Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24488 del 17/10/2017
Cassazione civile, sez. II, 17/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.17/10/2017), n. 24488
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8771/2016 proposto da:
L.G., ((OMISSIS)), L.C. ((OMISSIS)), domiciliati
ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato PIETRO MIGLIOSI;
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.n.c. di (OMISSIS), in persona del Curatore pro
tempore, nonchè dei soci illimitatamente responsabili
L.C. e L.G., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA
VESCOVIO 21, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO MANFEROCE, che
li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DONATELLA GOBBI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 30/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 11/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
07/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato:
che i signori L.G. e C. hanno proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia che, confermando la sentenza del tribunale di Verona, ha accolto la domanda di simulazione assoluta proposta dalla Curatela del fallimento della (OMISSIS) s.n.c. di (OMISSIS), nonchè dei soci illimitatamente responsabili, L.C. e G., con riguardo ad una serie di negozi traslativi, tra loro collegati, con i quali dapprima la (OMISSIS) s.n.c. aveva ceduto, in relazione al medesimo compendio immobiliare sito in (OMISSIS), la nuda proprietà alla società Investim s.r.l. (per il prezzo di Euro 235.000) e i diritti di abitazione ed uso vita natural durante ai fratelli L.G. e C. (per il prezzo di Euro 440.400) e, in seguito, la Investim s.r.l. aveva ceduto il diritto nuda proprietà, dal lei acquistato, alla Brick s.r.l.;
che la corte territoriale, sulla base di molteplici elementi indiziari ritenuti gravi, precisi e concordanti – tra cui la circostanza della mancanza di prova del pagamento del prezzo e l’esigua distanza temporale tra gli atti di trasferimento, stipulati in data 2 marzo 2004, e l’apertura del Fallimento della società alienante, dichiarata il 17 maggio 2005 – ha ritenuto provata l’assenza di volontà delle parti circa l’effettivo trasferimento dei diritti oggetto degli atti per cui è causa, ritenendo che tale operazione avesse come unico fine la sottrazione dei beni all’attivo fallimentare;
che la Curatela fallimentare ha depositato controricorso;
che il ricorso risulta proposto solo nei confronti della (e notificato solo alla) Curatela del Fallimento della società (OMISSIS) s.n.c. e dei signori L.C. e G. e non anche nei confronti dell’acquirente della nuda proprietà degli immobili per cui è causa, Investim s.r.l., e della sub acquirente Brick s.r.l., litisconsorti necessari e parti del giudizio di appello;
che pertanto è necessario integrare il contraddittorio nei confronti delle suddette società Investim s.r.l. e Brick s.r.l., ai sensi dell’art. 331 c.p.c., comma 2.
PQM
Ordina a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti delle società Investim s.r.l. e Brick s.r.l. entro il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017