Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24485 del 17/10/2017

Cassazione civile, sez. II, 17/10/2017, (ud. 27/04/2017, dep.17/10/2017),  n. 24485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29023/2012 proposto da:

F.S., (OMISSIS), F.R. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE TIZIANO 80, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO RICCIARDI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 C/0 AVV.TURA

CAPITOLINA, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO ERIGENTI, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1989/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso preliminarmente per la remissione del

procedimento alle sezioni unite in riferimento al motivo, in

subordine per l’accoglimento del 3^ motivo e per il rigetto dei

primi due motivi;

udito l’Avvocato RICCIARDI Paolo, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato FRIGENTI Guglielmo, difensore del resistente che si

è riportato alle difese in atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto rogato il 20 ottobre 1997 dal notaio C. di Velletri, denominato “cessione aleatoria di diritti litigiosi” il sig. Z.L. cedeva ai germani F.R. e S. tutti i diritti – personali o reali, processuali o sostanziali – relativi ai terreni ed immobili siti in località (OMISSIS); in particolare cedeva qualsiasi diritto all’impugnativa degli atti della procedura espropriativa e del decreto di esproprio del Presidente della Giunta Regionale del Lazio dell’11 luglio 1975, n. 888 e qualsiasi diritto, processuale o sostanziale, collegato al possesso pacifico, ininterrotto e non clandestino degli immobili oggetto di espropriazione. Con atto di citazione notificato in data 1.12.2000 i sigg. F.R. e S. convenivano in giudizio il Comune di Roma (oggi Roma Capitale) innanzi al Tribunale di Roma chiedendo, in via principale, che venisse accertata e dichiarata l’intervenuta usucapione, da parte degli attori, del diritto di proprietà sui suddetti immobili siti in (OMISSIS) e, in via subordinata, che venisse disposta in capo a loro la retrocessione totale dei beni espropriati, previo accertamento della decadenza della dichiarazione di pubblica utilità Delib. Giunta Regionale Lazio il 19 aprile 1973.

Il Comune di Roma, costituitosi in giudizio, eccepiva la non usucapibilità dei beni oggetto della controversia, essendo stati questi acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune; eccepiva inoltre l’assenza del requisito soggettivo dell’animus possidendi, in capo agli attori ed al loro dante causa, in ragione degli effetti del decreto di esproprio e infine chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al rilascio di tutte le unità immobiliari oggetto della lite, nonchè al pagamento dell’indennità di occupazione sine titulo.

Il tribunale, istruita la causa a mezzo CTU, con sentenza n. 8140 depositata il 12 aprile 2005 rilevava la mancata realizzazione dell’opera pubblica (Parco di (OMISSIS)) in funzione della cui realizzazione era stato disposto l’esproprio, la conseguente perdita di efficacia della suddetta dichiarazione di pubblica utilità, l’irregolarità della notifica del decreto di esproprio (notificato a – ed anche trascritto contro – Z., anzichè Z.), con conseguente impossibilità di provare quando il Z. avesse effettivamente avuto conoscenza di tale decreto. Riteneva inoltre certo che mai il Comune avesse preso possesso delle aree espropriate, neppure di una parte, nè tantomeno di quelle di proprietà del sig. Z.. Di contro, il giudice di prime cure sottolineava come il sig. Z. avesse sempre continuato a possedere gli immobili uti dominus, locando le unità abitative da lui stesso edificate e percependone i relativi canoni, nonchè chiedendo ed ottenendo dal medesimo comune il relativo condono edilizio, e da tali rilevi traeva la conclusione che gli attori ben potevano unire al loro possesso quello dello Z., ai sensi dell’art. 1146 c.c.. Per queste ragioni il Tribunale di Roma accoglieva la domanda degli attori e dichiarava in favore di costoro l’acquisto della proprietà a titolo originario dei tre fabbricati siti in (OMISSIS), rigettando le domande riconvenzionali del Comune.

Tale pronuncia è stata riformata dalla corte d’appello di Roma, che, in accoglimento dell’impugnazione del Comune, ha rigettato la domanda di usucapione dei sigg. F. ed ha condannato questi ultimi al rilascio degli immobili per cui è causa, nonchè al pagamento delle spese del giudizio.

La corte d’appello ha escluso che i F. potessero unire al loro possesso quello del loro dante causa, sulla scorta di una duplice argomentazione.

Sotto un primo profilo, nella sentenza gravata si sostiene che lo Z. avrebbe perduto il possesso degli immobili de quibus con l’emanazione del relativo decreto di esproprio; in proposito la corte territoriale, per un verso, richiama l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il decreto di esproprio determinerebbe, dal momento della relativa notifica all’espropriato, lo spossessamento di quest’ultimo e, per altro verso, sottolinea come nella specie, pur in assenza di documentazione della notifica del decreto di esproprio, risultava con certezza che lo Z. era a conoscenza di tale decreto quanto meno dal 20 ottobre 1997, data dell’atto notar C. con cui egli aveva trasferito ai fratelli F. i suoi diritti sugli immobili espropriati.

Sotto un secondo profilo, la corte capitolina afferma che l’atto notar C. non costruirebbe negozio idoneo a trasferire la proprietà affinchè operi l’accessione del possesso ex art. 1146 c.c..

Con riguardo alla domanda subordinata di retrocessione dei beni, proposta dagli attori in primo grado, la corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell’a.g.o., per essere la stessa riservata al giudice amministrativo per tutte le cause iniziate a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 205 del 2000 (18 agosto 2000)

Per la cassazione della sentenza n. 1989/2012 della Corte d’Appello di Roma i germani F.R. e S. propongono ricorso sulla scorta di tre, articolati, motivi.

Roma Capitale ha resistito con controricorso.

La causa è stata chiamata all’ udienza del 27.4.17, per la quale entrambe le parti hanno depositato memoria e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo i ricorrenti censurano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1141,1146 e 1158 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso o decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; la violazione e falsa applicazione delle norme e principi di diritto in materia di espropriazione (L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 11, 13 e 14 e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 23, comma 1, lett. f, g, h e art. 24), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La corte d’appello avrebbe errato nel ritenere il possesso trasferito in capo all’ente pubblico – seppur solo animo – a far data dalla notifica del decreto di esproprio; notifica che peraltro, si sottolinea nel mezzo di gravame, la stessa sentenza riferisce non essere presente negli atti di causa.

Col secondo motivo i ricorrenti censurano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1141 e 1146 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. La corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere inidoneo a realizzare gli effetti di cui all’art. 1146 c.c. (accessione del possesso) l’atto stipulato il 20 ottobre 1997 tra il sig. Z. e i germani F., odierni ricorrenti, avente ad oggetto la cessione di diritti litigiosi. Tale contratto, benchè atipico, sarebbe, secondo i ricorrenti, perfettamente lecito, risolvendosi in un contratto aleatorio avente ad oggetto il trasferimento, in cambio di un prezzo, non del possesso ma dei diritti eventualmente destinati a sorgere da tale possesso.

Col terzo motivo i ricorrenti censurano la violazione degli artt. 103 e 113 Cost.; la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 104 el 2010, artt. 7 e 133, L. n. 205 del 2000, art. 7, D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè il vizio di omessa ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La corte d’appello avrebbe erroneamente dichiarato il difetto di giurisdizione circa la domanda subordinata di retrocessione totale proposta dai ricorrenti. Infatti, alla stregua dei principi enunciati in Cass. SSUU n. 14085/09 la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si radicherebbe solo ove vengano proposte nel medesimo giudizio domande di retrocessione parziale e totale. Ove invece ciò non avvenga, come nel caso di specie, la domanda di retrocessione seguirebbe i criteri ordinari di riparto di giurisdizione.

Preliminarmente va disattesa l’istanza del Procuratore Generale di rimessione della causa al Primo Presidente, per l’assegnazione alle Sezioni Unite ai fini della pronuncia sulla questione di giurisdizione prospettata nel terzo motivo. Nella specie ricorre infatti l’ipotesi, menzionata nel secondo periodo dell’art. 374 c.p.c., comma 1, alla cui stregua il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, come in effetti è stato con la sua assegnazione a questa seconda sezione civile, in quanto sulla questione di giurisdizione ivi proposta si sono già pronunciate, come meglio si illustrerà in sede di trattazione del motivo, le sezioni unite (sent. n. 14085/09).

Passando all’esame dei motivi di ricorso, si osserva quanto segue.

Il primo motivo va giudicato infondato, alla stregua del principio espresso nei precedenti di questa Corte nn. 13669/07, 6742/14 e 12230/16, ai quali il Collegio intende dare conferma e seguito – che il decreto di espropriazione è idoneo, oltre che a far acquisire la proprietà piena del bene, anche ad escludere qualsiasi situazione di diritto o di fatto con essa incompatibile, e, qualora il precedente proprietario, o un soggetto diverso, continui ad esercitare sulla cosa l’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, la notifica del decreto ne comporta la perdita dell'”animus possidendi”, conseguendone che, ai fini della configurabilità di un nuovo possesso ad “usucapionem”, è necessario un atto di “interversio possessionis”.

