Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24489 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11648-2007 proposto da:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

G.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4608/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/08/2006 R.G.N. 9070/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. MANCINO Rossana;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 10 agosto 2006, la Corte d’Appello di Napoli dichiarava improcedibile il gravame svolto dal Ministero dell’Istruzione, Università, Ricerca e dalla CSA di Caserta contro la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da G.A..

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

– G.A., facente parte del personale non docente della scuola, indicato con l’acronimo ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario), già dipendente degli enti locali, a decorrere dal 1 gennaio 2000 è stata trasferita nei ruoli del personale dello Stato- Comparto Scuola;

– la dipendente ha convenuto in giudizio il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (d’ora in poi:

MIUR), suo nuovo datore di lavoro, chiedendo il riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza;

– il Ministero ha impugnato la sentenza e, avendo depositato in cancelleria appello notificato a mezzo posta non corredato della cartolina di ricevimento, all’udienza di discussione ha chiesto, ed ottenuto, nuovo termine per notificare l’appello;

– all’udienza di discussione all’uopo fissata si è nuovamente verificata l’inerzia processuale della parte appellante, inottemperante all’ordinanza di rimessione in termini per la notifica del gravame.

3. A sostegno del decisum la Corte territoriale riteneva quanto segue:

– la nullità della notificazione del gravame comportava, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., applicabile al giudizio di secondo grado in virtù del richiamo contenuto nell’art. 359 c.p.c., l’obbligo, per l’appellante, di provvedere alla rinnovazione della notifica poichè dalla nullità/inesistenza dell’originaria notificazione dell’impugnazione non derivava immediatamente il passaggio in giudicato della sentenza impugnata essendo tale effetto impedito dal tempestivo deposito del ricorso;

– la mancata notifica nel nuovo termine perentorio concesso e il mancato deposito dell’atto d’appello notificato imponevano una decisione di mero rito e avevano determinato il passaggio in giudicato della sentenza gravata;

– la situazione processuale, rilevabile d’ufficio, comportava l’irreversibile consolidarsi delle nullità verificatesi;

– ne seguiva la dichiarazione processuale di improcedibilità del gravame, suggerita dalla scissione tra editio actionis e vocatio in jus, essendo quest’ultima preclusa dalla violazione del termine perentorio concesso in consonanza con la giurisprudenza secondo cui la cancellazione della causa dal ruolo e la contemporanea estinzione del processo d’appello producono effetti non dissimili da quelli che conseguono alla dichiarazione di improcedibilità.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, il Ministero della pubblica istruzione ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, art. 4, come risultante a seguito della Corte costituzionale 477/2002 (art. 360 c.p.c., n. 3). La difesa erariale chiede la revisione dell’orientamento espresso dalla Corte di legittimità secondo cui la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma richiedendo per il relativo perfezionamento la consegna del relativo plico al destinatario, richiederebbe, per essere giudicata tempestiva, la produzione, a pena di inesistenza della medesima notifica, dell’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione (ex multis, Cass.2722/2005). Inoltre, per la difesa erariale le modifiche introdotte all’art. 149, ultimo comma, c.p.c. con legge 263/2005, benchè inapplicabili ratione temporis, conducono verso un’interpretazione della normativa in tema di notifica a mezzo posto nel senso dell’elusione dei principi in materia di notificazione, oltrechè degli artt. 3 e 24 Cost., ove si addossasse al notificante l’onere di depositare la cartolina di ricevimento quando la mancata restituzione della stessa costituisce fase autonoma sulla quale egli non può influire. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

6. Ritiene il Collegio che la questione posta dalla difesa erariale, nei termini appena sintetizzati, debba trovare soluzione alla luce dei principi di diritto già affermati, dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 627 del 2008, con ampia ed approfondita disamina.

7. In particolare, giova qui richiamare i principi di diritto affermati con la sentenza n. 627 del 2008: a) la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato spedito per la notificazione di un atto d’impugnazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., non configura elemento costitutivo del procedimento notificatorio, ma è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione probatoria dell’intervenuto perfezionamento del procedimento medesimo e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio; b) tuttavia, in difetto di produzione dell’avviso di ricevimento sino all’inizio della discussione ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato, l’impugnazione va dichiarata inammissibile, giacchè non è prevista la concessione di un termine per il deposito e non ricorrono i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (essendo questa correlata al rilievo di “un vizio che importi la nullità della notificazione”); c) dall’indicata soluzione può prescindersi soltanto se il difensore del ricorrente chieda in udienza, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis), di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso, attestando di esserne incolpevolmente privo e, contestualmente, offrendo la prova documentale di essersi per tempo attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1 (v. Cass., SU, 627/2008 al cui iter argomentativo si rinvia).

8. Alla luce di tale criterio il ricorso del Ministero si rivela, pertanto, infondato.

9. Nella specie è, invero, incontroverso che l’appellata non si è costituita, nè risulta che il Ministero abbia offerto alcuna prova documentale circa la tempestiva attivazione al fine del conseguimento dell’avviso di ricevimento ovvero del rilascio dall’amministrazione postale di un duplicato dell’avviso L. n. 890 del 1982, ex art. 6, comma 1.

10. La corte territoriale ha, tuttavia, collocato la vicenda nell’alveo dell’improcedibilità (ritenendo pregnante l’inerzia processuale all’esito dell’ordinanza giudiziale di rimessione in termini per rinnovare la notificazione del gravame), anzichè pronunciare la declaratoria d’inammissibilità dell’appello con contestuale implicita revoca dell’ordinanza di rinnovazione della notificazione, in precedenza adottata ai sensi dell’art. 291 c.p.c., in assenza dei relativi presupposti.

11. La motivazione della sentenza impugnata va, conseguentemente, corretta ed integrata nella motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la statuizione di inammissibilità del gravame in difetto di prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio (e della tempestiva attivazione al fine del conseguimento dell’avviso di ricevimento ovvero del rilascio dall’amministrazione postale di copia dell’avviso) e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.

12. Alla stregua delle suesposte considerazioni, la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione e il ricorso va rigettato. Stante l’assenza di attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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