Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24490 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 17/10/2017, (ud. 06/07/2017, dep.17/10/2017),  n. 24490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14587-2013 proposto da:

G.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

NIZZA 45, presso lo studio dell’avvocato CARLO BORROMEO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNA ROSA BONSIGNORIO;

– ricorrente –

contro

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 61,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CESARE FEDERICO GLENDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 501/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 10/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’accoglimento primo

motivo rigetto del resto;

udito l’Avvocato B.P., con delega depositata in udienza

dell’Avvocato B.C., difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato A.C. con delega depositata in udienza

dell’avvocato MANZI Luigi, difensore del resistente che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 1986 P.L. conveniva in giudizio la sorella P.G. e il nipote G.C.: esponeva che il padre Pa.Gi. era deceduto nel (OMISSIS) e l’eredità era stata devoluta a condizioni particolarmente favorevoli ai due convenuti sulla base di un testamento, la cui nullità era stata dichiarata dal Tribunale di Imperia nel 1976; chiedeva quindi l’accertamento della propria qualità di erede e la condanna dei convenuti a restituire tutti i beni ereditari, compresi i frutti, e a risarcire i danni patiti.

Nel 1987 l’attrice iniziava un’altra causa nei confronti della sorella e del nipote chiedendo di accertare la nullità e l’inefficacia di una donazione posta in essere da G.C. e dalla nonna in favore di P.G.; i convenuti chiedevano il rigetto della domanda dell’attrice e proponevano riconvenzionale per i miglioramenti apportati.

I due processi venivano riuniti.

Il Tribunale di Imperia ha definito il giudizio nel 1994 prevedendo per quanto interessa questa fase del processo – (a) la condanna di G.C. alla restituzione a P.G., in ragione della quota ereditaria a lei spettante, dei frutti, determinati in 5,5 milioni di Lire annui dal 1970 e 13 milioni di Lire dal 1975; (b) il rigetto delle domande di risarcimento danni proposte da P.L.; (c) la condanna di P.L. a conferire alla massa ereditaria la somma di 1 milione di Lire; (d) la condanna di P.L. a rimborsare al nipote G. i miglioramenti posti in essere.

2. G.C. ha impugnato la sentenza con appello principale. P.L. si è costituita proponendo appello incidentale. P.G. è rimasta contumace.

Il processo, interrotto a seguito del decesso di P.L., è stato riassunto dal figlio S.D.. E’ poi deceduta P.G., di cui sono eredi le due parti costituite, i cugini S. e G..

La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 10 maggio 2012, in parziale accoglimento dell’appello principale e in accoglimento di quello incidentale ha stabilito, per quanto qui rileva, che il possesso di G., inizialmente di buona fede, costituisce fatto illecito dal momento in cui egli ha conosciuto la falsità del testamento, così che a partire dal 1975 vanno riconosciuti a favore di S., a titolo di frutti, 13 milioni di Lire annui, annualmente rivalutati secondo gli indici ISTAT; ha condannato G., quale possessore di mala fede, al risarcimento dei danni, quantificati in 13 milioni di Lire annui dal 1975; ha escluso il conferimento alla massa ereditaria della somma di 1 milione Lire; ha rigettato la domanda di G. di rimborso dei miglioramenti; ha infine posto le spese dei due gradi di giudizio per 4/5 a carico di G..

3. G. ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione, articolato in sei motivi. S. ha resistito con controricorso.

Pendente il ricorso per cassazione, G. ha proposto alla Corte d’appello istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata. La Corte d’appello, con ordinanza del 29 agosto 2013, ha sospeso l’esecuzione della sentenza limitatamente al capo che condanna G. al risarcimento del danno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “violazione-falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 1102 c.c. e all’art. 112 c.p.c.”: sarebbe infatti stato condannato a pagare il 100% dei frutti in contrasto con quanto previsto dalla sentenza di primo grado e richiesto dalle stesse conclusioni della parte.

Il motivo è infondato. E’ vero che la Corte d’appello, nel correggere la sentenza di primo grado che aveva condannato G. a pagare una somma di denaro a titolo di frutti sin dal 1970, si è limitata a disporre la condanna di G. “al pagamento della somma di Euro 7.713,94, pari a Lire 13.000.000, annui dal 1975” senza riprodurre la formula “in ragione della quota ereditaria spettante”. Questo però non vuole automaticamente dire che la somma di Lire 13.000.000, già individuata dalla sentenza di primo grado, indicasse la totalità e non la quota spettante a P.L. (e oggi a S.). Al riguardo il ricorrente si limita nel ricorso ad affermare che le quote di partecipazione erano divise in parti uguali, che il S. aveva chiesto il pagamento dei frutti in ragione della quota ereditaria spettante, ma non offre alla Corte elementi (quali ad esempio il riferimento, con correlativa fonte, dell’ammontare totale dei frutti) per verificare quanto dal ricorrente stesso lamentato.

