Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24487 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 04/11/2020), n.24487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5528-2019 proposto da:

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE,- RISCOSSIONE, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 218/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del FRIULI VENEZIA GIULIA, depositata il 05/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate riscossione propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Friuli Venezia Giulia, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso una sentenza della CTP di Gorizia, che aveva accolto il ricorso del contribuente C.D. avverso un avviso di iscrizione ipotecaria, ritenendolo illegittimo perchè avente ad oggetto un bene conferito in un fondo patrimoniale.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione artt. 170 e 2967 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la CTR aveva ritenuto applicabili all’iscrizione ipotecaria, disposta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, i precetti previsti dall’art. 170 c.c., i quali avevano invece efficacia unicamente nell’ambito dell’esecuzione forzata avviata col pignoramento; pertanto l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 citato, che aveva natura meramente cautelare, ben poteva avere ad oggetto beni compresi in un fondo patrimoniale; nella specie non sussistevano poi le due condizioni richieste dalla legge affinchè l’esistenza di un fondo patrimoniale potesse essere opposta all’esecuzione e cioè che il debito fosse stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di detta estraneità; ed il criterio per identificare i crediti che potevano essere soddisfatti esecutivamente attraverso l’aggressione del fondo patrimoniale non riposava sulla natura delle obbligazioni, ma sulla relazione esistente fra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, essendo da ricomprendere nel concetto di bisogni della famiglia le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonchè al potenziamento della sua capacità reddituale, potendosi da esse escludere solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi; potevano pertanto ritenersi pignorabili i beni costituiti in fondo patrimoniale per i bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del tenore di vita familiare, si da ricomprendere in essi anche i debiti derivanti dall’attività professionale o di impresa di uno dei coniugi; era quindi il debitore a dover provare che il fatto generatore dell’obbligazione fosse stato posto in essere per esigenze estranee a quelle familiari, in quanto di carattere voluttuario o meramente speculativo; ed il debitore era altresì tenuto a provare che l’ente esattivo fosse stato a conoscenza di detta estraneità;

che, con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate riscossione lamenta violazione artt. 170,2727,2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la CTR aveva ritenuto sussistere i presupposti per l’operatività della limitazione all’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art. 170 c.c., avendo ritenuto acquisita la prova che il debito fosse stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, nonchè che il creditore fosse consapevole di detta estraneità, prova quest’ultima che avrebbe dovuto essere fornita dal soggetto che si opponeva all’espropriazione forzata; la CTR invero aveva apoditticamente ritenuto che le passività rivenienti da un’attività illecita riconducibile all’impresa esercitata dal contribuente fossero in sè e per sè estranee ai bisogni della famiglia del debitore e che di questo il creditore procedente non poteva non esserne a conoscenza; al contrario non era sufficiente la qualificazione di un reddito come proveniente da lavoro autonomo o da impresa per far presumere la loro estraneità ai bisogni della famiglia, come pure per far ritenere che l’amministrazione finanziaria fosse perfettamente a conoscenza di tale estraneità;

che, con il terzo motivo, l’Agenzia delle entrate riscossione, richiamato il principio per cui il giudice tributario non ha giurisdizione con riferimento ai contributi INPS, per essere le relative controversie riservate alla giurisdizione del giudice ordinario, ha rilevato che le relative cartelle, poste a fondamento dell’avviso di iscrizione ipotecaria impugnato, correttamente notificate e non tempestivamente impugnate ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, erano da ritenere divenute definitive, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21;

che il contribuente non si è costituito;

che appare opportuno esaminare per primo il terzo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia delle entrate, richiamata la regola secondo cui il giudice tributario è carente di giurisdizione per le controversie in materia di contributi INPS, sussistendo al riguardo la giurisdizione dell’AGO, ha rilevato che le cartelle esattoriali, poste a fondamento dell’avviso di iscrizione ipotecaria impugnato e riferite al mancato pagamento di detti contributi INPS fossero da ritenere ormai definitive;

che il motivo di ricorso in esame è fondato, atteso che la mancata impugnazione nei termini delle cartelle anzidette preclude la possibilità di impugnarle, con conseguente incontestabilità della relativa pretesa contributiva, anche con riferimento alla questione di giurisdizione anzidetta (cfr. Cass. SS.UU. n. 23397 del 2016; Cass. SS.UU. n. 7097 del 2011);

che sono altresì fondati i primi due motivi di ricorso proposti dall’Agenzia delle entrate riscossione, da trattare congiuntamente, siccome strettamente correlati fra di loro;

che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 23876 del 2015; Cass. n. 22761 del 2016; Cass. n. 10166 del 2020), in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, è ammissibile anche sui beni compresi in un fondo patrimoniale, alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicchè essa è legittima se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia e se il titolare del credito non ne conosca l’estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate nè escluse per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio di un’impresa; invero la nozione di bisogni della famiglia è da intendere in senso ampio ed articolato, si da ricomprendere nel suo alveo tutto quanto i coniugi possano aver ritenuto utile per incrementare le risorse economiche della famiglia, compresi quindi i proventi professionali o societari di uno od entrambi i coniugi;

che, pertanto, erroneamente la CTR ha ritenuto che le operazioni illecite poste in essere dal contribuente C.D., quale amministratore di una società, fossero, solo per tale loro natura, estranee ai bisogni della sua famiglia, con conseguente illegittimità dell’iscrizione ipotecaria su beni inseriti in un fondo patrimoniale, essendo necessaria una più attenta delibazione sul punto, non potendosi escludere che l’attività imprenditoriale del contribuente anzidetto si sia pur sempre mossa in un’ottica di perseguimento dei bisogni della sua famiglia;

che, in definitiva, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va integralmente accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR del Friuli Venezia Giulia in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR del Friuli Venezia Giulia in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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