Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24485 del 30/10/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 24485 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 471-2007 proposto da:
ITALFONDIARIO S.P.A. (c.f. 00399750587), incorporante
la Castello Gestione Crediti s.r.1., nella qualità di
procuratore di Banca Intesa s.p.a., in persona del
procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in

f

Data pubblicazione: 30/10/2013

ROMA, VIA PASUBIO 2, presso l’avvocato MERLINI MARCO,
2013
1318

rappresentata

e

difesa

dall’avvocato

PISANI

MASSAMORMILE ANDREA, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –

1

contro

G. IANNUCCI & C. S.R.L.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 662/2006 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 02/03/2006;

udienza del 17/09/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato MERLINI, con
delega orale, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

2

Svolgimento del processo
La società Iannucci conveniva in giudizio la Banca
Commerciale Italiana (ora Italfondiario spa), con cui
aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente e
un’apertura di credito, deducendo la nullità delle

clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale
degli interessi, la loro determinazione mediante rinvio
alle condizioni usualmente praticate su piazza e in
misura superiore al tasso legale, e chiedendo la
restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
Per quanto ancora interessa, il Tribunale di Napoli
rigettava la domanda per carenza di legittimazione ad
agire della società Iannucci per la restituzione di somme
che altro soggetto (il fideiussore garante dello scoperto
di conto) aveva versato per estinguere le esposizioni
bancarie della medesima società.
L’appello della Iannucci è stato parzialmente accolto
dalla Corte di appello di Napoli che, con sentenza 2
marzo 2006, ha confermato la sua carenza di
legittimazione ad agire con l’azione di ripetizione
dell’indebito (art. 2033 c.c.) e, tuttavia, ha
riconosciuto la legittimazione della società a chiedere
l’accertamento dell’effettivo credito, domanda questa già
proposta nel primo grado del giudizio, ed ha accertato
nel merito un credito complessivo della banca di

e

37.509,61.
3

Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la
Italfondiario a mezzo di due motivi. La società Iannucci
non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Nel primo motivo la ricorrente Italfondiario deduce la

violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 c.c. e
100 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la
nullità della sentenza e del procedimento, in relazione
all’art. 360 n. 4 c.p.c., e il vizio di motivazione ex
art. 360 n. 5 c.p.c., per avere contraddittoriamente
affermato la carenza di legittimazione attiva della
società Iannucci sulla domanda di ripetizione
dell’indebito e, al contempo, la sua legittimazione su
una domanda di accertamento non proposta, • sulla quale
essa sarebbe priva di legittimazione, perché non titolare
del credito. Si assume, in sostanza, che chi non ha
diritto di ripetere somme, perché non le ha in precedenza
pagate, non ha neppure un diritto di credito da far
accertare in astratto.
Il motivo è infondato. La corte territoriale ha
confermato l’impugnata sentenza di primo grado, che aveva
ritenuto la società Iannucci priva di legittimazione ad
agire verso la banca per la restituzione di somme
corrisposte dal fideiussore, rilevando che l’azione di
cui all’art. 2033 c.c. ha carattere personale ed è
circoscritta al rapporto tra il solvens e il destinatario
4

del

pagamento,

sicché

unico

legittimato

era

il

fideiussore che aveva effettuato il pagamento per
l’estinzione dei saldi passivi portati dai conti
correnti. La corte ha poi correttamente rilevato che
nella domanda introduttiva del giudizio la società

Iannucci aveva chiesto anche l’accertamento delle somme
indebitamente percepite dalla banca a titolo di interessi
ultralegali e capitalizzati e che, pertanto, essa era
legittimata ad agire in giudizio con un’azione di
accertamento. Tale conclusione presuppone una positiva
valutazione dell’esistenza di un interesse in capo alla
società ad agire per l’accertamento dell’entità della
propria posizione debitoria nei confronti della banca e
non si pone in contrasto con principi di diritto, che la
ricorrente non ha nemmeno indicato.
Nel secondo motivo è dedotta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2033, 2041 c.c. e 345 c.p.c., in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la nullità della
sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360 n.
4 c.p.c., e il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5
c.p.c., per avere la corte di merito contraddittoriamente
escluso la legittimazione della società rispetto
all’azione di ripetizione dell’indebito e, al contempo,
riconosciuto la legittimazione su una domanda (diversa e
nuova) di accertamento dell’arricchimento ingiustificato
introdotta solo in appello.
5

Il

motivo

è

inammissibile.

Esso

si

basa

sull’insussistente presupposto che la corte di appello
abbia riconosciuto la legittimazione della società
Iannucci sulla domanda di ingiustificato arricchimento di
cui all’art. 2041 c.p.c. e ignora il contenuto della

hanno correttamente escluso che la declaratoria di
inammissibilità di tale domanda nuova costituisse
ostacolo all’accertamento richiesto.
Il ricorso è rigettato.
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