Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2449 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19918/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.I.;

– intimato –

avverso la sentena n. 25/2010 della COMM. TRIB. REG. del VENETO,

depositata il 28/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 25/26/10 dep. 28 maggio 2010, che su istanza di rimborso dell’Irap versata per gli anni 2004 e 2005 da I.I., medico, in riforma della sentenza di primo grado ha accolto l’appello del contribuente, escludendo la ricorrenza del presupposto dell’autonoma, organizzazione, trattandosi “di medico che esercita la propria professione servendosi esclusivamente dell’organizzazione di due diverse strutture ospedaliere”.

Il contribuente non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (art. 2697 c.c., comma 1), essendo posta a carico del contribuente che richiede il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta l’onere della prova della mancanza dei requisiti per l’assoggettamento ad essa (nella specie l’assenza di una autonoma organizzazione ai fini Irap).

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Secondo il consolidato principio affermato da questa Corte, a norma del combinato disposto dei D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 25311 del 28/11/2014). Ai fini dell’accertamento dell’assenza dell’autonoma organizzazione quale presupposto del diritto ai rimborso dell’Irap versata, deve pertanto essere prodotta idonea prova da parte del contribuente (attraverso l’allegazione del quadro RE della dichiarazione dei redditi e di altre idonee prove).

Nel caso di specie ha pertanto errato la CTR laddove si è limitata ad accettare le dichiarazioni del contribuente, che ha affermato di servirsi “esclusivamente dell’organizzazione di due diverse strutture ospedaliere”, senza appurare la ricorrenza o meno dei presupposti impositivi delll’Irap.

4. L’accoglimento del primo motivo del ricorso determina l’assorbimento del secondo, col quale si deduce insufficiente motivazione sul fatto decisivo rappresentato dalle specifiche risultanze istruttorie, come riportate dall’Ufficio in primo grado e in appello (e trascritte nel presente ricorso) e non esaminate dalla CTR.

5. In conclusione va accolto il primo motivo del ricorso con assorbimento del secondo; la sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto, con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Veneto, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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