Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24486 del 01/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 01/10/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 01/10/2019), n.24486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13727/2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, UNIVERSITA’ DEGLI

STUDI DI BARI, in persona de Rettore pro tempore, rappresentati e

difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrenti –

contro

S.E., e G.F., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO

PLACIDI, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIA LORETA ANTONIA

PETROCELLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 176/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI, r.g.n.

1489/2007.

Fatto

RILEVATO

che:

Con atto di citazione notificato il 29.6.01, la Dott.ssa S. ed il Dott. G. esponevano che, in qualità di laureati in medicina, avevano conseguito il diploma di specializzazione in anni precedenti il 1992; che le direttive CEE n. 362/75 e n. 82/76 avevano introdotto il principio della adeguata remunerazione dell’attività di specializzazione a tempo pieno; che lo Stato italiano non aveva dato attuazione alla direttiva fino alla sentenza della CGUE del 7.7.87, in forza della quale era stato emanato il D.Lgs. n. 257 del 1991, che aveva introdotto una remunerazione per gli specializzandi; che tale disposizione aveva effetto solo dall’anno accademico 91/92, lasciando privi di remunerazione tutti coloro che avevano frequentato i corsi negli anni precedenti; che la corte di giustizia CEE era intervenuta sul punto con le decisioni 25/99 e 3/2000, che avevano stabilito l’applicazione del principio anche agli anni precedenti; che il Ministero dell’Università era il soggetto tenuto per legge all’erogazione; tutto ciò premesso, citavano il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca scientifica (MIUR) e l’Università degli Studi di Bari innanzi al Tribunale di Bari per sentirli dichiarare tenuti al pagamento dell’adeguata remunerazione per ognuno degli anni di corso (Lire 21.500.000 per anno, pari ad Euro 11.103,82), con conseguente condanna al pagamento della stessa oltre accessori; in subordine, dichiarare la responsabilità dei convenuti o di chi di ragione tra loro per la mancata attuazione delle direttive comunitarie e, per l’effetto, condannare i convenuti alla pagamento della stessa somma a titolo di risarcimento del danno.

Si costituivano le amministrazioni, contestando la domanda; in primo luogo eccepivano il difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva dei convenuti ed eccepivano la prescrizione quinquennale del diritto, ai sensi dell’art. 2848 c.c., n. 4, o comunque art. 2947 c.c., comma 6; in ogni caso la prescrizione decennale.

Con sentenza del 26.07.06 il Tribunale di Bari rigettava la domanda, per intervenuta prescrizione e dichiarava compensate tra le parti le spese di causa.

Con atto di citazione notificato il 16.10.2007 proponeva appello i medici specializzati, sostenendo l’erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2948 c.c., n. 4 e art. 2947 c.c., con decorrenza dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991.

Si costituivano il M.I.U.R. e l’Università degli Studi di Bari, ribadendo l’eccezione di carenza di legittimazione passiva di entrambi gli enti convenuti; nel merito, chiedevano il rigetto dell’appello.

Con sentenza depositata il 17.2.14, la Corte d’appello di Bari, ritenuta sussistente la prescrizione decennale con decorrenza dal 27.10.99, così provvedeva: 1) dichiara la carenza di legittimazione passiva dell’Università degli Studi di Bari; 2) in parziale accoglimento dell’appello principale ed in totale riforma della sentenza impugnata, condanna il Ministero dell’Università e della Ricerca al pagamento, in favore della S. e del G., a titolo risarcitorio-indennitario parametrato equitativa mente in base ai criteri di cui alla L. n. 370 del 1999, della somma di Euro. 6.713,94 per l’anno 1983-84, oltre gli interessi legali dal 29.06.01 al soddisfo ( S.) ed Euro 26.855,76, oltre gli interessi legali dal 29.06.01 al soddisfo ( G.); 3) Condanna il Ministero al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Ministero, affidato a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resistono i sanitari con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 303 del 1999, art. 3, lamentando che in base a tale norma era la Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) l’unico soggetto responsabile dell’attuazione degli obblighi nascenti dal diritto comunitario e dell’Unione Europea, sicchè la legittimazione passiva nel caso di specie spettava ad essa e non al Ministero ricorrente.

