Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24487 del 17/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 17/10/2017, (ud. 25/05/2017, dep.17/10/2017),  n. 24487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14334/2016 proposto da:

B.A., in proprio e nella qualità di procuratore di

P.M.T. e P.S.; P.F. e

P.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DONIZETTI GAETANO 20,

presso lo studio dell’avvocato ANNA MANDORLO, rappresentati e difesi

dagli avvocati ROBERTO CENTOLA, ANGELO CENTOLA;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il

03/12/2015; (Rg. 54362);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/05/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO

Con decreto del 3.12.2015 la Corte d’appello di Roma rigettava la domanda di equa riparazione proposta da B.A., in proprio e quale procuratrice di P.M.T., S., A. e F., tutti eredi di P.M., per la durata irragionevole di una causa per differenze retributive che il loro dante causa aveva promosso innanzi al TAR Campania nel 2000, e che detto tribunale aveva respinto con sentenza di rigetto in data 17.11.2010.

A base della decisione la circostanza che non risultava essere stata proposta l’istanza di prelievo, condizionante, ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, convertito in L. n. 133 del 2008 e successive modificazioni, la proponibilità della domanda di equa riparazione.

Per la cassazione di tale decreto B.A., in proprio e nella ridetta qualità, propone ricorso, affidato ad un solo motivo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato.

Avviato il ricorso alla trattazione camerale ex art. 380-bis c.p.c., comma 1, inserito, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal D.L.31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. f), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, il Procuratore generale, Dr. S.G., ha presentato le proprie conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso. Quindi la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2, 3 e 4, artt. 6 e 13 CEDU, del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, convertito in L. n. 133 del 2008, art. 11 preleggi, artt. 2,3,24 e 111 Cost., artt. 115,116 c.p.c. e art. 71 c.p.a., in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Deduce parte ricorrente che la proposizione dell’istanza di prelievo sarebbe stata, nello specifico, del tutto inutile, essendo stata già fissata l’udienza di discussione a seguito dell’opposizione al decreto di perenzione emesso nel 2009. Ad ogni modo, sostiene, vi è comunque la prova che nel giudizio presupposto è stata presentata l’istanza di fissazione dell’udienza di discussione del ricorso, la quale si concretizza in una vera e propria esplicita dichiarazione d’interesse alla sollecita definizione del ricorso.

Sottolinea, inoltre, che alla data di instaurazione del processo amministrativo presupposto l’istanza di prelievo non condizionava l’equa riparazione, e richiama la sentenza della Corte EDU 25.2.2016 la quale ha stabilito che la presentazione dell’istanza di prelievo non garantisce in modo efficace l’accelerazione della decisione, sicchè il binomio normativo rappresentato dalla L. n. 89 del 2001 e dal D.L. n. 112 del 2008, art. 54, non può considerarsi uno strumento di tutela effettivo ai sensi dell’art. 13 della Convenzione.

2. – Il motivo è fondato, nei termini che seguono.

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l’istanza di prelievo disciplinata dal R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51 e l’istanza di fissazione d’udienza, regolata dalla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 23, assolvono a funzioni distinte, avendo la prima la finalità di accelerare il processo mediante il riscontro del persistente interesse del ricorrente, e la seconda quella d’impedire, mediante il perfezionamento della costituzione del ricorrente e la fissazione dell’udienza, la perenzione del giudizio. Ne consegue che dall’entrata in vigore del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, convertito nella L. 6 giugno 2008, n. 133, per le domande di equa riparazione relative a procedimenti che si svolgono davanti alle giurisdizioni amministrative, la preventiva formulazione dell’istanza di prelievo, costituisce una condizione di proponibilità non fungibile con l’istanza di fissazione d’udienza (Cass. nn. 16404/16, 780/15 e 25572/10).

Non di meno, poichè ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, come modificato al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23 e art. 4, nei giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010 la presentazione dell’istanza di prelievo condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima (v. sentenza n. 3740 del 2013), si è anche precisato che, ai fini dell’applicazione dell’art. 54, comma 2, quale risultante dalle modifiche del D.Lgs. n. 104 del 2010, “è necessario che alla data del 16 settembre il processo amministrativo fosse ancora in fase di trattazione, nel senso che, tra tale data e la data della decisione della causa dovesse esserci la possibilità per la parte di depositare la istanza di prelievo nel giudizio amministrativo presupposto (Cass. n. 26165 del 2013), altrimenti finendo con l’attribuire alla disposizione introdotta nel 2010 una efficacia retroattiva, idonea a paralizzare la domanda di equa riparazione anche per il periodo precedente alla data del 25 giugno 2008. Nella sentenza n. 6473 del 2013, si è in particolare escluso che tale effetto potesse verificarsi con riferimento ad un giudizio amministrativo concluso con sentenza depositata il 24 ottobre 2013” (così, Cass. n. 780/15).

Nella specie, pur essendo il giudizio presupposto pendente alla data del 16.9.2010, data di entrata in vigore delle norme del D.Lgs. n. 104 del 2010, la possibilità di presentare l’istanza di prelievo era esclusa dalla fase in cui si trovava il processo stesso, che era in attesa dell’udienza di discussione (fissata per il 15.7.2010 e poi rinviata al 4.11.2010), dopo che il 16.2.2010 era stata accolta l’opposizione al decreto di perenzione. In tale situazione l’istanza di prelievo non avrebbe assolto la funzione sua propria (manifestare il persistente interesse alla decisione del ricorso), in considerazione della quale essa è stata prevista come presupposto di proponibilità della domanda di equa riparazione.

3. – Il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese di cassazione, non sussistendo, del tutto impregiudicato ogni accertamento di fatto, le condizione per una decisione di merito.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA