Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24488 del 10/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 10/09/2021, (ud. 16/06/2021, dep. 10/09/2021), n.24488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2583/2020 proposto da:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

T.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1571/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 10/07/2019 R.G.N. 1805/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma

8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n.

176, ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. T.G., cittadino eritreo con riconoscimento in Italia dello status di rifugiato, ottenne il nulla osta al ricongiungimento familiare in favore della propria madre, ma l’Ambasciata italiana ad Asmara negò il visto di ingresso nel nostro Paese per difetto del requisito della vivenza a carico del figlio invitante.

2. Il Tribunale di Bari, in accoglimento del ricorso proposto dal T., ordinò al Ministero degli Affari Esteri e per esso all’Autorità consolare italiana in Asmara, di provvedere al rilascio del visto di ingresso per motivi familiari.

3. La Corte di appello di Bari ha confermato la decisione respingendo l’impugnazione del Ministero degli Affari Esteri.

3.1. Il giudice di appello, premesso non essere in contestazione lo status di rifugiato dell’originario ricorrente e il vincolo genitoriale con il soggetto da ricongiungere, ha ritenuto applicabile la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29 bis, che esonerava il richiedente dalla prova dei requisiti reddituali e alloggiativi previsti in ragione dello status di rifugiato riconosciuto al richiedente, ai fini della richiesta di ricongiungimento familiare da questi avanzata vi era l’esonero dalla prova dei requisiti reddituali e alloggiativi di cui dell’art. 29, comma 3, gravante sullo straniero che non ha chiesto o non ha ottenuto la predetta protezione internazionale.

4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il Ministero degli Affari Esteri sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria; la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

5. Il PG, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 176 del 2020, ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso il Ministero degli Affari Esteri deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29 bis, comma 1 e art. 29, comma 1, lett. d) e comma 3, nonché del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 22; sostiene che la lettura sistematica del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 29 e 29 bis, comportava per il beneficiario dello status di rifugiato solo l’esonero dai requisiti di reddito e alloggiativi previsti dell’art. 29, comma 3 D.Lgs. cit., ma non anche del presupposto della “vivenza a carico” ove – come nel caso di specie – il genitore da ricongiungere avesse un’età inferiore ai sessantacinque anni; tale presupposto non era stato dimostrato; deduce, inoltre, che non poteva trovare applicazione la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 22, in tema di tutela dell’unità del nucleo familiare dei beneficiari dello status di rifugiato (e dei titolari di protezione sussidiaria) in quanto tale disciplina non concerneva l’istituto del ricongiungimento.

2. In via preliminare, in relazione alla doglianza di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 22, occorre premettere che l’art. 22 cit., detta la disciplina che tutela l’unità del nucleo familiare dei beneficiari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria; in tale contesto, la previsione di cui dell’art. 22 cit., comma 2, secondo il quale I familiari che non hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale hanno i medesimi diritti riconosciuti al familiare dello status non si presta ad essere interpretata nel senso di consentire l’esercizio del diritto incondizionato all’ingresso in Italia del familiare del titolare di protezione in quanto siffatta lettura si rivelerebbe, oltre che irragionevole, nella sostanza abrogatrice dei meccanismi di ricongiungimento puntualmente definiti negli aspetti sostanziali e procedurali dal D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 29 e 29 bis; diversamente non si giustificherebbe, del resto, l’espresso richiamo all’istituto del ricongiungimento che si rinviene dell’art. 22 cit., comma 4, laddove riconosce il diritto dello straniero ammesso alla protezione sussidiaria al ricongiungimento familiare ai sensi e alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29 bis. Quanto ora osservato consente di definire l’ambito della disciplina dettata dall’art. 22 cit., nel senso che essa non regola il ricongiungimento familiare ma è destinata a consentire, una volta ricomposta l’unità familiare nel territorio di arrivo, l’esercizio di una serie di diritti fondamentali ai familiari del rifugiato o del titolare della protezione sussidiaria, quali ad esempio i diritti di circolazione, i diritti alle prestazioni sociali, al lavoro ecc..

3. Le considerazioni che precedono escludono la riconducibilità all’ambito regolato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 22, della fattispecie in esame destinata a trovare la sua regolamentazione giuridica interamente nella disciplina dettata dl D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 29 e 29 bis.

3.1. Il D.Lgs. n. 186 del 1998, art. 29 (recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito nel titolo IV – “Tutela dell’unità familiare e tutela dei minori” – così recita: 1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute. 1-bis…. 1-ter…. 2…. 3. Salvo quanto previsto dall’art. 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere…. b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell’ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 4…. 5…. 6. 7… 8….

L’art. 29 bis (Ricongiungimento familiare dei rifugiati), introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2007, così recita: 1. Lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all’art. 29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all’art. 29, comma 3. 2…. 3….

3.2. Dalla lettura in combinato disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 29 e 29 bis, ed in particolare dalla clausola di salvezza posta in apertura dell’art. 29, comma 3, clausola alla quale è speculare la espressa esclusione dell’applicabilità dell’art. 29, comma 3, sancita dall’art. 29 bis, comma 1, che disciplina il ricongiungimento dei familiari del titolare dello status di rifugiato, si evince che in tema di requisiti per il ricongiungimento familiare, la speciale disciplina dettata per coloro ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato comporta l’esonero dai requisiti (di reddito, alloggiativi e assicurativi) prescritti dell’art. 29 cit., comma 3, per l’ipotesi di ricongiungimento chiesto da straniero che non sia titolare dello status di rifugiato.