Il motivo, pur sussistendo contrasti giurisprudenziali, è ad avviso del Collegio infondato, avendo questa Corte notato che legittimato passivo nell’ipotesi in esame (risarcimento danni per inadempimento dello Stato per omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore nel termine prescritto da direttive comunitarie non auto esecutive, con particolare riferimento alla remunerazione dei medici specializzandi) è lo Stato e per esso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (cfr. Cass. n. 17682/11), in base ad una interpretazione analogica dell’arti). L. n. 370 del 1999 e trattandosi comunque pur sempre di articolazione interna competente dello Stato e della PCM (sulla cui legittimazione passiva in tema di mancato o tardivo adempimento degli obblighi comunitari in generale cfr. Cass. n. 10254/14, n. 6029/15, n. 20414/16).

Questa Corte (cfr. Cass. n. 6029/15) ha peraltro osservato che se è vero che l’azione andava diretta contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, l’essere stati evocati in giudizio anche i Ministeri non ha comportato, essendo essi articolazioni dell’istituzione “Governo”, l’evocazione di soggetti distinti, che possano porre un problema di legittimazione sostanziale. Essa ha comportato soltanto l’erronea indicazione anche di tali articolazioni come abilitate a rappresentare in giudizio lo Stato italiano. La questione è stata ampiamente esaminata dalla giurisprudenza della Corte e risolta in tal senso da ormai numerose sentenze ed ordinanze: ex multis, si vedano Cass. (ord.) nn. 2687 e 3442 del 2014. Le S.U. di questa Corte (sent. n. 30649/18) hanno peraltro statuito che in tema di responsabilità dello Stato da mancata attuazione di direttive comunitarie, sussiste la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri ma l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile, ai sensi della L. n. 260 del 1958, art. 4, sempre che l’Avvocatura dello Stato si sia avvalsa, nella prima udienza, della facoltà di eccepire l’erronea identificazione della controparte pubblica, provvedendo alla contemporanea indicazione di quella realmente competente. In mancanza di una tale tempestiva eccezione resta, invece, preclusa sia la possibilità di far valere, in seguito, l’irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale, sia il suo rilievo d’ufficio.

Nella specie non è stata adeguatamente dedotto che l’eccezione sia stata accompagnata dall’indicazione dell’amministrazione effettivamente competente.

2.- Con secondo motivo l’amministrazione denuncia la violazione delle Dir. Cee 75/362, 75/363, come modificate dalla Dir. 82/76 Cee, lamentando che la S. aveva dedotto di aver iniziato la specializzazione già dal 1980/1, quando lo Stato italiano non poteva ritenersi inadempiente agli obblighi comunitari sino al 31.12.82, pur chiedendo un ristoro economico per l’anno accademico 1983/84.

Il motivo va rigettato, avendo questa Corte ragionevolmente accolto il principio del frazionamento, sicchè sono suscettibili di ristoro economico i corsi, pur iniziati in epoca precedente, inerenti gli anni dal 1983 in poi: Cass. n. 21498/11, n. 1182/12, Cass. n. 13773/18, Cass. S.U. n. 19107/18, Cass. S.U. n. 20348/18, in conformità con quanto affermato dalla CGUE nella sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16).

Sostanzialmente si è ritenuto che in virtù dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16, l’art. 2, paragrafo 1, lett. c) e art. 3, paragrafi 1 e 2, nonchè l’allegato della direttiva n. 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva n. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che, qualora l’assenza di misure nazionali di trasposizione non consenta di raggiungere per via interpretativa il risultato prescritto da tali disposizioni, il diritto dell’Unione impone allo Stato membro di risarcire i danni causati ai singoli in ragione della mancata trasposizione della direttiva citata, tenendo conto che quest’ultima deve essere intesa nel senso che una remunerazione adeguata per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti, iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990, deve essere corrisposta a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, come avvenuto nella specie.

3.-11 ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA