Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24487 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, (ud. 21/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4535-2014 proposto da:

FALLIMENTO della (OMISSIS), soc. coop. a r.l., P.IVA (OMISSIS), in

persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, al

viale di VILLA GRAZIOLI 20, presso lo studio dell’avvocato ROSA

MERCONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SEBASTIANO D’ANGELO,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI AUGUSTA, C.F. (OMISSIS), in persona del Commissario

Straordinario, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via ANTONIO

BERTOLONI 41, presso lo studio dell’avvocato MAURO MORELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SEBASTIANO CARRUBBA, giusto

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 173/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

emessa il 28/11/2012 e depositata il 24/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2016 dal consigliere relatore, dott.ssa Magda Cristiano.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) La Corte d’appello di Catania ha accolto l’appello proposto dal Comune di Augusta contro la sentenza di primo grado, che aveva condannato l’ente appellante a pagare al Fallimento della (OMISSIS) coop. a r.l. la somma di Euro 133.404,13, oltre accessori, per l’ingiustificato arricchimento derivatogli dall’aver usufruito per sei mesi dei servizi di gestione dei centri diurni per anziani che aveva affidato alla cooperativa poi fallita con contratto di cui il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato l’inefficacia ex tunc con sentenza passata in giudicato.

La corte territoriale ha rilevato che non v’era prova del riconoscimento dell’utilitas delle prestazioni, non ricavabile dal loro mero utilizzo e neppure dalla sporadica attività di controllo svolta dalla polizia urbana, di cui aveva peraltro riferito un solo teste, ed ha pertanto respinto la domanda del Fallimento. La sentenza, pubblicata il 24.1.2013, è stata impugnata dal Fallimento e con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Comune di Augusta ha resistito con controricorso.

2) Con il primo motivo il ricorrente contesta la decisione sotto il profilo del vizio di motivazione, deducendo che gli elementi istruttori acquisiti agli atti integravano piena prova del riconoscimento da parte del Comune dell’utilità delle prestazioni.

3) Col secondo motivo, nel denunciare violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., deduce che il requisito dell’utilità della prestazioni doveva ritenersi sussistente in re ipsa, per il solo fatto che erano state eseguite e che il Comune ne aveva usufruito.

Il secondo motivo appare manifestamente fondato per ragioni di diritto che assorbono il pur corretto rilievo del ricorrente.

Le SS.UU. di questa Corte con la recente sentenza n. 10798/015, hanno infatti affermato che la regola generale dettata dall’art. 2041 c.c., che non ammette arricchimenti ingiustificati nè spostamenti patrimoniali ingiustificabili, trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell’ente pubblico, con la conseguenza che il riconoscimento dell’utilità da parte dell’arricchito non costituisce requisito speciale di ammissibilità dell’azione proposta nei confronti della PA. Il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della PA. ha pertanto solo l’onere di provare il fatto oggettivo dell’arricchimento, senza che l’amministrazione possa limitarsi ad opporre (come avvenuto nel caso in esame) il mancato riconoscimento dello stesso, potendo, piuttosto, eccepire e provare che l’arricchimento non fu voluto o non fu consapevole.

Si dovrebbe pertanto concludere per l’accoglimento del secondo motivo, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, peraltro non contrastate dal Comune contro ricorrente, che non ha depositato memoria.

Il secondo motivo del ricorso deve pertanto essere accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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