Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2449 del 04/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2449 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 3416-2013 proposto da:
CASERTANO RAFFAELE CSRRFL62A10H501I, elettivamente
domiciliato in ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA 11,
presso lo studio dell’avvocato MARTELLA DARIO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente nonchè contro

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTI RIUNITI ROMA VELLETRI &
CIVITAVECCHIA, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIREZIONE
NOTARIATO, PROCURA GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO
ROMA, PROCURA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE ROMA ,

Data pubblicazione: 04/02/2014

CONSIGLIO NAZIONALE NOTARIATO, ARCHIVIO NOTARILE
DISTRETTUALE ROMA, COMMISSIONE AMMINISTRATIVA
REGIONALE DISCIPLINA LAZIO PRESSO CONSIGLIO NOTARILE;
– intimati –

Nonché da:

CIVITAVECCHIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
G. B. MARTINI 13, presso lo studio dell’avvocato DI
PORTO ANDREA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente incidentale contro

CASERTANO RAFFAELE CSRRFL62A10H501I, elettivamente
domiciliato in ROMA, L.G0 DI TORRE ARGENTINA 11,
presso lo studio dell’avvocato MARTELLA DARIO, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente all’incidentale nonchè contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIREZIONE NOTARIATO,
PROCURA GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO ROMA, PROCURA
REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE ROMA, CONSIGLIO NAZIONALE
NOTARIATO, ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE ROMA,
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE DISCIPLINA LAZIO
PRESSO CONSIGLIO NOTARILE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 5648/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/11/2012;

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTI RIUNITI ROMA VELLETRI &

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/12/2013 dal Consigliere Dott.
VINCENZO MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. Luigi SALVATO che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento del 3-5/16-6-2011 notificato il 22-6-2011 la Commissione Amministrativa
Regionale di Disciplina del Lazio istituita presso il Consiglio Notarile Distrettuale di Roma (COREDI)
dichiarava il notaio Raffaele Casertano di Guidonia Montecelio responsabile della violazione

rettifica di precedente atto di vendita rogato dallo stesso notaio il 27-7-2009, ritenuto nullo perché
vietato dalla legge e, concesse le attenuanti di cui all’art. 144 L. N., gli infliggeva la sanzione
pecuniaria di euro 11.000,00.

La COREDI osservava che con l’atto del 27-7-2009 la società SP Costruzioni aveva venduto ad
Anastasia Michetti due porzioni immobiliari di un edificio sito nel Comune di Tortoreto costituite
da un appartamento e da un posto auto, e che l’atto del 7-6-2010, qualificato dal notaio come atto
di rettifica di dati catastali e di dati anagrafici riportati dal precedente rogito, concretava in realtà
una modifica dell’oggetto della compravendita avente gli effetti sostanziali di una permuta, perché
al precedente posto auto contraddistinto in catasto dal subalterno 90 era stato sostituito un altro
posto auto contraddistinto dal subalterno 79.

Proposto gravame da parte del Casertano cui resisteva il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia la Corte di Appello di Roma con sentenza del 20-11-2012 ha
rigettato l’impugnazione.

Per la cassazione di tale sentenza il Casertano ha proposto un ricorso articolato in quattro motivi
seguito successivamente da una memoria cui il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia ha resistito con controricorso introducendo altresì un ricorso incidentale
condizionato basato si di un unico motivo cui il ricorrente principale ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
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dell’art. 28 L. N. primo comma n. 1 per aver rogato in data 7-6-2010 un atto qualificato come di

Esaminando anzitutto il ricorso principale, si osserva che con il primo motivo il Casertano,
deducendo violazione degli artt. 156 “bis” ottavo comma L. N., 25 primo comma e 111 primo e
secondo comma Cost., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 156 “bis” ottavo comma in

applicabili le norme costituzionali in materia di giusto processo.

Premesso che la COREDI con ordinanza del 15-4-2011 in via d’ufficio aveva ritenuto di ipotizzare
nella fattispecie la violazione dell’art. 28 primo comma in relazione all’art. 138 secondo comma
della L. N. invece che la violazione dell’art. 147 della stessa legge, giungendo poi alla condanna
dell’esponente sulla base delle norme sopra menzionate, senza quindi rimettere gli atti all’organo
che aveva promosso il procedimento, né provvedendo alla sostituzione dei suoi componenti per
consentire il libero convincimento sulla nuova ipotesi accusatoria, rileva che l’art.158 “bis” ottavo
comma L. N. si pone in aperta violazione dei richiamati precetti costituzionali, avendo il giudice di
primo grado, sulla base di detto articolo, provveduto ad identificare una fattispecie più grave, a
processo non ancora concluso, dopo l’assunzione delle prove orali, venendo meno alle sue
funzioni di libero convincimento.

La censura è infondata.

