Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24484 del 10/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 10/09/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 10/09/2021), n.24484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21812/2020 proposto da:

CLINIC CENTER S.P.A., persona dei legali rappresentanti pro tempore,

domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIO

GIACOMARDO;

– ricorrente –

contro

D.M.R., M.F., MO.AS.,

E.R., V.A., P.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6092/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/12/2019 R.G.N. 3486/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI

Roberto, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176,

ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza resa pubblica i113/12/2010, in riforma della pronuncia di prime cure, accoglieva la domanda proposta da D.M.R., M.F., Mo.As., E.R., V.A., P.M. nei confronti della s.p.a. Clinic Center, volta a conseguirne la condanna al pagamento della cd. indennità di vacanza contrattuale relativa al contratto collettivo Case di Cura Private, per il periodo 1/1/2006-31/8/2010.

Nel pervenire a tali conclusioni la Corte territoriale osservava che in data 31/1/2013 presso la sede della Regione Campania, era stato sottoscritto un verbale fra l’AIOP (Associazione Italiana Ospedaliera Privata) e le OO.SS nel quale l’associazione – pur riconoscendo che la corresponsione della una tantum a copertura degli arretrati contrattuali rappresentava un diritto inderogabile dei lavoratori – affermava che le Case di cura associate erano ancora tenute a procrastinarne la quantificazione e l’erogazione, a causa della crisi economico-finanziaria in cui versava il settore.

Le parti sociali, nella opinione della Corte, avevano riconosciuto l’an del diritto dei lavoratori definendolo come inderogabile, ma avevano sottoposto a condizione il “quando” della sua esecuzione, costituita da un evento futuro (superamento della crisi) e incerto (in quanto soggetto a preliminare valutazione del debitore). Detta condizione era definita dai giudici del gravame come meramente potestativa, il diritto dei lavoratori al pagamento dell’emolumento essendo stato subordinato alla manifestazione della volontà del debitore di individuare il come e il quando dell’adempimento della obbligazione; quale corollario delle esposte premesse, discendeva coerente, l’effetto della nullità della condizione apposta al negozio, secondo i dettami dell’art. 1355 c.c..

Il giudice del gravame, provvedeva, quindi, in applicazione del paradigma normativo di cui all’art. 36 Cost., alla liquidazione dell’indennità rivendicata dai lavoratori facendo applicazione dei nuovi minimi tabellari previsti in sede pattizia per il biennio economico 2006-2007.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la s.p.a. Clinic Center sulla base di quattro motivi successivamente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 1421 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si prospetta la violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato e la falsa applicazione della disposizione codicistica in tema di rilevabilità d’ufficio della nullità del negozio giuridico.

La questione inerente alla presunta nullità – quale clausola meramente potestativa – del verbale di incontro fra le parti sociali (e non di accordo) del 31/1/2013, non era stata mai formulata dai ricorrenti, ed il giudice del gravame nel sollevarla, aveva esorbitato dai suoi poteri cognitivi, che sono delimitati dai motivi articolati dalle parti in atto di impugnazione. Si imputa al giudicante, di aver introdotto un nuovo tema di indagine assolutamente estraneo alla materia del contendere così incorrendo in un evidente error in procedendo.

2. La seconda critica attiene alla violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Si ribadisce la violazione della legge processuale riconducibile al rilievo ex officio di una questione mai sollevata dalle parti, che ridonda in termini di nullità della sentenza, ed integra una evidente violazione del diritto di difesa delle parti, private dell’esercizio del contraddittorio e della possibilità di allegare fatti e formulare richieste istruttorie sulla questione decisiva ai fini della deliberazione.

Si osserva in ogni caso che gli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito si collocano al di là del solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la condizione non può considerarsi meramente potestativa quando l’evento dedotto in condizione sia collegato a valutazioni di interesse e si presenti come alternativa capace di soddisfare anche l’interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione sia affidata al concorso di fattori estrinseci, pur se la relativa valutazione sia rimessa all’esclusivo apprezzamento dell’interessato.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1366,1367 e 1355 c.c.ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si osserva che in sede di rinnovo della parte economica del c.c.n.l. dei dipendenti di Case di Cura private sottoscritto il 15/9/2010 prodotto nel giudizio di primo grado, le parti sociali concordavano di demandare a livello regionale, la negoziazione per “l’eventuale una tantum” relativa all’arco temporale 2006-2010 in coerenza con le specifiche situazioni regionali concernenti la copertura dei costi. Nell’ottica descritta andavano inquadrati gli incontri intervenuti fra le parti sociali (AIOP ed OO.SS. dei lavoratori dall’altra) presso la Regione, in cui era stato convenuto espressamente che, tenuto conto del perdurante stato di crisi del settore Sanità in Campania, non era possibile procedere al pagamento dell’indennità una tantum.

La situazione di crisi in cui versava la sanità privata era un dato assolutamente oggettivo, come tale ostativo alla configurazione di una ipotesi di condizione meramente potestativa quale quella delineata dai giudici del gravame.

