Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24483 del 30/10/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 24483 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: MERCOLINO GUIDO

corrente bancario –

SENTENZA

interessi

sul ricorso proposto da
ANNIBALLI MARIO, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Camozzi n. 1,
presso l’avv. CARMINE PELLEGRINO, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso
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RICORRENTE

contro
CAPITALIA SERVICE J.V. S.R.L., rappresentata da Alberto Forte e Giuseppe
Giove in virtù di procura per notaio Daria Zappone del 17 ottobre 2007, rep. n.
218, in qualità di mandataria di UNICREDITO ITALIANO S.P.A., in virtù di
procura per notaio Antonio Maria Zappone del 16 giugno 2004, rep. n. 76525, elettivamente domiciliata in Roma, alla via della Giuliana n. 44, presso l’avv. VITTORIO NUZZAC1, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale
in calce al controricorso
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Data pubblicazione: 30/10/2013

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1038/07, pubblicata il 10
marzo 2007.

2013 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
udito l’avv. Nuzzaci per la controricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Vincenzo GAMBARDELLA, il quale ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.

La Edil Gima S.r.l. e Mario Anniballi proposero opposizione al decreto

emesso il 26 maggio 1993, con cui il Presidente del Tribunale di Roma aveva ingiunto alla prima in qualità di debitrice principale ed al secondo in qualità di fideiussore il pagamento della somma di Lire 272.862.373, dovuta alla Banca di
Roma a titolo di saldo debitore di due conti correnti intestati alla predetta società e
di restituzione dell’importo di cambiali dalla stessa scontate e rimaste insolute.
Il giudizio, dichiarato interrotto a seguito dell’intervenuta dichiarazione di fallimento della debitrice principale, fu riassunto dal fideiussore.
1.1. — Con sentenza del 19 giugno 2003i1 Tribunale di Roma dichiarò cessata la materia del contendere tra la Banca ed il fallimento della Edil Gima e rigettò l’opposizione proposta dall’Anniballi, affermando peraltro che ai rapporti di
conto corrente era applicabile il tasso d’interesse legale, con la conseguenza che
l’importo dovuto a tale titolo risultava pari ad Euro 39.542,91 per capitale ed Euro
40.312,87 per interessi.
2. — Sull’impugnazione proposta dalla Capitalia Service J.V. S.r.l., in qualità

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Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 settembre

di mandataria di Capitalia S.p.a., la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del l °
marzo 2007, ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando l’opposizione al
decreto ingiuntivo.

cui, nonostante il rigetto dell’opposizione, aveva modificato l’importo dovuto a titolo d’interessi sui conti correnti, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede,
ha ritenuto che il Tribunale avesse inteso confermare l’esistenza del debito per capitale, implicitamente revocando il decreto ingiuntivo. Rilevato peraltro che a sostegno dell’opposizione l’Anniballi si era limitato a far valere l’inferiorità del tasso
d’interesse pattuito rispetto a quello praticato dalla Banca, senza eccepire la nullità
della relativa clausola per indeterminatezza o la misura usuraria degl’interessi, ha
osservato che la tesi dell’opponente era smentita dai contratti di conto corrente, i
quali indicavano il tasso applicato dalla Banca, rinviando alle condizioni usualmente praticate su piazza soltanto per le variazioni intervenute nel corso del rapporto; ha quindi ritenuto che, nel limitare il riconoscimento degl’interessi alla misura legale, il Giudice di primo grado fosse incorso in ultrapetizione, nonché in
violazione dell’art. 1284, secondo comma, cod. civ., che prevede l’applicabilità del
tasso legale soltanto in assenza di una misura convenzionale, precisando che l’unica altra domanda volta alla modifica del tasso d’interessi era quella di riconoscimento della capitalizzazione trimestrale avanzata dalla Banca, ormai estranea al
themu decidendum, in quanto non accolta in primo grado e non riproposta in appello.
3.

Avverso la predetta sentenza l’Anniballi propone ricorso per cassazione,

articolato in sei motivi. Resiste con controricorso la Capitalia Service J.V. S.r.l.,
in qualità di mandataria della Unicredito Italiano S.p.a., succeduta alla Capitalia

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Premesso che la sentenza impugnata risultava contraddittoria nella parte in

S.p.a. a seguito di fusione per incorporazione con atto per notaio Piergaetano
Marchetti del 25 settembre 2007, rep. n. 18322.