Il diverso orientamento pure presente nella giurisprudenza di questa Corte (sentt. nn. 5293/00, 13558/99, 25594/13, 5996/14) pare infatti non considerare che l’acquisto della proprietà da parte dell’espropriante o del beneficiario dell’espropriazione avviene a titolo originario, con la pienezza dovuta all’esigenza di disporre del bene al fine di realizzarvi un’opera di pubblica utilità, per cui la res transita nel patrimonio indisponibile dell’ente, almeno per tutto il tempo necessario al compimento dei lavori per la realizzazione di detta opera; la L. n. 2359 del 1865, art. 52 (poi sostituito dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 25), in base a cui le azioni a difesa della proprietà o dei diritti reali non impediscono il decorso dell’espropriazione, convertendosi i rispettivi diritti in pretese sull’indennità, dispone infatti l’estinzione dei diritti incompatibili con l’acquisto a titolo originario da parte dell’espropriante o del beneficiario dell’espropriazione, escludendo che assumano rilievo eventuali situazioni di fatto in contrasto con esso, come il possesso, il quale, sia pure solo animo, è conseguito dall’espropriante o dal terzo beneficiario al momento del decreto di esproprio. D’altronde, la persona che si trovi nella relazione con la cosa all’epoca della notifica del decreto di esproprio acquista la consapevolezza della sua alienità e dell’impossibilità di farne uso come se fosse propria, anche se ne resti provvisoriamente nella disponibilità materiale. Se ne ricava che un nuovo possesso ad usucapionem a favore di chi rimanga nel rapporto materiale con il terreno può aversi esclusivamente in presenza di un esplicito atto di interversio possessionis, di cui il proprietario sia reso edotto.

Nè appare concludente il rilievo dei ricorrenti sulla mancata notifica del decreto di esproprio, giacchè la corte territoriale, valorizzando la conoscenza del decreto di esproprio aliunde acquisita dall’espropriato, ha in sostanza applicato il principio, costante nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. SSUU n. 7154/94, da ultimo sez. prima n. 12700/14), che l’efficacia del decreto di esproprio non è condizionata dalla relativa notifica; può peraltro aggiungersi che, poichè il decreto di esproprio risale 1975, non è in questione, ratione temporis, nemmeno il disposto della L. n. 241 del 1990, art. 21 bis (introdotto dalla L. n. 15 del 2005).

Il secondo motivo va pur esso giudicato infondato.

Al riguardo pare opportuno ricordare preliminarmente che, come questa Corte ha chiarito (cfr. sentt. nn. 8502/05, 6353/10), in tema di accessione nel possesso ex art. 1146 c.c., comma 2, affinchè operi il trapasso del possesso dall’uno all’altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene (cosicchè, stante la tipicità dei negozi traslativi dei diritti reali, l’oggetto del trasferimento non può essere costituito dal trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa). Ciò posto, la valutazione della corte di appello secondo cui l’atto notar C. non aveva portata di atto traslativo della proprietà va giudicata corretta, giacchè tale atto non contiene alcuna dichiarazione di trasferimento della proprietà, ma una dichiarazione di trasferimento di “qualsiasi diritto…collegato al summenzionato possesso” e, quindi, del “diritto dí proprietà ove tale diritto sia già stato acquistato dal cedente per uscapione”; ma tale cessione è priva di oggetto, perchè, come questa Corte ha già evidenziato (cfr. sent. n. 9884/96, in motivazione) “oggetto di una vendita… può essere solo il trasferimento della proprietà di una cosa o comunque di un altro diritto, mentre gli effetti del possesso protratto nel tempo non sono ancora di diritto. L’esercizio del possesso per il numero di anni stabilito dalla legge costituisce infatti solo il presupposto per ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà sulla cosa posseduta, mentre l’acquisto di tale diritto per effetto della usucapione, per potere essere fatto valere e quindi costituire il possibile oggetto di un eventuale contratto di compravendita, deve essere prima accertato e dichiarato nei modi di legge”.

Fondato è invece il terzo motivo.

La decisione impugnata si fonda infatti sull’assunto che la giurisdizione sia del giudice amministrativo “tanto in caso di domanda di retrocessione totale, quanto in ipotesi di domanda di retrocessione parziale” (pagg. 8 della sentenza gravata). Tale affermazione è erronea, perchè la domanda di retrocessione totale, nel regime anteriore come in quello successivo all’entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 46 e 47, rientra nella cognizione del giudice amministrativo solo se proposta nello stesso giudizio con una domanda di retrocessione parziale, altrimenti – di per se stessa configurando l’esercizio di uno “jus ad rem” azionabile dinanzi al giudice ordinario rientra nella giurisdizione di quest’ultimo (SSUU 14805/09, SSUU 1520/14).

In accoglimento del terzo mezzo di impugnazione va quindi in definitiva affermata la giurisdizione dell’a.g.o. in base al petitum attoreo (inequivocabilmente qualificato dalla corte territoriale come retrocessione totale, la quale, può aggiungersi, è suscettibile di accoglimento solo se l’opera non sia stata realizzata nemmeno parzialmente, cfr. SSUU ord. n. 10824/14) e la sentenza gravata va cassata con rinvio perchè la corte romana si pronunci sulla domanda di retrocessione totale proposta dagli attori in linea di subordine e ritenuta assorbita dal primo giudice.

PQM

 

La Corte rigetta i primi due mezzi di ricorso, accoglie il terzo e cassa la sentenza gravata in relazione al motivo accolto, dichiarando la giurisdizione dell’a.g.o. sulla domanda di retrocessione totale proposta dagli attori in linea di subordine; rinvia, per la pronuncia su tale domanda, ad altra sezione della corte di appello di Roma, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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