Si tratta di una norma di evidente favor che tiene conto della particolare condizione del rifugiato e delle correlate esigenze di tutela, esigenze scaturenti in ultima analisi dalla considerazione che chi ha ottenuto lo status di rifugiato sta scappando o si sta proteggendo dal pericolo di un’ingiustificata lesione dei diritti fondamentali e delle quali è espressione la disciplina della protezione internazionale sia a livello interno (D.Lgs. n. 5 del /2007) che sovranazionale (Direttive 2003/86/CE 2004/83/CE).

Tale particolare considerazione dell’ordinamento nazionale e sovranazionale della status di rifugiato non si riscontra, invece, in relazione alle categorie di familiari per i quali si può chiedere il ricongiungimento che sono le medesime per tutti gli stranieri, indipendentemente dal tipo di protezione riconosciuta.

Tanto si desume per l’ordinamento interno dal fatto che la clausola di salvezza prevista per i rifugiati dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29, comma 3, che trova simmetrico riscontro nel disposto dell’art. 29 bis, comma 1, D.Lgs. cit., esonera il rifugiato che chieda il ricongiungimento di un familiare dai soli requisiti alloggiativi e reddituali, senza incidere sulle categorie di familiari “ricongiungibili” che sono contemplate dell’art. 29, comma 1, categorie alle quali espressamente rinvia dell’art. 29 bis cit., comma 1. Ogni diversa interpretazione della disciplina di riferimento finalizzata, attraverso la valorizzazione del venir meno ai fini del ricongiungimento del familiare di un rifugiato, dei requisiti di reddito e di alloggio cui dell’art. 29 cit., comma 3, alla esclusione della necessità del requisito della vivenza a carico per il genitore infrasessantacinquenne, trova ostacolo insuperabile nel chiaro dato testuale delle disposizioni di riferimento.

3.3. La soluzione interpretativa accolta ed in particolare la affermata necessità della condizione della vivenza a carico dell’ascendente del titolare dello status di rifugiato non presta il fianco a sospetti di incostituzionalità né di non conformità alle norme comunitarie.

Sotto il primo profilo è sufficiente ricordare che il Giudice delle Leggi ha costantemente affermato che al legislatore è riconosciuta un’ampia discrezionalità nella regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda; peraltro, si deve altresì sottolineare che la medesima Corte ha regolarmente ribadito che tale discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell’immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006, n. 78 del 2005).

Sotto il secondo profilo è la medesima Direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare degli stranieri a richiedere, senza alcuna differenziazione in relazione allo specifico titolo di protezione dello straniero, per gli ascendenti da ricongiungere, che siano a carico del soggiornante e non dispongano di un “adeguato sostegno familiare nel Paese di origine” (art. 4, Paragrafo 2, lett. a).

In altri termini, in base alla disciplina nazionale e sovranazionale, ai fini del ricongiungimento, il requisito della vivenza a carico del genitore costituisce un limite di ordine generale alla tutela del diritto all’unità familiare rispetto al quale la condizione di rifugiato diviene del tutto irrilevante.

Da tanto consegue che tale requisito, configurandosi come elemento costitutivo del diritto al ricongiungimento, deve essere oggetto di allegazione e prova da parte del richiedente; nello specifico la Corte di merito al fine dell’accoglimento della pretesa azionata non poteva eludere il relativo accertamento.

In ordine, poi, al significato da attribuire alla nozione di “vivenza a carico” reputa il Collegio che la definizione del relativo contenuto non possa prescindere dalla peculiarità della materia della protezione internazionale e dal particolare favore al quale nell’ordinamento italiano (oltre che sovranazionale) è ispirata la disciplina che regola la condizione del rifugiato; tanto esclude che alla “vivenza a carico” ex art. 29, comma 1, lett. d), cit., possano sovrapporsi in maniera automatica i più rigorosi contenuti tratti da altri ambiti dell’ordinamento nei quali tale nozione viene in rilievo, come ad esempio nella materia previdenziale (v. in particolare, in tema di pensione di reversibilità in favore del figlio superstite – L. n. 903 del 1965, art. 22 – o in tema di diritto alla rendita ai superstiti – D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 85).

A tal fine si ritiene che in ordine al significato normativo da conferire al requisito della “vivenza a carico” ex art. 29, comma 1 lett. d), D.Lgs. cit., sia più appropriato fare riferimento alla giurisprudenza della CGUE (v., in particolare, Causa C-519/18, Bevandorlasi es Menekultugyi Hivatal) nella parte in cui ha ritenuto che la situazione di familiare a carico si riscontra quando la persona non sia in grado di provvedere alle proprie necessità essenziali nel Paese di origine e quando sia accertato che il sostegno materiale sia effettivamente fornito dal soggiornante quale persona che, in considerazione delle complessive circostanze del caso concreto, si rivela il familiare più idoneo a fornire il sostegno materiale necessario; nella relativa verifica, le verosimili e obiettive difficoltà, legate alla specifica condizione di rifugiato del richiedente tale ricongiungimento, di offrire la prova diretta del requisito della “vivenza a carico” nel senso sopra chiarito, ben potranno essere superate dal giudice di merito attraverso le potenzialità proprie del ragionamento presuntivo che, ove rispondente a criteri di logicità e congruità, è sottratto al sindacato del giudice di legittimità.

4. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di appello di Bari in diversa composizione per il riesame della fattispecie alla luce dei principi indicati.

5. Al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, alla quale demanda il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA