Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24484 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 17/10/2017, (ud. 27/04/2017, dep.17/10/2017),  n. 24484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13413/2012 proposto da:

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 52,

presso lo studio L.S. LEXJUS SINACTA, rappresentato e difeso

dall’avvocato AUGUSTO CIRLA;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA CAMERINO 15, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRA VICINANZA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BIAGIO CARTILLONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1159/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 2004 il Condominio (OMISSIS), conveniva davanti al Tribunale di Milano il suo ex amministratore, Dott. R.L., rappresentando quanto segue:

– nella documentazione contabile consegnata dal R. al nuovo amministratore del Condominio erano comprese due fatture emesse dalla società Constructa srl, per complessivi Euro 50.908,80, relative allo smaltimento presso le pubbliche discariche di materiali edili di risulta residuati dai lavori di edificazione del fabbricato condominiale;

il R. era socio ed amministratore della suddetta società Constructa srl;

– l’incarico alla società Constructa srl e i conseguenti pagamenti non erano stati autorizzati da alcuna Delib. Assembleare, nè la relativa spesa risultava inserita in alcun bilancio preventivo, nè l’effettuazione della stessa rispondeva a ragioni di urgenza.

Sulla scorta di tali premesse, il Condominio chiedeva – previa declaratoria che esso nulla doveva alla società Constructa srl e che il R. si era reso inadempiente al mandato di amministratore – che il medesimo R. fosse condannato “restituire al Condominio la spesa illecitamente e infondatamente sostenuta pari alla somma di Euro 50.908,80 o di quell’altra che sarà ritenuta di legge e provata” (così le conclusioni di primo grado del Condominio, come trascritte nel ricorso per cassazione, pag. 3, primo cpv).

Nel contraddittorio del R. – che resisteva alla domanda del Condominio e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del medesimo a versargli la somma Euro 30.661,41 a titolo di spettanze dovutegli al momento della passaggio delle consegne al nuovo amministratore – il tribunale rigettava la domanda dell’attore e accoglieva la domanda riconvenzionale del convenuto.

La corte d’appello di Milano, adita dal Condominio, ha riformato la sentenza di primo grado in relazione alla statuizione sulla domanda principale (la statuizione sulla riconvenzionale non era stata appellata) ed ha dichiarato che il Condominio nulla doveva alla società Constructa srl e che il R., versando a tale società la somma non dovuta di Euro 50.908,80, si era reso inadempiente agli obblighi del suo mandato; la corte distrettuale ha, conseguentemente, condannato il R. a restituire detta somma al Condominio. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che il R. si fosse reso inadempiente alle obbligazioni su di lui gravanti quale amministratore condominiale concludendo con la società Constructa srl un contratto (poi eseguito con il pagamento delle fatture in contestazione) qualificabile come contratto con se stesso (essendo egli contemporaneamente amministratore tanto del Condominio quanto della società Constructa), senza preventiva autorizzazione dell’assemblea dei condoni ed avente ad oggetto l’esecuzione di un’attività di smaltimento il cui onere economico doveva gravare sull’impresa costruttrice del fabbricato condominiale.

Il Dott. R.L. ha proposto ricorso per cassazione, su quattro motivi, nei confronti della sentenza d’appello.

Il Condominio ha resistito con controricorso.

All’udienza del 23.9.2016, a cui la causa era stata chiamata per la discussione, questa Corte rilevava come dagli atti non risultasse che l’amministratrice del Condominio, arch. C., fosse stata autorizzata dall’assemblea condominiale a costituirsi nel presente giudizio di legittimità e, pertanto, in applicazione dei principi fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18331/10, assegnava allo stesso Condominio termine per depositare l’autorizzazione a contraddire al ricorso. All’esito del deposito di tale autorizzazione, rilasciata con Delib. Assembleare 9 febbraio 2017, la causa è stata nuovamente chiamata all’udienza del 27.4.17, per la quale non sono state depositate memorie e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 164 c.p.c., comma 3.

Al riguardo il ricorrente deduce che fin dalla comparsa di costituzione in primo grado – e poi ancora nell’udienza di cui all’art. 180 c.p.c., tenutasi in data 2 dicembre 2004 – egli aveva preliminarmente eccepito la nullità dell’atto di citazione per mancato rispetto del termine di comparizione previsto dall’art. 164 c.p.c. e che, non avendo il tribunale fissato una nuova udienza nel rispetto dei termini, tale nullità non era stata sanata dalla costituzione del convenuto; con la conseguenza che la corte d’appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la nullità del procedimento e della sentenza di primo grado e rinnovare gli atti nulli ai sensi dell’art. 162 c.p.c.; cosicchè, non essendosi a tanto provveduto, la stessa sentenza di appello doveva giudicarsi nulla.

Il motivo deve giudicarsi infondato sotto un duplice profilo:

a) in primo luogo, perchè il ricorrente non deduce di aver riproposto in secondo grado l’eccezione di nullità della citazione introduttiva, cosicchè nella specie trova applicazione il principio per cui l’eventuale nullità, non sanata, dell’atto introduttivo carente dei requisiti prescritti dall’art. 163 c.p.c., comma 3, nn. 3) e 4), risolvendosi in motivo di nullità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, ove non sia fatta valere nel giudizio di appello nè dal soccombente nè dal vincitore (assolto dalla domanda di merito proposta nei suoi confronti), non può essere dedotta per la prima volta nella fase di cassazione, a causa della intervenuta preclusione derivante dal principio, affermato dall’art. 161 c.p.c., di conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi d’impugnazione (cfr. Cass. 14348/00);

