Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24484 del 30/10/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 24484 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 15764-2007 proposto da:
NAPPI LUIGI (c.f. NPPLGU50S13D789K), in proprio e
nella qualità di Amministratore Unico della Minerva
s.r.1., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 30/10/2013

PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso l’avvocato
CONTALDI MARIO, rappresentato e difeso
2013
1316

dall’avvocato GRILLO BRANCATI BRUNO, giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente contro

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BANCA DI NAPOLI S.P.A. – GRUPPO SANPAOLO IMI S.P.A.

– intimata –

avverso la sentenza n. 1146/2006 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/04/2006;

pubblica udienza del 17/09/2013 dal Consigliere
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella

2

Svolgimento del processo
Il sig. Luigi Nappi, in proprio e quale amministratore
unico della società Minerva, conveniva in giudizio il Banco
di Napoli-Gruppo San Paolo IMI e, deducendo l’applicazione
nei rapporti di conto corrente n. 27/6386 e n. 8/150 di

tassi di interessi superiori a quelli legali, determinati
con riferimento agli usi piazza e trimestralmente
capitalizzati nonché commissioni di massimo scoperto non
dovute, chiedeva di accertare la reale situazione
contabile, di rideterminare i saldi dei conti e di
condannare l’istituto convenuto – che si costituiva
chiedendo il rigetto della domanda – al pagamento delle
somme risultanti a loro credito.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza 10 aprile 2006,
in parziale accoglimento dell’appello proposto dal sig.
Nappi, ha rideterminato il saldo debitorio finale del conto
n. 8/150 in C 84.929,58 e del conto n. 27/6386 in C
37.509,88; ha rigettato l’appello incidentale del Banco di
Napoli volto a far determinare i saldi in misura superiore
e lo ha condannato a rifondere alla controparte le spese
dei giudizi limitatamente ai due terzi, compensando nel
resto. La corte ha ritenuto non dovuti gli interessi
debitori calcolati dal Banco di Napoli secondo modalità
illegittime e, per quanto ancora interessa, ha rigettato
sia la domanda di ricalcolo degli interessi al tasso legale
sulle somme erogate extrafido, ritenendo applicabili al
3

riguardo le condizioni contrattuali, sia quella di condanna
del Banco al pagamento degli interessi creditori al tasso
legale (in tesi corrisposti in misura inferiore),
giudicandola nuova e inammissibile perché introdotta solo
in appello e in termini del tutto generici.

Avverso questa sentenza ricorre il sig. Nappi che si affida
a quattro motivi. Il Banco di Napoli non ha svolto attività
difensiva.
Motivi della decisione
Nel primo motivo di ricorso il sig. Nappi attribuisce alla
sentenza impugnata violazione dell’art. 1283 c.c. (in tema
di anatocismo) e vizio di motivazione, per avere escluso la
capitalizzazione trimestrale degli interessi ma
illegittimamente ammesso quella su base annuale, così
ignorando la sua richiesta di escludere qualsiasi forma di
capitalizzazione.
Il motivo è inammissibile, poiché si basa sul presupposto
inesistente che la sentenza impugnata abbia fatto
applicazione della capitalizzazione annuale degli
interessi.
Nel secondo motivo sono imputati alla sentenza in esame i
vizi di insufficiente motivazione e violazione degli artt.
5 della legge n. 154 del 1992 e 117 (coma 7) del d.lgs. n.
385 del 1993, succ. mod., per non avere applicato il tasso
legale nel calcolo degli interessi sulle somme erogate

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extrafido, nonché per avere applicato la commissione di
massimo scoperto, sebbene non prevista per l’extrafido.
Esso è infondato, poiché nella rideterminazione dei saldi
di conto corrente la sentenza impugnata si è limitata a
calcolare gli interessi e (limitatamente al conto n.

27/6386) le commissioni di massimo scoperto sul cd.
extrafido secondo le previsioni contrattuali. Il motivo è
inammissibile quanto alla censura di inesistenza di tali
previsioni,

la

quale

dell’interpretazione

si

del

risolve
medesimo

in

una

contratto

critica
che

è

ipotizzabile con riferimento a parametri normativi (art.
1362 ss. c.c.) diversi da quelli richiamati. Inoltre, la
censura

di

violazione

di

legge,

in

conseguenza

dell’applicazione di un contratto asseritamente nullo, non
è

formulata mediante

la

specifica

indicazione di

affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata
che motivatamente s’assumano in contrasto con le norme
regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle
stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel terzo motivo, rubricato per violazione degli artt. 5
della legge n. 154 del 1992 e 117 del d.lgs. n. 385 del
1993,

succ.

modificato,

ed erronea e insufficiente

motivazione, è contestato il rigetto della domanda di
contabilizzazione in favore del ricorrente degli interessi
creditori nella misura di legge corrispondente al tasso
massimo dei Bot annuali emessi nei dodici mesi precedenti.
5

Nel criticare la decisione della corte di appello che ha
ritenuto tale domanda inammissibile perché nuova e
generica, il ricorrente assume che una domanda espressa in
tal senso non fosse necessaria, in quanto contenuta in
quella originaria di rideterminazione della reale

situazione contabile dei conti correnti.
Il motivo è inammissibile. Esso non specifica se e in quale
momento e atto del giudizio di merito il ricorrente abbia
chiesto gli interessi creditori e si traduce in una critica
all’interpretazione della domanda giudiziale, cioè
all’esercizio di un potere che appartiene al giudice di
merito e che, in concreto, è stato esercitato in modo
adeguato e corrispondente alla realtà processuale, tenuto
conto che nella citazione introduttiva, riportata per
sintesi nel ricorso, egli si limitò a contestare gli
interessi debitori richiesti dalla banca.
Nel quarto motivo, rubricato per violazione dell’art. 1283
c.c.,

è

dedotta

la nullità

della

capitalizzazione

trimestrale della commissione di massimo scoperto.
Il motivo è inammissibile, poiché non risulta che la
sentenza

impugnata

abbia

fatto

applicazione

della

contestata capitalizzazione trimestrale delle predette
commissioni.
In conclusione il ricorso è rigettato.
P.Q.M.

6

La Corte rigetta il ricorso.
Roma, 17 settembre 2013.

nsore

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