Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2449 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 02/02/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 02/02/2011), n.2449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2342/2007 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA VITE 7,

presso lo studio dell’avvocato MASINI Maria Stefania, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato NESPOR STEFANO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA “CLAUDIO MONTEVERDI” DI CREMONA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo studio

dell’avvocato TROVATO Concetta M. Rita, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FERRONI FABIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 347/2006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 22/09/2006 r.g.n. 430/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato MASINI MARIA STEFANIA; udito l’Avvocato TROVATO

CONCETTA M. RITA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.G. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Brescia, pubblicata il 22 settembre 2006, che ha rigettato il suo appello nei confronti della sentenza del Tribunale di Cremona, che aveva respinto il suo ricorso.

Il P., diplomato in violoncello, partecipò ad un concorso per l’assegnazione della cattedra di violoncello nella Fondazione “Scuola di musica Claudio Monteverdi di Cremona”. Non venne ammesso alla prova pratica, perchè non raggiunse il punteggio di 24 punti per i titoli artistico culturali e professionali, necessario a tal fine. Si rivolse al TAR Lombardia, chiedendo l’annullamento del provvedimento di esclusione e l’ammissione con riserva. Gli venne concessa l’ammissione con riserva. Partecipò quindi alla prova pratica, all’esito della quale venne giudicato non idoneo.

Propose ulteriori ricorsi al TAR di Milano e di Brescia tutti respinti in sede di sospensiva, anche da parte del Consiglio di Stato, quello dinanzi al TAR di Brescia tuttora pendente.

Impugnò la selezione concorsuale dinanzi al Tribunale di Cremona chiedendo che la Fondazione venisse condannata al risarcimento del danno subito per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell’espletamento del concorso.

Il Tribunale respinse il ricorso.

La Corte d’appello di Brescia ha confermato la decisione.

Il P. propone tre motivi di ricorso. L’intimata si difende con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato una memoria.

Con il primo motivo si denunzia violazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 cod. civ., con riferimento all’art. 1336 cod. civ.. Il quesito di diritto è: “se sia corretto adempimento dell’obbligazione e sia conforme a correttezza e buona fede il comportamento del datore di lavoro e per esso della Commissione giudicatrice, che dopo aver stabilito di attenersi ai criteri fissati dal Ministero per la valutazione dei titoli, abbia poi immotivatamente modificato i criteri per la selezione in esame”.

Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 1218, 1175 e 1375 cod. civ., nonchè vizio di motivazione “insufficiente e contraddittoria”. Il quesito è il seguente: “se una volta dedotto l’inadempimento consistente nell’aver modificato le regole del concorso poste in via generale e il nesso di causalità con l’evento costituito dal non essere risultato vincitore del concorso, gravi sul datore di lavoro la prova di aver adempiuto correttamente e in buona fede le proprie obbligazioni e se, nella specie, il datore di lavoro abbia rispettato tale onere”.

Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 1175 e 1176 cod. civ., con riferimento all’art. 1218, cod. civ., e violazione dell’obbligo di motivazione. Il quesito è il seguente: “se nel rapporto contrattuale costituito da una procedura concorsuale privata costituisca violazione del principio di diligenza, correttezza e buona fede l’omissione sia della motivazione che del punteggio attribuito ai candidati per giustificarne l’idoneità e l’ordine di graduatoria. Il primo motivo parte da un presupposto non corretto.

Deve premettersi che alcuni passaggi della motivazione della sentenza non sono oggetto di contestazione: la Scuola Monteverdi è una fondazione, soggetto di diritto privato e come tale non aveva alcun obbligo di procedere con la via concorsuale; si è affidata ad una apposita commissione giudicatrice composta di membri esperti e indipendenti, per la maggioranza (quattro su sei) estranei alla organizzazione e alla attività della Fondazione e alla stessa città di Cremona.

La Commissione, per valutare i titoli di ammissione alle prove, ha preliminarmente deciso di utilizzare la tabella ministeriale (che non vincola una fondazione privata) integrazioni con criteri ulteriori e diversi in termini di priorità e di oggetto di valutazione. La censura affidata al primo motivo è, come si assume nel quesito, che la Commissione “dopo aver stabilito di attenersi ai criteri fissati dal Ministero per la valutazione dei titoli, abbia poi immotivatamente modificato i criteri per la selezione”. E’ una censura infondata, perchè la Commissione ha richiamato i criteri ministeriali ed ha indicato le integrazioni contestualmente e preventivamente, come sottolinea la Corte di merito, e perchè aveva il potere di fare ciò essendo espressione di un soggetto di diritto privato.

Il secondo motivo viene attratto nella decisione di rigetto perchè il suo punto di partenza, costituito dall’affermazione che vi sarebbe stato un “inadempimento consistente nell’aver modificato le regole del concorso poste in via generale” è, per le ragioni esposte in relazione all’analisi del primo motivo, privo di fondamento. Ne risulta compromesso tutto il successivo iter argomentativo.

Peraltro il secondo motivo fa riferimento ad un vizio di motivazione senza indicare qual è il fatto, controverso e deciso, sul quale inciderebbe.

Con il terzo motivo, come si è detto, si censura l’omissione della motivazione e del punteggio attribuito ai candidati per giustificarne l’idoneità e l’ordine di graduatoria.

Nel controricorso si deduce che dal verbale della Commissione del 15 luglio 2003 risulta che un punteggio è stato assegnato, tanto al P. (10) che agli altri candidati, ammessi e non. In ogni caso, sul punto la motivazione della Corte è puntuale e specifica: spiega le ragioni per le quali il metodo fissato dalla commissione da garanzie al pari di quello fissato dalla tabella ministeriale e, soprattutto, le ragioni per le quali la valutazione comparativa del P. rispetto a quella dei candidati ammessi appare conforme a correttezza e buona fede. Tale valutazione, affidata ad un argomentazione articolata e priva di contraddizioni interne, non può essere oggetto di diversa valutazione in sede di legittimità, attenendo al merito della decisione.

Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese sono a carico della parte che perde il giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione alla controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 50,00, nonchè Euro 3.000,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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