Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24484 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 04/11/2020), n.24484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3021-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7031/21/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 20/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Campania, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso una sentenza della CTP di Benevento, che aveva accolto il ricorso del fallimento della s.r.l. (OMISSIS) avverso un avviso di accertamento IRES, IVA ed IRAP 2011; la CTR aveva confermato la sentenza di primo grado, rilevando che l’omologazione del concordato preventivo della fallita s.r.l. (OMISSIS), di cui la s.r.l. (OMISSIS), poi fallita, era assuntrice, risaliva al 1 aprile 2014 e quindi ad epoca anteriore alla data di notifica dell’avviso di accertamento impugnato (27 luglio 2016), si che era esatto quanto sostenuto dalla società assuntrice, che, cioè, nell’omologazione anzidetta non erano compresi i crediti tributari.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, siccome priva di qualsiasi motivazione logico-giuridico tale da supportare il rigetto dell’appello da essa proposto; secondo la giurisprudenza di legittimità, era nulla la sentenza di appello motivata per relationem, che si fosse cioè limitata ad una generica condivisione della sentenza di primo grado, rinviando alla ricostruzione in fatto ed alle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse, in base ai motivi di gravame;

che il fallimento della s.r.l. (OMISSIS) non si è costituito;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 4294 del 2018; Cass. n. 107 del 2015) è concorde nel ritenere che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza d’appello ben può essere redatta “per relationem” rispetto alla sentenza di primo grado, purchè essa resti autosufficiente e cioè rielabori i contenuti mutuati dalla sentenza impugnata e li renda oggetto di autonoma valutazione critica, in modo da consentire la verifica della sua congruenza logico-giuridica; è dunque richiesto che la motivazione non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, ma la prenda nuovamente in considerazione con modalità autonome, onde consentire di individuare le ragioni poste a fondamento della decisione;

che, nella specie, la motivazione della sentenza impugnata è affidata alle seguenti parole: “L’appello è infondato e va pertanto rigettato. Va preliminarmente osservato che, a parere di questa CTR, sia pienamente condivisibile la sentenza appellata; ciò in quanto, oltre alle considerazioni chiarite nella predetta motivazione, va evidenziato che l’avviso di accertamento impugnato era stato notificato alla società appellata il 27 luglio 2016 e quindi in un momento di gran lunga successivo all’omologazione del concordato preventivo della s.r.l. (OMISSIS) in liquidazione, con assunzione da parte della s.r.l. (OMISSIS) (1 aprile 2014)”;

che le parole sopra riportate sono effettivamente inidonee a costituire un accettabile ragionamento valutativo della sentenza impugnata, non avendo essa esaminato le plurime e specifiche censure formulate dall’Agenzia delle entrate in sede di appello, si da far ritenere che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta dalle gravi anomalie sopra enunciate, con conseguente sua collocazione al di sotto del c.d. “minimo costituzionale”, inteso come contenuto minimo che deve avere una sentenza; è, in particolare, evidente che l’argomento della succedaneità della notifica dell’avviso di accertamento impugnato rispetto alla data dell’omologazione del concordato preventivo, di cui sopra, non è di per sè solo idoneo ad escludere l’inclusione dei debiti tributari nel concordato preventivo anzidetto, sussistendo altri argomenti di segno opposto, evidenziati dall’Agenzia delle entrate, che era compito della CTR prendere in esame;

che, pertanto, il motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rimessione alla CTR della Campania in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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