Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24490 del 10/09/2021

Cassazione civile sez. II, 10/09/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 10/09/2021), n.24490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21821/2019 proposto da:

I.W., ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed

elettivamente domiciliato in Roma, Via Del Casale Strozzi, 31,

presso lo studio dell’avvocato Laura Barberio, rappresentato e

difeso dall’avvocato Francesco Tartini;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), ope legis domiciliato in Roma, Via

Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Venezia, depositata il

14/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– I.W., cittadino nigeriano, ricorre per cassazione avverso il decreto del tribunale che ha respinto la di lui impugnazione avverso il diniego della protezione internazionale e di quella c.d. umanitaria, statuito dalla competente commissione territoriale;

– assume il ricorrente a sostegno delle due domande di essere nato in Edo State e di avere vissuto in (OMISSIS), situato nella parte centrale della Nigeria, dove lavorava come esecutore di infissi e tetti in alluminio; egli ha precisato di avere lasciato la Nigeria il (OMISSIS) a seguito di un attacco da parte dei (OMISSIS), i quali avevano ucciso entrambi i suoi genitori, insieme a tante altre persone e avevano bruciato la sua casa; egli ha dichiarato di essere riuscito a salvarsi scappando nel bosco dove ha incontrato un signore che lo ha aiutato portandolo a casa sua e che gli proponeva di andare con lui in Libia, cosa che ha fatto restando lì fino, a quando poi è partito per l’Italia;

– il tribunale ha ritenuto che la storia narrata dal richiedente asilo non era credibile e ha escluso di poter ravvisarvi i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, né quelli per la protezione internazionale del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub lett. a) e b);

– il tribunale ha, inoltre, ritenuto dubbia la provenienza del richiedente asilo dallo stato di Nassarawa e in ogni caso, sulla base dei report informativi acquisiti l’insussistenza nello stesso di una condizione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto interno armato od internazionale ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); il tribunale ha,infine, escluso la ravvisabilità delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari in ragione della mancata allegazione di una personale vulnerabilità;

– la cassazione del decreto impugnato è chiesta sulla base di quattro motivi, cui resiste con controricorso il Ministero dell’interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per la motivazione apparente e la conseguente nullità del decreto là dove ha ritenuto la non credibilità della vicenda personale;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e il travisamento della prova;

– con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa interpretazione di legge nella valutazione delle dichiarazioni del ricorrente e l’omessa collaborazione nell’accertamento dei fatti in violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1;

– i primi tre motivi sono strettamente congiunti perché riferiti alla valutazione di credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo e possono essere, pertanto, esaminati congiuntamente;

– essi sono inammissibili perché il ricorrente richiama in essi I generali principi normativi in materia di procedimentalizzazione dell’esame della domanda e, in particolare, della vicenda riferita dal richiedente asilo senza specificare, però, in che modo essi sarebbero stati violati dal tribunale;

– infatti, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il tribunale ha motivatamemte escluso la credibilità delle dichiarazioni del ricorrente, anche all’esito dell’effettuata audizione giudiziale, avendo riguardo sia al profilo intrinseco che a quello estrinseco del racconto, in relazione cioè al generico riferimento fatto all’attacco subito da parte dei (OMISSIS) e al non plausibile coinvolgimento del richiedente;

– tali generici riferimenti sono stati valutati dal tribunale alla luce dei report informativi acquisiti (cfr. pag. 6 del decreto) e hanno consentito di ricondurre le dichiarazioni al conflitto fra pastori (OMISSIS), mussulmani, e agricoltori di religione cristiana;

– al tempo stesso il tribunale ha esaminato la vicenda personale riferita dal richiedente asilo facendo ricorso ai criteri normativi di valutazione delle dichiarazioni del richiedente e ha motivato la mancanza di plausibilità, sia con riferimento alla mancata spiegazione delle ragioni del trasferimento familiare dall’Edo State al Nassarawa State, sia al mancato svolgimento da parte di I.W. dell’attività di agricoltore, che ha dichiarato di produrre infissi e tetti in alluminio, giustificando così la conclusione di inverosimiglianza del riferito coinvolgimento nel conflitto con i (OMISSIS), oltre che in ragione della mancata offerta di chiarimenti volti a circostanziare il racconto e consentire di apprezzarne la plausibilità;

– con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla pronuncia sulla domanda di protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

– il ricorrente censura, anche con riguardo al mancato riconoscimento delle condizioni per il rilascio del permesso umanitario, la statuizione di non credibilità del racconto da lui reso;

– la censura è inammissibile perché non attinge tutte le ragioni poste dal tribunale a sostegno del diniego (cfr. Cass. Sez. Un. 7931/2013);

– il tribunale ha, infatti, escluso la ravvisabilità delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari sia in ragione della non credibilità, sia perché, all’esito del giudizio di comparazione fra la condizione esistenziale nel Paese di accoglienza e quella nel Paese di provenienza, nel quale deve avvenire il rimpatrio, non ha ritenuto il rischio specifico e personale del ricorrente di pregiudizio dei suoi diritti fondamentali;

– a tale proposito risulta dal decreto che il ricorrente ha indicato, quale indice qualificante della sua condizione in Italia, un attestato di partecipazione ad un corso di italiano e la valutazione sfavorevole del tribunale in proposito non è attinta dal motivo in esame, con la conseguenza che tale ragione idonea di per sé a giustificare il diniego, comporta l’inammissibilità della censura in esame;

– l’inammissibilità di tutti i motivi comporta l’inammissibilità del ricorso e in applicazione del principio della soccombenza la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2021

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