b) in secondo luogo, perchè il ricorrente non deduce di aver avanzato, in sede di costituzione in primo grado, istanza di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, laddove, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la mera proposizione dell’eccezione di mancato rispetto del termine a comparire, non accompagnata da una espressa richiesta di fissazione di nuova udienza nel rispetto di tale termine, non è idonea ad impedire l’effetto sanante della costituzione del convenuto (cfr. Cass. 12129/04: “In materia di procedimento civile ed ai sensi dell’art. 164 c.p.c., comma 3, nella formulazione vigente, il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello di sessanta giorni prescritto dall’art. 163 bis c.p.c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell’avvertimento previsto dall’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 7, è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questi, costituendosi, non faccia richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poichè in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta del convenuto. Ne consegue che la mancata fissazione della nuova udienza nel rispetto dei termini, sollecitata dal convenuto, impedisce alla costituzione di sanare la nullità, a nulla rilevando, peraltro, che il convenuto si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l’inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa” conf. Cass. 21957/14);

Con il secondo motivo di ricorso, riferito al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, si denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della statuizione della sentenza gravata che ha dichiarato che il Condominio nulla doveva alla società Constructa srl. Secondo il ricorrente, la motivazione di tale statuizione sarebbe contraddittoria là dove la corte distrettuale, da un lato, dà atto che la società Constructa aveva effettivamente svolto l’attività di smaltimento per cui è causa e, d’altro lato, assume che a tale società nulla sarebbe dovuto per l’attività da lei prestata in favore del Condominio.

Il motivo è inammissibile perchè il ricorrente non ha interesse alla cassazione della statuizione che dichiara che il Condominio nulla deve alla Constructa, trattandosi di affermazione priva di portata decisoria. Si tratta di un accertamento incidentale concernente un rapporto tra il Condominio ed un terzo non presente in causa (al quale non è quindi opponibile), che non è in relazione di pregiudizialità con rapporto dedotto in giudizio (tra il Condominio e l’amministratore). Infatti, la ratio decidendi della sentenza consiste nell’affermazione dell’inadempimento dell’amministratore ai suoi doveri di mandatario e nel diritto del Condominio di essere risarcito del danno derivante da tale adempimento, pari alla somma versata alla Constructa; somma che il Condominio non avrebbe versato se l’amministratore non avesse affidato alla Constructa un incarico che egli non poteva nè doveva affidarle. In questa prospettiva è irrilevante se, essendo comunque tale incarico stato affidato, la Constructa avesse diritto di ricevere il compenso della propria opera. Quel che rileva è che tale opera non doveva esserle commissionata dal R.. Pertanto l’accertamento negativo del credito della Constructa nei confronti del Condominio, contenuto nella sentenza gravata, è irrilevante ai fini della statuizione di accoglimento della domanda giudiziale proposta dal Condominio nei confronti del R., con conseguente inammissibilità del mezzo di gravame per carenza di interesse.

Con il terzo motivo si deduce la violazione falsa applicazione degli artty. 1218 c.c. e segg., dei rimedi esperibili ex art. 1453 c.c. e segg., nonchè degli artt. 1703 c.c.e segg., in relazione alla condanna del R. restituire al condominio la somma da lui versata alla società a Constructa srl. Secondo il ricorrente il preteso inadempimento del R. alle sue obbligazioni di amministratore condominiale poteva portare ad una condanna del medesimo R. al risarcimento del danno da lui provocato al condominio stipulando il contratto con la Constructa ma non poteva portare a condannare il R. a restituire al Condominio una somma che il Condominio aveva versato non a lui ma alla Constructa srl.

Il motivo è inammissibile, perchè travisa il senso della sentenza gravata. Questa ultima, infatti, non ha interpretato la domanda del Condominio come un’azione di ripetizione dell’indebito e non ha condannato il R. a pagare Euro 50.908,80 a titolo di restituzione dell’indebito, ma ha correttamente interpretato la domanda del Condominio come una domanda di risarcimento danni e ha determinato l’ammontare del danno nella somma che l’amministratore ha prelevato dalle casse condominiali.

per pagare alla Constructa s.r.l. una prestazione che, secondo la corte distrettuale, l’amministratore, se avesse adempiuto diligentemente al proprio mandato, avrebbe dovuto non affidare alla Constructa s.r.l. ma esigere dalla società costruttrice dello stabile condominiale.

Indipendentemente dall’uso della parola “restituire” è dunque evidente che la pronuncia condannatoria emessa dalla corte distrettuale nei confronti del R. è una pronuncia di condanna al risarcimento del danno. Da qui l’infondatezza della doglianza.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 c.c. e segg., artt. 1453 c.c. e segg., artt. 1176,2697 e 1394 c.c., nonchè il vizio di contraddittoria, insufficiente e omessa motivazione in relazione all’onere della prova gravante su Dott. R. e in relazione all’accertamento del preteso inadempimento di quest’ultimo.

Il motivo è inammissibile, perchè si risolve nella prospettazione di doglianze di puro merito, che non attingono la sostanza della valutazione della corte d’appello secondo cui il convenuto non ha dimostrato che ricorressero le condizioni per poter affidare l’incarico in questione alla Constructa s.r.l. senza deliberazione assembleare in tal senso, nè ha dimostrato il Condominio avesse interesse ad affidare alla Constructa lo smaltimento dei materiali di risulta per cui causa e non, invece, ad esigere tale smaltimento dalla società costruttrice del fabbricato. Al riguardo va ricordato che, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

In definitiva il ricorso va rigettato in relazione a tutti i motivi in cui esso si articola.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere ai contro ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge per ciascuna parte contro ricorrente.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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