Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24488 del 30/11/2016

Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, (ud. 21/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6489-2014 proposto da:

AMAP S.P.A., C.F. e P.IVA (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, alla via VICENZA 26, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

FABIO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI BATTISTA COA

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO della (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, C.F. (OMISSIS), in

persona dei suoi curatori p.t., elettivamente domiciliato in ROMA,

alla via del BANCO DI SANTO SPIRITO 42, presso lo studio

dell’avvocato GIUSTINO DI CECCO, che lo rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 615/2014 del TRIBUNALE di PALERMO, emesso il

13/11/2013 e depositato il 10/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2016 dal consigliere relatore, d.ssa Magda Cristiano;

udito l’avvocato Francesco Pisenti (per delega dell’avv. Di Cecco,

per la controricorrente, che chiede il rigetto del ricorso).

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

La sottoscritta relatrice, rilevato:

1) che AMAP s.p.a. impugna con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il decreto 10.2.014 del Tribunale di Palermo che ha rigettato l’opposizione L. Fall., ex art. 98 da essa proposta per ottenere l’ammissione allo stato passivo di (OMISSIS) s.p.a. in A.S. del credito vantato per prestazione di servizi, sul rilievo dell’omesso deposito dell’originale o della copia autentica della domanda di insinuazione;

2) che il Fallimento della (OMISSIS) s.p.a. (nel frattempo dichiarato) resiste con controricorso;

3) che appare manifestamente fondato il primo motivo del ricorso, con il quale la ricorrente, deducendo violazione della L. Fall., art. 99 lamenta che il tribunale abbia posto a suo carico, a pena di improcedibilità del ricorso, un onere di produzione dell’originale o di copia autentica della domanda di ammissione che non è previsto dalla norma;

4) che infatti questa Corte ha già ripetutamente affermato che il ricorso con il quale, a norma della L. Fall., art. 93, si propone domanda di ammissione allo stato passivo non è un documento probatorio del credito e non può, pertanto, ritenersi compreso fra i documenti che, nell’ipotesi in cui il giudice delegato abbia respinto, in tutto o in parte, la domanda, devono essere prodotti a pena di decadenza, ai sensi della L. Fall., art. 99, comma 2, al momento del deposito del ricorso in opposizione; che pertanto qualora, in sede di opposizione allo stato passivo, una copia della domanda di ammissione non risulti allegata nè al fascicolo di ufficio nè a quello di una delle parti, il tribunale, che non sia in grado di ricostruire sulla scorta degli ulteriori atti processuali il contenuto della stessa e che ne ritenga l’esame indispensabile alla decisione, deve provvedere alla sua acquisizione (Cass. nn. 18253/015; 3164/014);

5) che vanno invece dichiarati inammissibili, per difetto di interesse all’impugnazione, il secondo ed il terzo motivo del ricorso, con i quali si contestano le ulteriori motivazioni addotte dal tribunale a fondamento del rigetto della domanda;

che infatti – pur essendo innegabile la contraddittorietà dell’assunto del tribunale che, dopo aver asserito che il mancato deposito dell’originaria domanda impediva di verificare la corrispondenza fra la stessa e quella svolta in sede di opposizione, ha, ciò nonostante, affermato che il ricorso L. Fall., ex art. 98 si fondava su una nuova causa petendi – va comunque rilevato che tali parti della pronuncia non formano capi della decisione suscettibili di passare in giudicato, atteso che il giudice a quo, una volta ritenuto che l’opposizione non poteva essere esaminata per una ragione pregiudiziale di rito, non poteva scendere all’esame del merito (cfr. fra molte, Cass. SS.UU. n. 2078/90, Cass. nn 5794/92, 3840/07).

Si propone pertanto di concludere per l’accoglimento del primo motivo del ricorso e per l’inammissibilità degli altri motivi, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Il Fallimento ha depositato memoria.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, non utilmente contrastate dal Fallimento nella memoria depositata.

Contrariamente a quanto si sostiene nella memoria, il tribunale, dopo aver respinto l’eccezione pregiudiziale svolta dal Fallimento, ha affermato che “grava sull’opponente, in ossequio al disposto dell’art. 2697 c.c., l’onere di produrre la domanda originariamente proposta e fatta oggetto di (totale o parziale) rigetto da parte del G.D., e ciò al fine di consentire al collegio investito dell’opposizione la preliminare e necessaria verifica della stretta corrispondenza tra il petitum e la causa petendi oggetto dell’opposizione e quelli posti a fondamento dell’originaria domanda di insinuazione al passivo..; che, nel caso di specie, tale onere probatorio è rimasto inadempiuto….; che non sussiste in capo al giudice dell’opposizione il dovere di attivare alcun potere ufficioso di acquisizione del fascicolo fallimentare…; che, pertanto, l’opposizione deve essere rigettata”.

Al di là dell’errato richiamo all’onere della prova (che attiene alla fondatezza nel merito della domanda), e della conseguente erroneità della formula conclusiva adoperata, non v’è dubbio, quindi, che – nel ritenere la parte opponente gravata della produzione della domanda di ammissione, al fine di consentire al giudice di rilevare se con l’opposizione siano state eventualmente proposte domande nuove per petitum o per causa petendi – il tribunale abbia posto a fondamento della pronuncia un’eccezione preliminare di rito, diversa da quella sollevata dall’opposto e rilevata d’ufficio.

Ciò, secondo la giurisprudenza di questa Corte richiamata nella relazione, gli precludeva di scendere all’esame della domanda e di porre a sostegno della statuizione di rigetto ulteriori rationes decidendi attinenti al merito della stessa.

Va peraltro ribadito che la seconda delle ragioni di rigetto enunciate nel decreto è palesemente inconciliabile con la prima, non essendo dato comprendere come il giudice a quo – dopo aver espressamente affermato che l’omesso deposito della domanda di ammissione gli precludeva di verificare la corrispondenza fra petitum e causa petendi di detta domanda e di quella di opposizione -abbia poi potuto accertare che l’opposizione si fondava, per l’appunto, su fatti costitutivi diversi da quelli in precedenza allegati da AMAP.

Il primo motivo del ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio della causa, per l’esame delle questioni dibattute fra le parti, al Tribunale di Palermo in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, anche r le spese.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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