Premesso che la sentenza impugnata ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale
prospettata dal Casertano manifestamente infondata in quanto il giudizio disciplinare dinanzi alla
COREDI ha natura amministrativa ed allo stesso non sono applicabili le norme costituzionali in
materia di giusto processo, si osserva che la suddetta questione di legittimità costituzionale
riguarda l’art. 158 ottavo comma L. N. secondo il quale “Se, a seguito di diversa qualificazione
giuridica, il collegio ritiene che per il fatto addebitato possa essere applicata una sanzione di
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quanto il giudizio disciplinare dinanzi alla COREDI ha natura amministrativa ed allo stesso non sono

maggiore gravità, il presidente ne informa le parti, fissando una nuova data per la discussione, che
deve avere luogo nei successivi venti giorni”.

Orbene deve anzitutto evidenziarsi la chiara infondatezza del richiamo all’art. 25 primo comma
Cost., posto che il principio del giudice naturale è estraneo alla questione come prospettata.

infondatezza della questione di legittimità prospettata discende, come correttamente affermato
dalla sentenza impugnata senza censure specifiche sul punto da parte del ricorrente principale,
dalla natura amministrativa del procedimento che si svolge dinanzi alla COREDI, costituendo
orientamento consolidato di questa Corte che i principi del giusto processo e del diritto di difesa
delle parti non si applicano ai procedimenti disciplinari (e quindi anche a quello notarile), che
hanno natura amministrativa, in quanto sono riferibili soltanto ai procedimenti giurisdizionali
(Cass. 30-9-2009 n. 20935; Cass. 26-5-2011 n. 11608).

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione, assume che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che l’atto del 7-6-2010
non configurava un atto di mera rettifica in quanto non era emersa dall’istruttoria orale svolta una
originaria volontà delle parti di alienare ed acquistare il posto auto subalterno 79.

Il ricorrente principale rileva che il giudice di appello ha omesso integralmente la valutazione della
lettera della società venditrice del 22-2-2011 indirizzata all’esponente con la quale si dichiarava
che “in occasione dell’atto di compravendita del 27-7-2009 Rep. 62218 — Racc. 22680, Le abbiamo
rimesso la planimetria di un posto auto coperto, identificato dal subalterno n. 90, diverso da quello
in effetti pattuito con la parte acquirente Anastasia Michetti…”; da tale dichiarazione emergeva
che per mero errore materiale era stata inviata dalla società venditrice al notaio rogante la
planimetria del posto auto sub 90 invece che sub 79, e che detto errore non era stato colto dalle
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Con riferimento poi ai parametri di cui all’art. 111 primo e secondo comma Cost., la manifesta

parti e dal notaio il 27-7-2009, trattandosi di posti auto aventi la medesima consistenza, metratura
e confini; inoltre la valutazione di detta lettera unitamente alle dichiarazioni rese da Sergio
Procaccini, legale rappresentante della società venditrice, e dal Cicchetta, marito dell’acquirente,
avrebbero consentito di giungere alla conclusione che le parti avevano concordato all’atto della

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha escluso che l’atto del 7-6-2010 fosse configurabile come una mera rettifica
di un errore materiale o come una convalida di contratto viziato da errore ostativo, posto che
dall’istruttoria svolta era risultato che, al momento della stipula del contratto del 27-7-2009, non si
era formata la comune volontà di vendere, da un lato, e di acquistare, dall’altro, il posto auto di cui
al subalterno 79; infatti, alla luce delle dichiarazioni del Procaccini, legale rappresentante della
società venditrice, e del Cicchetta, marito dell’acquirente, a prescindere dal contrasto nelle
deposizioni suddette circa la conclusione, prima della stipulazione della compravendita, di un
accordo per la sostituzione del posto auto preassegnato, era emerso che alla predetta data non
era stato individuato dalle parti il posto auto con subalterno 79 quale oggetto del contratto, in
presenza, al massimo, di un generico accordo per la sostituzione della porzione immobiliare
promessa in vendita con altra; tale individuazione era avvenuta certamente in epoca successiva,
atteso che, altrimenti, l’acquirente avrebbe iniziato immediatamente ad utilizzare il posto auto
con subalterno 79, mentre invece aveva utilizzato il posto auto con subalterno 90 ogni volta che
non trovava posto altrove, come dichiarato dal Cicchetta; d’altra parte la mancata individuazione
quale oggetto della vendita del posto auto con subalterno 90 già al momento del suddetto rogito
trovava conferma nella stessa lettera inviata dal notaio al Consiglio il 6-8-2010 nella quale si
affermava che la rettifica aveva riguardato anche i dati identificativi del posto auto non già perché
errati, ma perché l’acquirente aveva “cambiato idea”.
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stipula del 27-7-2009 di trasferire all’acquirente il posto auto sub 79 e non quello sub 90.

