Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24486 del 30/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, (ud. 21/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24486
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 670-2014 proposto da:
GOIL PETROLI S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, alla piazza
CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato CLAUDIO CIANCIO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO della MARIA DE SIMONE PETROLI S.R.L.
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, emesso il
07/11/2013 e depositato il 08/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/10/2016 dal consigliere relatore, d.ssa. Magda Cristiano.
Fatto
FATTO E DIRITTO
E’ stata depositata la seguente relazione:
la sottoscritta relatrice, rilevato:
1) che Goil Petroli s.p.a. impugna con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il decreto 20.12.013 del Tribunale di Torre Annunziata che ha dichiarato improcedibile, per difetto di valida procura alle liti, l’opposizione L. Fall., ex art. 98 da essa proposta per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento della Maria De Simone Petroli s.r.l. del credito vantato per forniture di carburante;
2) che il Fallimento intimato non ha svolto attività difensiva;
3) che il secondo motivo del ricorso, con il quale la ricorrente, deducendo violazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2, lamenta che il tribunale non le abbia assegnato un termine per il rilascio o l’integrazione della procura, appare manifestamente fondato;
4) che non v’è dubbio, infatti, che anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo operi l’art. 182 c.p.c., il cui comma 2, nel testo attuale (applicabile ratione temporis) impone al giudice di promuovere la sanatoria, con effetto “ex tunc”, dei difetti di rappresentanza della parte, ivi compresi i vizi relativi alla procura, senza il limite delle preclusioni processuali (Cass. un. 24068/013, 28337/011; Cass. SS.UU. n. 9217/010);
propone di concludere per l’accoglimento del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 380 bis c.p.c.
Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni.
Il decreto impugnato va pertanto cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016