Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24483 del 30/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5095/2014 proposto da:

NUOVA VILLA IRMA RISTORANTE SRL, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ISOLE DEL CAPO VERDE 26, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO DI

BENEDETTO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

VILLA IRMA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE DON LUIGI STURSO 9, presso

lo studio dell’avvocato GIOVANNI NAPPI, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6229/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

20/11/2013, depositata il 10/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato Andrea Mannucci (delega verbale) difensore della

controricorrente che si riporta ai motivi del controricorso.

Si dà atto che il Collegio ha disposto l’adozione di una motivazione

semplificata.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“In parziale accoglimento dell’appello proposto dalla soc. Villa Irma s.r.l., la Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado (che aveva condannato l’appellante a rimborsare alla Nuova Villa Irma Ristorante s.r.l. la somma di 4.470,00 Euro, oltre al pagamento delle spese processuali), dichiarando cessata la materia del contendere “sulla domanda restitutoria” e compensando le spese del doppio grado.

La Corte ha accertato che, dopo l’avvio della causa, la Villa Irma (locatrice convenuta, rimasta contumace in primo grado) aveva autorizzato la Nuova Villa Irma (conduttrice ricorrente) ad effettuare alcuni lavori di manutenzione straordinaria e a sospendere il pagamento dei canoni fino a concorrenza della spesa sostenuta e che, ciononostante, la ricorrente aveva insistito (in giudizio) nella richiesta di pagamento della somma; ha dunque ritenuto che dovesse essere dichiarata cessata la materia del contendere e che sussistessero giusti motivi (desumibili dalla condotta processuale della ricorrente, che aveva immotivatamente insistito nella richiesta di condanna della controparte) per l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.

La Nuova Villa Irma Ristorante s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito l’intimata.

La ricorrente ha dedotto la “illegittimità della sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 3 e in relazione all’art. 92 c.p.c., comma 2”: ha sostenuto che, pur dichiarando la cessazione della materia del contendere, la Corte avrebbe dovuto provvedere sulle spese in base al criterio della soccombenza virtuale, valutando chi “fosse virtualmente soccombente” e confermando pertanto le spese ad essa riconosciute in primo grado e riconoscendole anche quelle di secondo grado (“quale parte vittoriosa del giudizio secondo il criterio” della soccombenza virtuale).

Il motivo è inammissibile in quanto non coglie e non censura specificamente l’effettiva ratio della decisione (fondata sulla sussistenza di giusti motivi, adeguatamente esplicitati con riferimento alla condotta tenuta in primo grado dalla ricorrente/conduttrice, ossia alla immotivata insistenza nella richiesta di rimborso) e risulta, comunque, infondato, giacchè la Corte ha accolto parzialmente l’appello, con ciò individuando una reciproca soccombenza che ben giustifica – a prescindere dai “giusti motivi” – la compensazione integrale delle spese.

Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con compensazione delle spese di lite (in conformità alla decisione di secondo grado che, sul punto, non è stata censurata dall’odierna controricorrente)”.

A seguito della discussione svolta in Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, ritenendo tuttavia che le spese del presente giudizio debbano seguire la soccombenza.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese di lite.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 2.000,00 (di cui Euro 200,000 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA