Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24488 del 30/10/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 24488 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: MACIOCE LUIGI

PU
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 32780 del R.G. anno 2006
proposto da:
Azienda Policlinico Umberto I ,

elettivamente domiciliata in ROMA,

via del Policlinico 155 presso l’avvocato

Antonio Capparelli , che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso

C.P,: 05&544003

ricorrente –

contro

Gestione Commissariale della cessata Azienda Universitaria
Pliclinico Umberto I

in persona del commissario liquidatore

domiciliato in ROMA, via Flaminia 109 presso l’avv. Biagio Bertolone
che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al
controricorrente –

controricorso

ME.DEV-Medical Devices ’91 s.r.l. domiciliata in Roma via G.Pisanelli
4 presso l’avv. Giuseppe Giglio che la rappresenta e difende per procura
in calce al controricorso

C- f • cd08561 ‘ 0 ‘ controricorrente –

Ministero dell’Economia e delle Finanze domiciliato in Roma via dei
Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello stato controricorrente
e
Regione Lazio
Università degli Studi di Roma La Sapienza

intimati

sul ricorso iscritto al n.1116 del R.G. anno 2007

33 °

,2
Wk 7

Data pubblicazione: 30/10/2013

proposto da:
Gestione Commissariale della cessata Azienda Universitaria
Policlinico Umberto I

in persona del commissario liquidatore

domiciliato in ROMA, via Flaminia 109 presso l’avv. Biagio Bertolone
che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al
controricorso

ricorrente incidentale
contro

Azienda Policlinico Umberto I

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Regione Lazio
Università degli Studi di Roma La Sapienza

intimati

sul ricorso iscritto al n.1731 del R.G. anno 2007
proposto da:
ME.DEV-Medical Devices ’91 s.r.l. domiciliata in Roma via G.Pisanelli
4 presso l’avv. Giuseppe Gigli che la rappresenta e difende per procura
in calce al controricorso

ricorrente incidentale contro

Azienda Policlinico Umberto I
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Regione Lazio
Università degli Studi di Roma La Sapienza

intimati

Tutti avverso la sentenza n. 44914 del Giudice di Pace di Roma
depositata il 25.10.2005 .
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18.09.2013 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE; uditi gli avv.ti Antonio
Capparelli e Giuseppe Gigli;udito il P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. Rosario G. Russo che ha concluso per
l’inammissibilità dei ricorsi dell’Azienda e della Gestione Commissariale e
per l’assorbimento del ricorso Me.Dev.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La soc. ME.DEV, sull’assunto di essere stata destinataria di due ordini di
fornitura medicale per € 544,31 da parte del Policlinico Umberto I,
spediti in tempo anteriore alla soppressione dell’Azienda Policlinico
Umberto I, nonché di aver effettuato la fornitura ma non ricevuto il
pagamento, ha convenuto innanzi al Giudice di Pace di Roma
l’Università, l’Azienda, la Gestione Commissariale dell’Azienda, il
Ministero dell’Economia e Finanze e la Regione Lazio. Costituitisi i
convenuti, ciascuno denegante la propria legittimazione passiva, il

2

ME.DEV-Medical Devices ’91 s.r.l.

Giudice di Pace con sentenza 25.10.2005 ha accolto la domanda
condannando al pagamento, in solido, l’Azienda e la Gestione
liquidatoria. Nella motivazione il giudicante ha in primo luogo affermato
che, sulla base della produzione degli ordinativi dell’Università
(documenti sufficienti ex art. 17 RD 2440/23), il credito era provato; ha
quindi affermato che in forza dell’art. 2 lett. D) D.L. 341/99, dell’art. 8
sexies D.L. 136/04 e della legge 43/05, se obbligata era l’Azienda
Universitaria, come contraente, ma se la sua esecuzione era successiva