MOTIVI DELLA DECISIONE

ne degli artt. 101, 102, 331 e 332 cod. proc. civ., evidenziando la compromissione
del contraddittorio derivante dalla mancata citazione in appello del fallimento della Edil Gima, la cui posizione era inscindibile da quella di esso ricorrente, avendo
entrambi partecipato al giudizio di primo grado in qualità di parti debitrici.
1.1. — Il motivo è infondato.
La fideiussione non dà luogo, sul piano processuale, ad un litisconsorzio necessario tra il debitore principale ed il garante, in quanto, essendo gli stessi obbligati in solido, ai sensi dell’art. 1944, primo comma, cod. civ., nei confronti del
creditore, quest’ultimo è legittimato ad agire per il pagamento dell’intero debito
nei confronti di ciascuno dei ciascuno degli obbligati, senza essere tenuto a convenire in giudizio anche l’altro. Il cumulo soggettivo derivante dalla proposizione
congiunta dell’azione nei confronti di entrambi dà pertanto luogo ad un litisconsorzio facoltativo, che, rendendo possibile in qualsiasi momento la scissione del
rapporto processuale, consente al giudizio di proseguire utilmente in sede d’impugnazione anche in caso di proposizione dell’appello da parte di uno solo degli obbligati, senza che sia necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., non vertendosi in tema di
cause inscindibili (cfr. Cass., Sez. III, 30 maggio 2008, n. 14469; Cass., Sez. II, 21
novembre 2006, n. 24680; Cass., Sez. I, 15 febbraio 2005, n. 3028).
2. — E’ parimenti infondato il secondo motivo, riflettente la violazione degli
artt. 110, 111, 163, 165, 299, 342 e 347 cod. proc. civ.

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1.- Con il primo motivo d’impugnazione4i1 ricorrente denuncia la violazio-

Sostiene infatti il ricorrente che legittimata all’impugnazione della sentenza di
primo grado era esclusivamente la Banca di Roma, in quanto la Capitalia, erroneamente indicata dal Tribunale quale parte convenuta, non si era mai costituita in

conclusionale, senza specificare la propria posizione e dare prova della propria legittimazione. Aggiunge che neppure la Capitalia Service J.V. ha fornito la prova
della propria legittimazione ad appellare in qualità di mandataria, mancando nell’atto di appello qualsiasi riferimento alla sentenza impugnata e ai documenti prodotti.
2.1. — La legittimazione della Capitalia a proseguire il giudizio di primo
grado in luogo della Banca di Roma e ad appellare la relativa sentenza, mai posta
in dubbio nelle precedenti fasi processuali, è stata peraltro contestata soltanto in
questa sede, nella quale la controricorrente ha comunque ribadito l’indicazione già
fornita a verbale in primo grado, e riportata dallo stesso ricorrente, secondo cui
non si tratta di un soggetto diverso intervenuto in sostituzione della società convenuta, ma della nuova denominazione dalla stessa assunta, la cui adozione, configurandosi come una mera modificazione formale dell’organizzazione societaria
già esistente, non richiedeva la rinnovazione della costituzione in giudizio con il
rilascio di una nuova procura al difensore.
La legittimazione della Capitalia Service J.V. ad impugnare la sentenza di
primo grado nell’affermata qualità di mandataria della Capitalia, rimasta anch’essa
incontestata nel giudizio di appello, è stata invece dimostrata nella presente fase
mediante la produzione delle procure rilasciate dalla mandante con atti per notaio
Antonio Maria Zappone del 28 maggio 2003, rep. n. 74350, e del 6 aprile 2004,
rep. n. 76072. Tale produzione deve considerarsi ammissibile, pur avendo ad og-

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giudizio, ma si era limitata a comparire in udienza ed a depositare la comparsa

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getto documenti che si riferiscono alla legittimazione ad appellare, in quanto l’esigenza della relativa prova è emersa soltanto in questa sede, per effetto della contestazione sollevata dal ricorrente. L’onere di dimostrare l’avvenuto conferimento

per conto altrui non sorge infatti automaticamente per effetto dell’esercizio di tale
potere, ma solo in caso di contestazione, che può essere sollevata anche in sede di
legittimità, in quanto attiene alla legitimatio ad processum, la cui verifica, trattandosi di un presupposto necessario per la valida costituzione del rapporto processuale, può aver luogo in ogni stato e grado del giudizio, anche d’ufficio, salvo il
limite del giudicato, con la conseguenza che, ove la questione venga proposta per
la prima volta nel giudizio di cassazione, deve essere riconosciuta all’interessato la
possibilità di fornire la predetta dimostrazione, mediante la produzione, ai sensi
dell’art. 372 cod. proc. civ., dei documenti comprovanti la legittimazione processuale (cfr. Cass., Sez. lav., 27 agosto 2003, n. 12547).
3. — Con il terzo motivox il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 cod.
proc. civ., sostenendo che nelle proprie conclusioni l’appellante si era limitata a
chiedere la dichiarazione d’inammissibilità o improcedibilità dell’opposizione, ed
in subordine la conferma del rigetto della stessa e del decreto ingiuntivo.
4.

La censura va esaminata congiuntamente a quella di cui al quarto moti-

vo, con cui il ricorrente ribadisce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., denunciando anche l’omissione e la contraddittorietà della motivazione della sentenza
impugnata, nella parte in cui, pur avendo ritenuto implicitamente revocato il decreto ingiuntivo, ha confermato l’esistenza del debito per capitale, ma ha riformato
la sentenza appellata, in assenza di uno specifico motivo d’impugnazione.
5.

Entrambi i motivi sono infondati.

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del potere rappresentativo al soggetto che ha proposto l’impugnazione in nome e

La Corte d’Appello non si è affatto limitata a confermare l’esistenza del credito per capitale fatto valere nel procedimento monitorio, già accertata dalla sentenza di primo grado, ma, in contrasto con quest’ultima, ha ritenuto che, nel dichiara-

nale avesse pronunciato ultra peli/a, e per tale motivo ha rigettato l’opposizione al
decreto ingiuntivo proposta dal ricorrente. Tale conclusione non si pone in contraddizione con l’interpretazione della sentenza di primo grado che ne costituisce
la premessa, avendo la Corte di merito ritenuto che, nonostante il rigetto dell’opposizione risultante dal dispositivo, il Tribunale avesse inteso in realtà revocare il
decreto ingiuntivo, proprio in virtù dell’affermata inesistenza parziale del credito
per interessi. Irrilevante, in quest’ottica, è la circostanza che, a causa della sua errata formulazione, il dispositivo della sentenza di primo grado risulti sostanzialmente identico a quello della sentenza di appello, essendo quest’ultima destinata a
prendere interamente il posto della prima, assorbendone i relativi vizi, in virtù dell’effetto sostitutivo del gravame, operante tanto in caso di conferma quanto in caso
di riforma della sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. III, 10 ottobre 2008, n.
25013; Cass., Sez. V, 25 gennaio 2008, n. 1604; Cass., Sez. lav., 10 settembre
1999, n. 9661).
L’accoglimento dell’appello ha poi avuto luogo per effetto della ritenuta fondatezza dell’unico motivo dedotto dalla Banca, con cui era stato fatto valere il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado, per aver dichiarato che gl’interessi erano dovuti al tasso legale anziché a quello convenzionale, sebbene l’opponente non avesse fatto valere la nullità della relativa pattuizione,
ma solo l’applicabilità di un tasso convenzionale inferiore a quello riconosciuto
con il decreto ingiuntivo. La lettura delle conclusioni formulate dall’appellante e

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re non dovuta una parte dell’importo richiesto dalla Banca per interessi, il Tribu-

trascritte nell’epigrafe della sentenza impugnata evidenzia inoltre che all’esito del
giudizio la Banca aveva chiesto in via principale la dichiarazione d’inammissibilità o d’improcedibilità dell’opposizione, ed in subordine il rigetto della stessa, con

del gravame, come individuati dalla Corte di merito sulla base delle censure proposte e delle conclusioni formulate dall’appellante, senza però essere in grado di
indicare eventuali carenze dell’iter logico da quest’ultima seguito o elementi ai
quali essa avrebbe attribuito un significato estraneo al senso comune, in tal modo
dimostrando di voler sollecitare una nuova lettura dell’atto di appello, non consentita a questa Corte, dal momento che l’interpretazione della domanda costituisce
un’attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, e sindacabile in sede di
legittimità esclusivamente per incongruenza o illogicità della motivazione (cfr.
Cass., Sez. 111, 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass., Sez. lav., 29 luglio 2003, 11667;
Cass., Sez. 11, 14 aprile 1999, n. 3678).
6. — Con il quinto motivo,,i1 ricorrente insiste sulla violazione dell’art. 112
cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che
egli si fosse limitato a contestare la misura degl’interessi convenzionali, laddove,
sia nell’atto di citazione che in sede di precisazione delle conclusioni, egli aveva
contestato l’entità complessiva dell’esposizione debitoria, chiedendo in via subordinata la riduzione dell’importo richiesto in considerazione del tasso d’interesse
illegittimamente applicato dalla Banca.
7. — Con il sesto motivolcil ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 cod.
proc. civ. e dell’art. 1284 cod. civ., sostenendo che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto affetta da ultrapetizione la sentenza di primo grado, avendo il Tribunale correttamente applicato, in ossequio al principio jura novit curia, il tasso