In tal senso si prospetta una violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale da parte del giudice del gravame, considerata altresì la interpretazione atomistica resa in relazione ad alcune espressioni trasfuse nel verbale di incontro, quale al “diritto inderogabile dei lavoratori” riferito alla indennità di vacanza contrattuale.

L’erroneità del procedimento esegetico sarebbe insita nell’aver isolato tali locuzioni da tutto il contesto, considerandola avulsa dal tenore dell’intero verbale così vulnerando il principio di cui all’art. 1363, che governa l’esercizio della attività ermeneutica in tema.

4. Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2099 c.c. e dell’art. 36 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si stigmatizza l’impugnata sentenza per avere ritenuto violato il principio sancito dalla richiamata disposizione della norma fondamentale. Si osserva per contro che secondo i dicta di questa Corte, non esiste nel nostro ordinamento un principio di ordine pubblico che imponga il rispetto dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione nazionale purché, in base ad una valutazione globale del trattamento riconosciuto al lavoratore, venga assicurata allo stesso una retribuzione sufficiente e proporzionata; solo ove fosse accertata la violazione del criterio di sufficienza della retribuzione, complessivamente percepita, a sopperire i bisogni di un’esistenza libera e dignitosa, e del criterio di proporzionalità della stessa retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, potrebbe prospettarsi il diritto all’adeguamento per effetto della norma costituzionale.

5. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, sono fondati nei termini di seguito esposti.

Per un ordinato iter argomentativo è bene rammentare che, secondo l’insegnamento di questa Corte, la norma dell’Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 costituisce la fonte di orientamento sul punto per i contratti di settore trattandosi di un Accordo interconfederale (Cass. n. 8803 del 15 aprile 2014, n. 9066 del 18 aprile 2014, n. 9188 e n. 9189 del 23 aprile 2014, n. 9581 del 5 maggio 2014, n. 11236 del 21 maggio 2014 e n. 14356 del 25 giugno 2014), che – come sostenuto dalla prevalente dottrina la quale lo esclude dal novero degli atti normativi – ha natura meramente programmatica o di indirizzo, ed è inidonea di per sé, a conferire posizioni di diritto soggettivo piene; esso può essere fonte di un diritto a percepire l’indennità di vacanza contrattuale, solo se recepito dalla contrattazione collettiva nazionale.

Non può poi trascurarsi di considerare che le parti collettive nell’accordo di rinnovo di cui al c.c.n.l. 2010 settore della sanità privata applicabile alla fattispecie qui scrutinata, dando atto della scadenza del precedente al 31/12/2005, sulla premessa che il comparto versava in situazione di crisi economico-finanziaria molto differenziata da regione a regione, hanno demandato a tale livello locale la negoziazione per “l’eventuale una tantum” relativa all’arco temporale 2006/2010 in coerenza con le specifiche situazioni regionali in ordine alla copertura dei costi.

Quale corollario della differenziata condizione di crisi nella quale si dà atto che versino le diverse realtà regionali, le parti sociali hanno dunque contemplato la possibilità di negoziare a livello decentrato la corresponsione della eventuale indennità una tantum relativa al periodo successivo alla scadenza del precedente contratto, posto che l’attribuzione generalizzata di un emolumento a titolo di indennizzo per il ritardo nella quantificazione delle somme Corrispondenti al parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all’aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo, si sarebbe posta in evidente contrasto con le premesse dell’accordo.

Venendo, quindi, all’esame della dinamica delle relazioni sociali sviluppatasi a livello decentrato, giova precisare che il tradizionale sindacato di legittimità può dispiegarsi sulla interpretazione dei relativi atti, riguardo i vizi di motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo antecedente alla novella del 2012) ovvero con la denunzia di violazione delle norme di ermeneutica dettate dagli artt. 1362 c.c. e segg., ai sensi della disposizione citata: sindacato ampiamente ed ammissibilmente sollecitato sotto tale ultimo profilo, dai motivi di ricorso per cassazione in esame, con i quali non ci si limita a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella della sentenza impugnata, ma si prospetta, sotto molteplici profili, l’inadeguatezza della motivazione della Corte territoriale in relazione alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione medesima.

Al riguardo deve considerarsi che, come è stato anche di recente chiarito (cfr. Cass. 26/7/2019 n. 20294, 28/06/2017n. 16181, Cass. 2/07/2020 n. 13595) nell’interpretazione del contratto il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso assoluto in quanto il richiamo contenuto nell’art. 1362 c.c., alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici laddove si registri, pur nella chiarezza del testo dell’accordo, una incoerenza con indici esterni che rivelino una diversa volontà dei contraenti. In tal caso assume valore rilevante il criterio logico-sistematico di cui all’art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi conto, se del caso, anche del comportamento successivo delle parti.

L’assunzione di siffatta metodologia nella esplicazione del processo esegetico si impone ancor più nella materia sindacale, stante la natura complessa e particolare dell'”iter” formativo della contrattazione, la non agevole ricostruzione della comune volontà delle parti contrattuali attraverso il mero riferimento al senso letterale delle parole, la vastità e complessità della materia trattata in ragione dei molteplici profili della posizione lavorativa (con ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione tra parti private, quali preamboli, premesse, note a verbale, ecc.), il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune (cfr. Cass. 21/5/2009 n. 11834).

