbia ritenuto la notificazione della sentenza impugnata, effettuata direttamente all’istituto scolastico in persona del dirigente del medesimo istituto e non presso l’Avvocatura dello Stato, valida al fine del decorso del termine breve per la proposizione dell’appello. Per la difesa erariale le norme in tema di notificazione alle Amministrazioni dello Stato (art. 144 c.p.c. e R.D. n. 1611 del 1933, art. 11) non sono derogate in materia di controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti della P.A., nè può ritenersi il disposto dell’art. 415 c.p.c., comma 8, secondo alinea, derogato dal disposto dell’art. 417 bis c.p.c., nulla disponendo, tale ultima norma, in tema di notifiche e limitando la sua funzione al primo grado, con il deposito della sentenza, momento a partire dal quale ogni ulteriore attività ricade nella regola generale sulla rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato.

Rimarca, ancora, l’amministrazione ricorrente, sul piano dell’esegesi letterale, che il funzionario cui sia affidata in primo grado la difesa dell’amministrazione non possa in alcun modo esser definito procuratore costituito il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

5. Il motivo è infondato.

6. Sull’idoneità a far decorrere il termine breve per l’impugnazione della notificazione della sentenza di primo grado alla stessa autorità costituitasi mediante un proprio funzionario, ove l’amministrazione si sia difesa attraverso proprio personale, questa Corte di legittimità ha ripetutamente statuito che in tema di notificazione della decisione di primo grado in cui sia stata parte un’Amministrazione dello Stato, laddove l’Amministrazione si sia difesa attraverso proprio personale, la deroga del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, sull’obbligatoria notifica degli atti introduttivi di giudizio contro le amministrazioni dello Stato all’Avvocatura erariale, comporta, allorquando l’Autorità convenuta in giudizio sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente (o tramite funzionario delegato), anche quella al comma 2 del predetto art. 11, che prevede la notificazione degli altri atti giudiziali e delle sentenze sempre presso la stessa Avvocatura.

7. Ne consegue che la notificazione della sentenza che chiude il giudizio di primo grado, ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione, è correttamente effettuata alla stessa Autorità che si sia costituita mediante un proprio funzionario, trovando applicazione i principi generali di cui agli artt. 292 e 285 c.p.c., i quali disciplinano anche le controversie in cui sia parte un’Amministrazione dello Stato, in caso di inapplicabilità del predetto art. 11 (ex plurimis, Cass. 19713/2011; Cass. 18659/2011;

Cass. 17094/2010; Cass. 2528/2009 e, funditus, cui si rinvia per l’ampia disamina con iter argomentativo integralmente condiviso dal Collegio, Cass. nn. 4669 e 4690 del 2008).

8. Nè, data la diversità della fattispecie esaminata dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 752 del 2007, concernente l’atto di introduzione di un successivo grado di giudizio, tale estensione si pone in contrasto con quanto precisato, con riferimento all’art. 417 bis c.p.c., dalla citata decisione delle Sezioni unite.

9. Invero, decidendo in sede di regolamento di giurisdizione, le Sezioni unite, con la menzionata sentenza n. 752/2007, hanno ritenuto che la validità della notificazione del ricorso per Cassazione all’autorità amministrativa, invece che all’Avvocatura dello Stato, si riferisse all’ipotesi eccezionale della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 4, che permette all’autorità (eventualmente organo periferico) emittente l’atto sanzionatorio impugnato di stare in giudizio personalmente, avvalendosi di un funzionario delegato e che, per converso, la stessa conclusione non possa essere adottata nell’ipotesi in cui la pubblica amministrazione, parte del rapporto sostanziale di lavoro subordinato, stia direttamente e attraverso un proprio dipendente nel giudizio di primo grado, a norma dell’art. 417 bis c.p.c., dovendo gli atti dei diversi gradi o fasi del giudizio essere notificati all’Avvocatura dello Stato (art. 144 c.p.c.) (cfr., in termini, Cass. 4669/2008 cit).

10. In mancanza di ragioni nuove e diverse, opera il principio di fedeltà ai precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l’assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge nonchè l’unità del diritto oggettivo nazionale affidata alla Corte di cassazione (così Cass., sez. un., 4 luglio 2003, n. 10615; 15 aprile 2003, n. 5994).

11. Da quanto esposto discende che correttamente il Giudice a quo ha dichiarato inammissibile l’atto di appello, essendo stato esso depositato in data 12 luglio 2005, oltre il termine di trenta giorni, di cui all’art. 325 c.p.c, rispetto alla notifica della sentenza di primo grado avvenuta in data 16 maggio 2005.

12. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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