Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24490 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 04/11/2020), n.24490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7273-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2180/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 19/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Calabria, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso una sentenza della CTP di Cosenza, che aveva accolto il ricorso del contribuente M.C. avverso un preavviso di fermo amministrativo, per omessa notifica di alcune cartelle di pagamento, sottese all’impugnato preavviso.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 in quanto la norma da ultimo citata, con disposizione speciale, che differenziava il rito tributario rispetto a quello civile, stabiliva che le parti potessero produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado; e, secondo la giurisprudenza di legittimità, era da ritenere ammissibile la produzione documentale volta a provare la notificazione degli atti presupposti a quelli riscossivi impugnati, effettuata per la prima volta nel secondo grado di giudizio da parte dell’Agente della riscossione rimasto contumace nel giudizio di primo grado;

che il contribuente non si è costituito;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere (cfr. Cass. n. 8313 del 2018) che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 comma 2 nel giudizio tributario è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello; trattasi di norma costantemente interpretata come norma speciale rispetto a quanto diversamente disposto, per il giudizio civile ordinario, dall’art. 345 c.p.c., u.c.; ed a norma dell’art. 58 citato è consentita la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza, anche dalla parte rimasta contumace in primo grado ed anche se abbia ad oggetto la produzione dell’originale dell’atto impositivo notificato, di cui sia stata contestata dal contribuente l’avvenuta notifica, atteso che detta produzione integra una mera difesa, volta a confutare le ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte; invero il divieto di proporre nuove eccezioni, contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 concerne solo le eccezioni in senso stretto, intendendosi per tali quelle con le quali il contribuente, nella sua veste di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa od estintiva della pretesa fiscale; tale divieto non vale quindi per le mere difese, le argomentazioni e le prospettazioni, con le quali l’amministrazione finanziaria si limiti a contestare la fondatezza di un’eccezione avversaria; e, nella specie, l’Agenzia delle entrate riscossione si è limitata a produrre per la prima volta in appello una cartella notificata, senza introdurre quindi nuovi temi di indagini, ovvero nuove domande od eccezioni (cfr. Cass. n. 14486 del 2013);

che, da quanto sopra, consegue l’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

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