solidarietà passiva nel debito dell’Azienda e della Gestione
Com m issa ria le.
Ha proposto ricorso l’Azienda Policlinico con due motivi notificando l’atto
agli intimati indicati in intestazione. La Gestione Commissariale ha
proposto controricorso ivi proponendo anche impugnazione incidentale
affidata ad un motivo. La soc. ME.DEV ha notificato controricorso
proponendo altresì ricorso incidentale per ottenere la condanna anche
dell’Università, del MEF e della Regione. Il Ministero ha notificato
controricorso. Università e Regione non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti i ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
La sentenza del 25.10.2005 del Giudice di Pace è stata emessa
all’esito di giudizio la cui soluzione era quella imposta dalla regola della
“equità necessaria” ; essa è certamente ricorribile perché emessa
prima della previsione dell’appellabilità delle sentenze di equità del
Giudice di Pace di cui al nuovo testo dell’art. 339 c. 3 c.p.c. novellato
dal d.lgs. 40/2006.
Prima questione, rettamente posta al Collegio dal M.E.F. in
controricorso, è quella afferente l’inammissibilità del ricorso ex art. 113
c. 2 c.p.c.
In effetti, poiché la sentenza è stata emessa dopo (25.10.2005) la
sentenza 206/2004 della Corte Costituzionale ( dichiarante la
incostituzionalità dell’art. 113 c. 2 cpc nella parte in cui non prevedeva
che il G.d.P. pronunziante nel giudizio di equità necessaria dovesse
conformarsi ai principii regolatori della materia), il ricorso avverso la
stessa doveva articolarsi nella denunzia di violazione delle norme
processuali, di norme costituzionali o comunitarie o dei detti principii
(Cass. 26687/2005 — 12691/2007 — 7668/2008- 15460/2011 —
20587/2012).
Nei tre ricorsi (in quelli principali di Azienda e di gestione ed in
quello incidentale condizionato di Me.Dev.) si denunzia, sotto vari od

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alla sua soppressione ad opera del D.L. 341/99, ne scaturiva la

opposti profili, la violazione degli artt. 2 D.L. 341/99, art. 8 sexies legge
186/2004 e art. 7 quater legge 43/2005 (dichiarato incostituzionale)
oltre che degli art. 16 e 17 RD 2440/1923: non vi è traccia in quelli
principali della riconduzione a principii di dette norme né vi è traccia di
questioni processuali quale quella di legittimazione. I ricorsi infatti
discutono solo in termini di titolarità passiva alla pretesa creditoria.
Palese è quindi l’inammissibilità dei due ricorsi principali, non
essendo da nessuna delle impugnazioni individuato, come onere del
principio

informatore della materia.
Si rammenta al proposito il principio posto da Cass. 4282/2011 – cui il
Collegio intende dare continuità – per il quale le sentenze del giudice di
pace pronunciate secondo equità in controversie di valore non eccedente
C 1.200 e soggette,

ratione temporis,

al regime impugnatorio

antecedente quello di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, sono impugnabili con
ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto – alla luce della
sentenza n. 206 del 2004 della Corte costituzionale – solo in relazione ai
principi informatori della materia, restando preclusa la denuncia di
violazione di specifiche norme di diritto sostanziale; con la conseguenza
per la quale costituisce onere del ricorrente indicare quali siano i
principi informatori che si assumono disattesi, a pena di inammissibilità
del ricorso.
La conseguenza, pertanto, nella assenza di alcuna deduzione di principio
violato (stante la mera allegazione di specifiche violazioni di legge
sostanziale) è la inammissibilità dei ricorsi di Azienda e Gestione
Commissoriale e l’assorbimento di quello di ME.DEV, espressamente
condizionato . Le spese di Me.dev e del Ministero sono poste a carico
solidale dei detti ricorrenti
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi, dichiara inammissibili i ricorsi di Azienda Policlinico
Umberto I e della sua Gestione Commissariale, dichiarando assorbito
quello di s.r.l. Me.Dev; condanna le due ricorrenti in solido a pagare per
spese di giudizio a soc. Me.Dev la somma di C 2 .500 (di cui C 200 per
esborsi) oltre IVA e CPA ed al Ministero E.F. la somma di C 1.600 oltre a
spese prenotate a debito.
Così d ciso nella c.d.c. del 18.09.2013.
Il Co s.est.

ricorrente avverso sentenza resa in equità necessaria, il

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