Nell’ottica descritta, le critiche formulate dalla parte ricorrente con riferimento all’erroneo approccio ermeneutico seguito dal giudice di seconda istanza, risultano pienamente fondate.

La carenza di fondo che connota la pronuncia impugnata va infatti ravvisata nella enfatizzazione del dato letterale concernente la definizione resa dall’AIOP, con riferimento alla erogazione dell’emolumento “una tantum”, quale diritto inderogabile dei lavoratori, con cui è stato esaltato il dato meramente letterale della espressione contenuta nelle premesse dell’incontro 31/1/2013; dato che risulta estrapolato dal contesto articolato del verbale ed atomisticamente considerato, in violazione dei principi cardine che governano il procedimento ermeneutico in subiecta materia, i quali individuano proprio nella connessione fra le clausole negoziali lo strumento elettivo per la individuazione della volontà delle parti sociali nella complessa materia delle relazioni sindacali.

Risulta infatti non adeguatamente valorizzato il dato obiettivo della situazione di crisi in cui versava il settore già tenuto ben presente dalle parti sociali in sede di contrattazione a livello nazionale, e ribadito dall’AIOP nel verbale di incontro qui scrutinato, laddove afferma essere “naufragata l’aspettativa dell’incremento del budget 2012, così come stabilito dall’Accordo AIOP/Regione recepito con DCA 66/2012, che avrebbe consentito…non solo di onorare gli impegni derivanti dall’applicazione del rinnovo contrattuale ma anche di ristabilire l’equilibrio economico delle aziende che allo stato, vedono compromesso addirittura il mantenimento degli impegni finanziari derivanti dall’attività ordinaria”.

La conclamata problematicità della situazione finanziaria nella quale versava il settore sanitario privato, della quale l’AIOP ha fornito ampia contezza e le OO.SS. rappresentative dei lavoratori hanno preso atto, costituisce elemento ostativo alla convalida della ricognizione svolta dai giudici di seconda istanza nel senso del riconoscimento, da parte dell’Organizzazione datoriale, di un diritto dei lavoratori a percepire l’indennità una tantum.

Nella ricerca della volontà delle parti sottesa al verbale oggetto di scrutinio la Corte distrettuale non ha proceduto ad una corretta sussunzione della fattispecie nelle norme di riferimento che informano e governano la corretta esecuzione del procedimento ermeneutico, mancando nella struttura argomentativa che innerva la pronuncia impugnata, una visione globale degli elementi che lo compongono e ne definiscono il contenuto, integrante strumento ermeneutico ineludibile per la realizzazione dei fini considerati.

Ne’ può ritenersi estraneo a tale ambito valutativo il comportamento concludente osservato dalle parti sociali, le quali, in occasione dei successivi incontri in data 8 e 19 gennaio 2015, hanno preso atto delle dichiarazioni dell’AIOP con le quali si riteneva “ancora insostenibile non solo la discussione sulla definizione della eventuale una tantum prevista dall’accordo nazionale sul rinnovo del c.c.n.l. ma soprattutto il mantenimento dell’equilibro economico di tutte le aziende associate”; si tratta di indici rilevanti nell’ambito della indagine ricostruttiva considerata, che risultano non correttamente sottaciuti.

6. Sotto altro versante, per completezza, va rimarcato che gli approdi ai quali sono pervenuti i giudici del gravame, ritenendo che con detto verbale, la parte datoriale avesse sottoposto a condizione, di natura meramente potestativa, la quantificazione e l’erogazione dell’indennità una tantum, si collocano al di là del solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità in materia.

In base ad un orientamento privo di contrasti ed al quale va data continuità, la condizione non può considerarsi meramente potestativa quando l’evento dedotto in condizione sia collegato – come in questo caso – a valutazioni di interesse e si presenti come alternativa capace di soddisfare anche l’interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione sia affidata al concorso di fattori estrinseci, pur se la relativa valutazione sia rimessa all’esclusivo apprezzamento dell’interessato; “meramente potestativa” è invece la condizione quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l’assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto (vedi Cass. 20/11/2019 n. 30143, Cass. 26/8/2014 n. 18239). Per quanto sinora detto, si tratta di paradigma normativo” nel quale non è sussumibile la fattispecie concreta qui delibata: le parti hanno inserito nell’assetto negoziale un evento esterno al potere dispositivo delle parti, consistente nel finanziamento da parte della Regione, circostanza non ancora verificatasi, che ben poteva integrare i presupposti della condizione sospensiva per il pagamento dell’ulteriore vacanza contrattuale (vedi in motivazione Cass. 21/4/2016 n. 8071).

8. In definitiva le suesposte considerazioni inducono all’accoglimento del ricorso entro i termini descritti, ritenute assorbite le ulteriori doglianze.

La pronuncia impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello designata in dispositivo la quale, nello scrutinare la vicenda delibata, si atterrà ai principi innanzi enunciati, provvedendo anche in ordine alle spese inerenti al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2021

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