Il giudice di appello, quindi, sulla base di tale ricostruzione dei fatti, ha ritenuto corretta la
qualificazione giuridica della condotta del notaio Casertano operata dalla COREDI quale violazione
dell’art. 28 della L. N.; invero, una volta accertato che il posto auto con subalterno 79, in quanto
non precedentemente individuato dalle parti, non era oggetto dell’originario contratto di vendita,

nullità parziale del primo rogito perché privo di oggetto con riferimento al posto auto, costituiva
comunque un atto negoziale traslativo della proprietà del posto auto predetto, ed avrebbe quindi
richiesto le menzioni previste a pena di nullità dall’art. 46 del D.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 40 della
legge n. 47/1985.

Avendo quindi la Corte territoriale indicato esaurientemente le fonti del proprio convincimento, si
è in presenza di un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale
insindacabile in questa sede; invero il Casertano con la censura in esame tende inammissibilmente
a prospettare una diversa ed a sé più favorevole considerazione degli elementi probatori acquisiti,
trascurando di considerare che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sulla
attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute più idonee
a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale
è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza
essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi non accolti, anche se allegati dalle
parti.

Con il terzo motivo il ricorrente principale, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.
46 e 47 D.P.R. n. 380/2001, 40 L. n. 47/1985 e 28 n. 1 L. N., censura la sentenza impugnata per
aver affermato che, una volta accertato che il posto auto con subalterno 79, in quanto non
precedentemente individuato dalle parti, non era oggetto dell’originario contratto di vendita,
l’atto di rettifica del 7-6-2010, anche qualora non fosse stato qualificabile come atto di permuta in
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l’atto di rettifica del 7-6-2010, anche qualora non qualificabile come atto di permuta in presenza di

presenza di nullità parziale del primo rogito perché privo di oggetto con riferimento al posto auto,
costituiva comunque un atto negoziale traslativo della proprietà del posto auto predetto, ed
avrebbe richiesto in ogni caso le menzioni previste a pena di nullità dall’art. 46 del D.P.R. n.
380/2001 e dell’art. 40 della legge n. 47/1985.

da nullità per la mancanza delle menzioni di cui alla medesima norma, non dipendente
dall’insussistenza del permesso a costruire, sono confermabili, anche su richiesta di una sola delle
parti, mediante un atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente; pertanto nella
fattispecie l’atto in ipotesi nullo sarebbe convalidato e convalidabile in quanto viziato da una
nullità non riguardante l’assenza del permesso a costruire; conseguentemente la sanzione
disciplinare di cui all’art. 28 della L. N. non era applicabile.

Il motivo è inammissibile.

Invero, poiché la questione giuridica prospettata, che implica un accertamento di fatto, non risulta
trattata dalla sentenza impugnata, il ricorrente principale, al fine di evitare una sanzione di
inammissibilità per novità della censura, aveva l’onere — in realtà non assolto — non solo di allegare
l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di appello, ma anche di indicare in quale
atto del giudizio precedente lo avesse fatto, per dar modo a questa Corte di controllare “ex actis”
la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Con il quarto motivo il ricorrente principale, deducendo omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione, assume che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto assolutamente generica, e
quindi non meritevole di accoglimento, la censura relativa all’entità della sanzione inflitta
all’esponente; infatti in relazione ai fatti oggetto di causa era stato violato il principio di gradualità
della sanzione; inoltre detta censura non era generica in quanto formulata in riferimento ad un
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Il Casertano rileva in proposito che l’art. 46 quarto comma richiamato stabilisce che gli atti affetti

atto la cui finalità di elusione tributaria era esclusa dal valore modesto, se non addirittura irrisorio,
degli effetti asseritamente conseguiti tramite un atto di rettifica relativo ad un posto auto coperto
di mq. 12, del valore catastale di euro 3.000,00.

Il motivo è infondato.

accoglimento perché di assoluta genericità.

Orbene il Casertano, nel contestare nei termini sopra enunciati tale statuizione, non assume di
aver dedotto anche dinanzi alla Corte territoriale, a sostegno della richiesta di riduzione della
sanzione, le argomentazioni sopra riportate, con la conseguenza che il convincimento in proposito
espresso dal giudice di appello deve ritenersi corretto.

Il ricorso principale deve quindi essere rigettato.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia, denunciando violazione degli artt. 53 Cost., 1344 e 1318 c.c. e 28
primo comma n. 1 L. N., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la finalità elusiva
dell’atto rogato dal notaio Casertano non comporterebbe la nullità del negozio perché già
fiscalmente sanzionata.

Tale ricorso resta assorbito all’esito del rigetto del ricorso principale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte

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Il giudice di appello ha ritenuto che la censura sulla entità della sanzione non poteva trovare

Rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna il Casertano al
pagamento di euro 200,00 per esborsi e di euro 3.000,00 per compensi.

Così deciso in Roma il 19-12-2013

Il Isicte

Il Consigliere estensore

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