Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24488 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 04/11/2020), n.24488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7110-2019 proposto da:

N.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 7,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA TOMASSINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCO TOMASSINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 5245/18/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

24/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che il contribuente N.E. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, di rigetto dell’appello da lui proposto avverso una sentenza della CTP di Latina, che aveva respinto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento IRPEF 2009, a lui notificato quale socio al 40% della s.r.l. “CATAMBRA”, ritenuta società a ristretta base partecipativa, nei cui confronti era stato recuperato a tassazione un maggior reddito imponibile di Euro 177.916,00 con accertamento definitivo.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, con il primo motivo, il contribuente lamenta violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 34,L. n. 212 del 2000, art. 7 e art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto la CTR aveva rigettato la sua istanza di rinvio, al fine di meglio esaminare il pvc della gdf, che aveva accertato maggiori redditi nei confronti della s.r.l. “CATAMBRA”, di cui era socio al 40%, in tal modo determinando la nullità della sentenza dalla medesima emessa; inoltre la sentenza impugnata era nulla sia per difetto di motivazione, sia per mancata allegazione all’accertamento svolto nei suoi confronti del pvc redatto dalla gdf nei confronti della s.r.l. “CATAMBRA”, di cui era socio;

che, con il secondo motivo, il contribuente lamenta nullità della sentenza per motivazione apparente e materialmente assente, con conseguente violazione e falsa applicazione artt. 3 e 24 Cost.; artt. 2697,2727 e 2729 c.c.; artt. 115 e 116 c.p.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, in quanto la sentenza impugnata non aveva considerato le prove da lui fornite per dimostrare di non avere mai percepito dalla società, di cui era socio, somme confluite nella propria sfera patrimoniale, avendo depositato estratti conto bancari e dichiarazione notarile attestante l’assenza di incrementi patrimoniali ed essendo egli rimasto sempre estraneo alla gestione societaria; la presunzione di distribuzione ai soci di utili extra bilancio di una società a ristretta base sociale era legittima in quanto derivante dalla regola di comune esperienza, secondo la quale dalla ristrettezza della base sociale derivava un elevato grado di partecipazione del socio alla gestione della società e di reciproco controllo fra i soci medesimi; tuttavia tale presunzione poteva essere vinta dal contribuente fornendo la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria; ed al riguardo esso contribuente non aveva mai partecipato alla vita sociale e gestionale della società, non essendo stato mai menzionato dalla gdf nel pvc;

che, con il terzo motivo, il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto la sentenza impugnata non aveva tenuto conto delle sue argomentazioni difensive, con le quali aveva eccepito la violazione del divieto di doppia imposizione vigente nel nostro ordinamento, violazione ravvisabile nella specie, in quanto gli utili extracontabili accertati in capo alla società erano stati trasferiti a lui socio, in proporzione delle quote da lui possedute; che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che i primi due motivi di ricorso del contribuente, da trattare congiuntamente, siccome strettamente correlati fra di loro, sono infondati;

che, invero, la sentenza impugnata non può ritenersi nulla, per essergli stato impedito di prendere visione del pvc redatto dalla gdf in occasione della verifica svolta nei confronti della s.r.l. CATAMBRA”, società a ristretta base partecipativa, di cui il ricorrente era socio al 40%; si osserva invero che all’avviso di accertamento a lui notificato era stato allegato quello emesso nei confronti della società, nel quale erano stati adeguatamente esposti i rilievi formulati dalla gdf nel pvc anzidetto; inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 20851 del 2005; Cass. n. 1947 del 2019), nel caso di società a ristretta base partecipativa, qual’è, nella specie, la s.r.l. “CATAMBRA”, della quale il ricorrente era socio al 40%, è da ritenere pienamente ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci di utili non contabilizzati dalla società; e detta presunzione non viola la regola del divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma è costituito dalla ristrettezza della base sociale, dal vincolo di solidarietà ravvisabile fra i soci, dalla maggiore conoscibilità degli affari societari da parte dei soci, nonchè dal reciproco controllo che i soci normalmente esercitano fra di loro, ferma restando la facoltà del contribuente di fornire la prova che i maggiori ricavi societari non abbiano formato oggetto di distribuzione in loro favore, ma siano stati accantonati dalla società, ovvero dalla medesima reinvestiti; pertanto la prova liberatoria che il socio può fornire non può consistere nella produzione di propri estratti conto bancari ovvero di attestazioni notarili aventi ad oggetto mancati incrementi del proprio patrimonio personale, potendosi legittimamente ritenere che il socio abbia acquisito introiti in nero e come tali non tracciabili contabilmente; al contrario il contribuente avrebbe dovuto provare, come sopra detto, che i maggiori ricavi societari fossero stati accantonati dalla società, ovvero fossero stati dalla medesima reinvestiti; e la circostanza, pur fatta presente dal ricorrente, di aver perso il controllo della gestione della società non è idonea a far superare la presunzione, sulla cui base gli è stato notificato l’avviso di accertamento impugnato; invero, il ricorrente, socio al 40% della s.r.l. “CATAMBRA”, società a ristretta base partecipativa, nei cui confronti l’accertamento è ormai divenuto definitivo, non può ritenersi estraneo all’accertamento svolto nei confronti della società anzidetta, per non avere egli mai svolto attività gestionale; invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 14278 del 2018), l’avviso di accertamento emesso nei confronti dell’odierno ricorrente, quali socio della s.r.l. “CATAMBRA”, per redditi provenienti da utili non dichiarati della società anzidetta a ristretta base partecipativa, non può ritenersi separato ed autonomo rispetto all’accertamento svolto nei confronti della società ed è da ritenere legittimamente emesso ed adeguatamente motivato pur avendo esso fatto un mero rinvio per “relationem” ai redditi della società, atteso che i soci, ai sensi dell’art. 2261 c.c., hanno il potere di consultare la documentazione della società; di prendere visione degli atti accertativi emessi nei confronti di quest’ultima e degli eventuali documenti giustificativi in possesso della medesima; di prendere parte attiva agli accertamenti esperiti nei confronti della società, al fine di contrastarli, si che essi, una volta divenuti destinatari di accertamenti emessi nei loro confronti per redditi partecipativi ipotizzati nei loro confronti quali soci della società anzidetta, non possono dolersi della circostanza che l’accertamento emesso nei confronti della società sia divenuto definitivo, nè possono riproporre doglianze riferibili all’accertamento emesso nei confronti della società ed ormai divenuto incontestabile; in definitiva il contribuente non può oggi dolersi di non avere adeguatamente svolto in passato il suo ruolo di socio e di non avere tempestivamente azionato i poteri di controllo e di ingerenza che gli competevano;

che è altresì infondato il terzo motivo di ricorso, non essendo ravvisabile, nella specie, alcuna doppia imposizione, espressamente vietata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67; nel caso in esame, sussiste invero una duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, stante la diversità dell’IRES, che colpisce l’utile della società, rispetto all’IRPEF, che grava sui proventi personali dei soci, diversità collegabile non solo alla diversità dei destinatari di tali imposte, ma anche ai requisiti che la legge pone a fondamento delle due imposte; il che emerge con chiarezza nel caso in esame, nel quale si verte in materia di utili extrabilancio corrisposti ai soci di una società di capitali, sui quali quest’ultima aveva omesso di versare le imposte dovute (cfr. Cass. n. 19687 del 2011);

che, pertanto, il ricorso proposto dal contribuente va respinto, con sua condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate come in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso proposto dal contribuente e lo condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate in complessivi Euro 3.500,00, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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