Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24484 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, (ud. 21/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13532-2013 proposto da:

SNAM RETE GAS S.P.A., C.P. (OMISSIS), in persona elettivamente

domiciliata in ROMA, alla via SAN NICOLA da TOLENTINO 67, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO POTOTSCHNIG, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.E., COMUNE DI PADOVA;

– intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, emessa il

22/01/2013 e depositata il 24/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2016 dal consigliere relatore, d.ssa. Magda Cristiano.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) Snam Rete Gas s.p.a. impugna con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, l’ordinanza della Corte d’appello di Venezia del 24.1.013 che ha dichiarato inammissibile, per difetto di valida procura ad litem, l’opposizione da essa proposta avverso la stima delle indennità definitive dovute ad M.E. per l’espropriazione, asservimento e l’occupazione di un fondo di proprietà di quest’ultima. M.E. non ha svolto attività difensiva.

2) Col primo motivo la ricorrente sostiene che la corte territoriale ha erroneamente affermato l’inesistenza agli atti della procura notarile in base alla quale l’avv. Mi., responsabile del suo ufficio legale, aveva conferito il mandato al difensore, atteso che detta procura era stata prodotta sub. doc. 9, in allegato alla memoria autorizzata depositata il 17.12.2012; lamenta, in subordine, violazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2, a norma del quale il giudice del merito avrebbe dovuto assegnarle un termine per regolarizzare la propria posizione processuale.

3) Il motivo appare inammissibile nella sua prima parte, nella quale si denuncia un vizio revocatorio che avrebbe dovuto essere fatto valere attraverso lo specifico rimedio previsto dall’art. 395 c.p.c.;

appare invece manifestamente fondato nella sua seconda parte, in quanto il giudice a quo non poteva dichiarare inammissibile l’opposizione senza aver prima assegnato, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., comma 2, un termine perentorio alla Snam per produrre la procura notarile in forza della quale l’avv. Mi. aveva dichiarato di agire.

Si dovrebbe pertanto concludere per l’accoglimento, in parte qua, del primo motivo, assorbiti gli altri motivi, e per la cassazione dell’ordinanza impugnata, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi degli arti. 375 e 380 bis c.p.c.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni.

Il primo motivo del ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso nei sensi di cui in motivazione e dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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