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la conferma del decreto opposto. 11 ricorrente contesta il contenuto e l’ampiezza

d’interesse legale in luogo di quello convenzionale richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo, in considerazione della nullità del contratto, il quale prevedeva
un tasso d’interesse non riferito ad un’unità temporale.

riflettenti entrambe l’insussistenza del vizio di ultrapetizione accertato dalla sentenza impugnata, sono fondate.
Premesso che l’unico motivo addotto a sostegno dell’opposizione riguardante
la misura degl’interessi riconosciuti con il decreto ingiuntivo era costituito dalla
divergenza tra il tasso praticato dalla Banca e quello asseritamente pattuito tra le
parti, la Corte d’Appello ha infatti ritenuto che neppure la generica deduzione dell’illegittimità degl’interessi, risultante dalle conclusioni rassegnate dall’Anniballi in
udienza, consentisse di ravvisarvi un richiamo all’art. 4 della legge 17 febbraio
1992, n. 154 o all’art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ed ha pertanto concluso
che, nell’escludere l’applicabilità del tasso d’interesse convenzionale a favore di
quello legale, il Tribunale aveva pronunciato ultra petita, oltre a non aver motivato in alcun modo la propria decisione.
Tale conclusione si pone in contrasto con il principio, reiteratamente enunciato da questa Corte, secondo cui nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo
ottenuto da una banca nei confronti di un correntista la nullità delle clausole del
contratto di conto corrente bancario che rinviano alle condizioni usualmente praticate per la determinazione del tasso d’interesse o che prevedono un tasso d’interesse usurario è rilevabile anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 1421 cod. civ., qualora
vi sia contestazione, anche per ragioni diverse, sul titolo posto a fondamento della
richiesta degli interessi, senza che ciò si traduca in una violazione del principio
della domanda, il quale esclude che, in presenza di un’azione diretta a far valere

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8. — Le predette censure, da esaminarsi anch’esse congiuntamente, in quanto

l’invalidità di un contratto, il giudice possa rilevare d’ufficio la nullità per cause
diverse da quelle dedotte dall’attore (cfr. Cass., Sez. 1, 8 marzo 2012, n. 3649; 25
novembre 2010, n. 23974; 10 ottobre 2007, n. 21141). L’opposizione determina

non deve limitarsi a verificare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma
deve procedere all’accertamento del credito azionato nel procedimento monitorio,
sulla base del titolo posto a fondamento della domanda, la cui nullità può dunque
essere rilevata anche d’ufficio, rientrando tra i compiti del giudice la verifica in
ordine alla sussistenza delle condizioni dell’azione (cfr. Cass., Sez. 1, 21 dicembre
2007, n. 27088; 31 agosto 2007, n. 18453). In tale giudizio, d’altronde, il debitore,
pur rivestendo formalmente la qualità di attore, assume la posizione di convenuto
in senso sostanziale, configurandosi la domanda proposta dal creditore come una
ordinaria azione di adempimento, rispetto alla quale l’eventuale deduzione della
nullità da parte dell’opponente non si pone come autonoma domanda o eccezione,
ma come mera difesa, volta a sollecitare l’esercizio del potere ufficioso del giudice, il quale non subisce pertanto limitazioni in relazione alle cause d’invalidità fatte valere dalla parte (cfr. Cass., Sez. I, 9 gennaio 2013, n. 350; 28 ottobre 2005, n.
21080).
L’applicabilità di tale principio, nella specie, non poteva essere esclusa, come
ha ritenuto la Corte di merito, in virtù dell’omessa motivazione della decisione adottata dal Tribunale: il giudice d’appello che rilevi la mancanza, l’insufficienza o
la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con riferimento ad
una o più questioni sollevate dalle parti, non può infatti limitarsi alla declaratoria
del relativo vizio, ma è tenuto, in ossequio all’efficacia sostitutiva del gravame, a
decidere nel merito sulla domanda proposta in primo grado, salve le ipotesi di ri-

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infatti l’instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice

messione della causa al primo giudice tassativamente previste dagli artt. 353 e 354
cod. proc. civ., tra le quali non rientra il difetto di motivazione (cfr. Cass., Sez. l,
5 dicembre 2008, n. 28838; Cass., Sez. III, 25 maggio 1992, n. 6243).

sure accolte, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’Appello di Roma,
che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del
giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto ed il sesto motivo di ricorso; rigetta gli altri motivi;
cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte
d’Appello di Roma, anche per la liquidazione delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2013, nella camera di consiglio della
Prima Sezione Civile

9. — La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dalle cen-

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