Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24485 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 04/11/2020), n.24485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3982-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ANISA DI D.S.N. & C. SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3725/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 29/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nor.

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott, RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate riscossione propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR di Catanzaro, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello da essa proposto avverso una sentenza della CTP di Cosenza, che aveva accolto il ricorso della contribuente s.a.s. “ANISA DI D.S.N. & C.” avverso un avviso di accertamento IVA ed IRAP 2000.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, in comb. disposto con l’art. 22 , e dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in quanto erroneamente la CTR aveva dichiarato inammissibile il suo appello, sebbene avesse depositato, al momento della sua costituzione, l’avviso di ricevimento della raccomandata postale, attestante l’avvenuta ricezione, da parte del contribuente, del suo atto di appello in data 27 dicembre 2013; e la sua costituzione in giudizio era avvenuta tempestivamente entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’appello da parte del destinatario, come da attestazione della CTR, prodotta in copia, dalla quale poteva evincersi che l’appello era stato depositato presso la segreteria della CTR il 20 gennaio 2014;

che la società contribuente si è costituita con controricorso; che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero, la sentenza impugnata non contesta la tempestività dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ma unicamente l’inosservanza, da parte di quest’ultima, della norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, alla stregua del quale il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, deve depositare a pena d’inammissibilità copia del ricorso spedito per posta con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale; secondo la CTR dunque l’Agenzia appellante non aveva depositato la copia della ricevuta di spedizione dell’appello per raccomandata a mezzo del servizio postale, in tal modo non consentendole di controllare se il deposito dell’appello fosse avvenuto entro il termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso;

che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS. UU. n. ri 13452 e 13453 del 2017), non costituisce motivo d’inammissibilità dell’appello, notificato, come nella specie, direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè in detto avviso di ricevimento la data di ricezione sia apposta dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, essendo in tal caso l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la norma anzidetta assegna alla ricevuta di spedizione; invero nel processo tributario il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio dell’appellante, che si avvalga, come nella specie ha fatto l’Agenzia delle entrate, del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (cfr. Cass. SS.UU. n. 13452 del 2017);

che, nella specie, l’Agenzia ricorrente ha riprodotto nel proprio ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, fotocopia dell’avviso di ricevimento, dalla quale risulta sufficientemente leggibile la data di ricezione del ricorso da parte della società contribuente (27 dicembre 2013), data che risulta riportata sia a penna, sia riprodotta, a fianco, con timbro datario dell’ufficio postale; l’Agenzia resistente ha, inoltre, allegato al proprio ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, fotocopia dell’attestato rilasciato dalla segreteria della CTR di Catanzaro, dalla quale risulta che il ricorso dell’Agenzia delle entrate è stato depositato il 20 gennaio 2014 e quindi nel pieno rispetto del termine di giorni trenta dalla notifica del ricorso alla società contribuente, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1;

che, pertanto, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR di Catanzaro in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della CALABRIA in diversa composizione anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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