Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24486 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16034-2007 proposto da:

B.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati BURGIO ALDO SEBASTIANO, GALLO ANTONIO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

ENEL S.P.A., ENEL PRODUZIONE S.P.A., in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

REGINA MARGHERITA 125, presso lo studio dell’avvocato PAPA MARIA

STEFANIA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

D’AMORE CARLO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 92/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 20/05/2006 R.G.N. 1136/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso innanzi all’allora Pretore di Siracusa, B. G. convenne in giudizio l’Enel spa chiedendo l’annullamento o la sospensione del provvedimento datoriale diretto all’illegittimo attingimento da graduatorie esaurite per la copertura del posto di capo turno di teleconduzione, stante che esso ricorrente, per le normativa afferente, occupava già una posizione che non richiedeva, ed anzi escludeva, qualsiasi scelta; chiese altresì che la convenuta fosse condannata al suo inquadramento nel posto lavorativo suddetto.

Il Giudice adito respinse la domanda.

La Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 26.1 – 20.5.2006, pronunciando sul gravame proposto dal B. nel ricostituito contraddittorio con la Enel spa e con l’intervento della Enel Produzione spa, quale procuratrice e successore a titolo universale della originaria convenuta, dichiarò cessata la materia del contendere, compensando le spese afferenti ad entrambi i gradi del giudizio.

A sostegno del decisum la Corte territoriale, per ciò che ancora qui rileva, ritenne quanto segue:

– le domande del B. di condanna al pagamento delle retribuzioni connesse alla rivendicata qualifica e quella di risarcimento dei danno erano inammissibili perchè svolte per la prima volta in appello;

– in relazione alla domanda ritualmente svolta, poichè il rapporto di lavoro inter partes era terminato il 31.5.2003 a seguito di dimissioni, non era più possibile l’assegnazione dei lavoratore al posto in contestazione ed era quindi cessata la materia del contendere;

– ai fini del regolamento delle spese doveva ritenersi, alla stregua delle previsioni contrattuali collettive, l’infondatezza della pretesa azionata;

– la peculiarità della materia e le obiettive difficoltà interpretative della normativa contrattuale configuravano giusti motivi per addivenire alla compensazione totale delle spese di lite.

Avverso l’anzidetta sentenza resa in grado d’appello, B. G. ha proposto ricorso per cassazione assistito da tre motivi.

L’Enel Produzione spa, anche quale procuratrice della Enel spa, ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di violazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), assumendo che la Corte territoriale non si era attenuta all’interpretazione letterale delle norme pattizia collettive. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in relazione all’esatta applicazione del principio e delle procedure di esclusione dalla scelta prevista dal comma 48 dell’art. 24 CCNL del 1986.

Con il terzo motivo, denunciando violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia dichiarato la cessazione della materia del contendere pur in presenza di un interesse sostanziale e processuale all’accertamento del diritto azionato, dal quale discendevano diritti ed obblighi, anche di natura non patrimoniali, che avrebbero potuto essere successivamente accertati e richiesti.

2. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo state ivi trascritte le clausole contrattuali di cui si assume l’erronea interpretazione (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 4905/2003; 17308/2004; 8296/2005; 3075/2006; 11661/2006; 1825/2007).

I motivi presentano peraltro anche profili di improcedibilità, non avendo il ricorrente, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, provveduto al deposito, insieme al ricorso, dei contratti e accordi collettivi su cui tali motivi si fondano, senza che possa essere considerata sufficiente la mera allegazione dell’intero fascìcolo di parte del giudizio di merito in cui sia stato già eventualmente effettuato il deposito di tali atti (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 15495/2009; 27876/2009; 28306/2009; 2742/2010; 3459/2010;

3894/2010; 4373/2010; 6732/2010; 11614/2010).

3. La Corte territoriale, ancorchè ai fini della regolamentazione delle spese di lite, ha escluso (a fondatezza della pretesa azionata.

Tale statuizione è ormai irrevocabile per effetto della rilevata inammissibilità dei motivi volti a censurarla.

Ciò comporta il venir meno dell’interesse a dolersi della pronuncia di cessazione della materia del contendere, posto che, in ogni caso, la decisione non potrebbe condurre a riconoscimento del diritto rivendicato; va quindi ritenuta l’inammissibilità anche del terzo motivo.

4. In definitiva i ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 40,00 oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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