Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24487 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 985-2007 proposto da:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5186/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/08/2006 R.G.N. 11313/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23 agosto 2009 la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina del 21 ottobre 2003 che ha condannato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica al pagamento in favore di S. A. della somma di Euro 1.343,10 a titolo di differenza retributive conseguenti all’inclusione dell’indennità integrativa speciale nel trattamento economico relativo alle due ore eccedenti l’orario ordinario di diciotto ore. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia considerando che il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4, espressamente prevede che ogni ora di insegnamento eccedente le diciotto ore settimanali è compensata in ragione di 1/18 del trattamento economico in godimento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia e dell’assegno di cui alla L. 30 luglio 1973, n. 477, art. 12; l’esplicita esclusione di alcune voci impedisce di escludere dal computo del trattamento economico altre voci, quale l’indennità integrativa speciale. Nè tale interpretazione è inficiata dalla previsione di cui al D.P.R. n. 209 del 1987, art. 6, comma 1, per i supplenti, delle inclusione dell’indennità integrativa speciale nella retribuzione mensile iniziale di livello cui parametrare il compenso delle ore eccedenti la diciottesima. La stessa Corte d’Appello ha poi considerato, con riferimento alla previsione dell’art. 70 del CCNL del comparto scuola, che alla fattispecie in esame non si applica il comma 1, ma il comma 3 che disciplina il superamento dell’orario obbligatorio in via continuativa e non saltuaria ed eventuale come per l’ipotesi disciplinata dal comma 1.

Il Ministero propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolandolo su due motivi.

L’intimato non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non risulta notificato alla controparte. Dalla relata di notifica del 2 gennaio 2007, infatti, risulta che l’atto non si è potuto notificare. Dall’omessa notifica del ricorso discende la sua inammissibilità per la mancata costituzione del rapporto processuale.

Nulla si dispone sulle spese soccombendo l’unica parte costituita.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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