2. Il secondo e il terzo motivo sono strettamente connessi e vanno esaminati congiuntamente. Con essi il ricorrente contesta mediante la denuncia di violazione-falsa applicazione degli artt. 1223-1227, 1101,2056 e 2967 c.c. e art. 112 c.p.c. – la parte della sentenza della Corte d’appello con cui è stato condannato a pagare il risarcimento del danno in misura identica ai liquidati frutti.

Sicuramente infondata è la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. Controparte – afferma il ricorrente – aveva chiesto la liquidazione in via equitativa e la Corte quantificando il danno in 13 milioni di lire l’anno sarebbe andata ultra petita. E’ infatti evidente che il giudice, una volta che pronunci in via equitativa, non può che procedere alla quantificazione del danno.

Infondata è pure l’asserita violazione degli artt. 2697 e 2056 c.c. “posto che – dice il ricorrente – il risarcimento del danno patrimoniale richiede che il soggetto che asserisce di aver subito un danno ne fornisca la prova”. La Corte ha infatti ritenuto illecito il comportamento del G. “nel momento in cui ha conosciuto la falsità del testamento” e non ha, a partire da quel momento, provveduto a restituire i beni costituenti la massa ereditaria, così come tempestivamente richiesto dall’allora attrice. Comportamento illecito che ha causato il danno “che consiste nel mancato godimento del bene”, mancato godimento del quale è indubbia la prova, e che la Corte d’appello ha valutato, circa il quantum, di dover determinare in via equitativa.

Quanto, infine, alla violazione dell’art. 1101 c.c., il ricorrente ripropone la doglianza avanzata con il primo motivo, ossia che in ogni caso la cifra spettante a controparte sia soltanto una quota (quota che in ogni caso non potrebbe essere un terzo, essendo S. pure erede di P.G.) dei 13 milioni annui, doglianza che va pertanto anch’essa dichiarata infondata.

3. Con il quarto motivo viene denunciata la “violazione-falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1150 e 936 c.c.”: la Corte avrebbe violato le due disposizioni nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale formulata da G. di condanna di P.L. (oggi del suo erede) al pagamento delle spese sostenute per asseriti miglioramenti ai beni ereditari.

La doglianza è infondata. E’ vero che secondo l’art. 1150 c.c. il possessore ha diritto, anche se in mala fede, a “indennità per i miglioramenti recati alla cosa”, ma questo “purchè sussistano al tempo della restituzione”: al riguardo la Corte d’appello osserva che gli asseriti miglioramenti sarebbero in ogni caso stati interamente goduti e utilizzati e che comunque gli importi riconosciuti dalla sentenza di primo grado sono confluiti nell’individuazione delle spese indicate dal tecnico di parte del G. per determinare i frutti.

4. Il quinto motivo è rubricato “violazione-falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 228 c.p.c. e all’art. 724 c.c.”.

La censura è priva di fondamento. Con essa non viene infatti denunciata alcuna violazione o falsa applicazione delle due disposizioni, ma si obietta circa la valutazione della prova posta in essere dalla sentenza d’appello laddove ha interpretato le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da P.L. in relazione alla somma di un milione di lire, valutazione probatoria che non può essere oggetto di controllo in questa sede.

5. L’ultimo motivo, il sesto, è rubricato “violazione-falsa applicazione di nome di diritto in relazione all’art. 91 c.p.c., art. 2877 c.c. e art. 75 disp. att. c.p.c.”.

Al di là delle disposizioni richiamate, il motivo si limita a censurare, in relazione alla liquidazione degli onorari e dei diritti per il secondo grado, la violazione delle tariffe professionali vigenti al momento del deposito della sentenza, di cui al D.M. Giustizia n. 127 del 2004. Gli importi liquidati a titolo di onorario e di diritti non troverebbero infatti riscontro nel D.M., considerando che la causa è di “valore indeterminato”, così che, ai sensi dell’art. 6, comma 5 D.M., gli onorari potevano essere liquidati fino al limite massimo previsto per le cause di valore fino a Euro 516.500.

Il motivo è infondato. Se il ricorrente ha dichiarato, ai fini della L. n. 488 del 1999, art. 9 che il valore della causa è indeterminato, ci troviamo in realtà di fronte a una causa dal valore ben superiore a 516.500 Euro. Come lo stesso ricorrente sottolinea nel ricorso (p. 14 dell’atto), S. ha infatti notificato, sulla base del titolo esecutivo costituito dalla sentenza impugnata, un precetto per l’importo di Euro 1.294.555, 57.

6. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese sono liquidate, in dispositivo, seguendo la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 5.200 per compensi, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda Civile, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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