Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24486 del 17/10/2017
Cassazione civile, sez. II, 17/10/2017, (ud. 26/04/2017, dep.17/10/2017), n. 24486
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7136-2013 proposto da:
F.P., ((OMISSIS)), G.A. ((OMISSIS)),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo
studio dell’avvocato CONCETTA DIGLIO, rappresentati e difesi dagli
avvocati FIORE PAGNOZZI, SERGIO COMO;
– ricorrenti –
contro
M.M., V.A., MA.EL., C.M.,
CA.MA.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4188/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 18/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/04/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
F.P. e G.A. propongono ricorso per la cassazione della sentenza n. 4188/12 pubblicata il 18.12.2012 della Corte d’appello di Napoli.
Quest’ultima, in parziale riforma della sentenza di primo grado pronunciata in sede di opposizione a precetto cambiario, ha condannato F.P. e G.A., appaltatori precettanti, al pagamento in favore di M.M., committente precettato, della somma di Euro 32.910,00, a titolo di risarcimento dei danni per gravi difetti dell’opera edilizia loro appaltata. Detta sentenza ha provveduto anche sulle domande proposte nei confronti di altre parti, V.A. e gli eredi di C.R., direttore dei lavori il primo, collaudatore delle opere il secondo, le cui posizioni processuali non sono coinvolte dal ricorso.
Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte territoriale ha ritenuto, provvedendo sulla eccezione di prescrizione dell’azione ex art. 1669 c.c., che il termine di un anno per la denuncia, previsto dall’art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorra dal giorno in cui il committente consegua un’apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti; sicchè tale conoscenza nella specie non correlabile alle missive inviate dal M. all’appaltatore – deve ritenersi, di regola, acquisita, in assenza di anteriori ed esaustivi elementi, solo all’atto dell’acquisizione, nella specie in corso di causa, di relazioni peritali.
Attivato il procedimento camerale ex art. 380-bis c.p.c., comma 1, il Procuratore generale ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; i ricorrenti hanno depositato memoria.
M.M., V.A. e gli eredi di C.R. sono rimasti intimati.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1669 cpv. c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la Corte partenopea ha fatto decorrere il termine di prescrizione dell’azione prevista da tale norma dal deposito della relazione del c.t.u. depositata in giudizio, poichè solo in tale momento il committente avrebbe conseguito un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei vizi e della loro imputabilità agli appaltatori. Per contro, sostiene parte ricorrente, in tanto il dies a quo del termine in questione può decorrere da una relazione tecnica, in quanto quest’ultima preceda il giudizio, cioè sia stata compiuta in sede stragiudiziale o di accertamento tecnico preventivo ante causam.
2. – Il secondo motivo allega la medesima violazione di legge, ma in connessione con il vizio di omessa o insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, e lamenta, altresì, la mancata o difettosa valutazione delle prove, poichè il M., si afferma, sin dal 1986 aveva indirizzato due denunce all’impresa appaltatrice, che presupponevano la conoscenza di difetti dell’opera (impiego di malta comune invece che cementizia, difetti di qualità dei muri portanti e irregolarità della posa in opera del tetto) accertati e qualificati da un tecnico.
3. – Col terzo motivo è dedotta la violazione dell’art. 184 c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 353 del 1990 e l’omessa o insufficiente valutazione di atti processuali, perchè la Corte territoriale ha ritenuto ammissibile (a seguito dell’alienazione a terzi dell’immobile del M., in corso di causa) il mutamento dell’iniziale domanda di risarcimento dei danni in forma specifica in quella di risarcimento dei danni per equivalente.
4. – Il quarto mezzo denuncia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad un “punto” (sic) della controversia e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata rispetto ad una precedente ordinanza 1819.11.2008, con la quale la medesima Corte aveva convocato il c.t.u. a chiarimenti.
5. – Il primo motivo è fondato.
Oltre a confondere tra loro prescrizione e decadenza dall’azione, la C.A. non ha tenuto conto dell’indirizzo di questa Corte, secondo cui in tema di appalto, il termine annuale previsto, a pena di decadenza, dall’art. 1669 c.c., comma 1 per la denuncia dei gravi difetti dell’opera appaltata decorre dal giorno in cui il committente (o l’acquirente) abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall’imperfetta esecuzione dell’opera (nell’affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, così, cassato la pronuncia del giudice di merito che aveva fatto decorrere il termine decadenziale de quo dal giorno del deposito della consulenza tecnica d’ufficio disposta nel corso della causa di merito – e non anche dalla data della citazione a giudizio dell’appaltatore -, osservando come la proposizione di un’azione giudiziaria introdotta mediante citazione a giudizio non possa non implicare, da parte del committente, l’ormai avvenuta conoscenza dei vizi lamentati, conoscenza che costituisce addirittura un prius logico rispetto alla citazione stessa) (Cass. n. 9199/01; conforme, Cass. n. 5496/02).
6. – L’accoglimento del suddetto motivo, imponendo una nuova valutazione dell’eccezione di prescrizione dell’azione, assorbe l’esame delle restanti censure.
7. – Sulla base di quanto sopra, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che nel decidere si atterrà al principio di diritto anzi detto, provvedendo anche sulle spese di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017