Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24483 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. III, 04/11/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 04/11/2020), n.24483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27970/2018 proposto da:

E.L., quale procuratore speciale di C.A.,

C.D., e Ci.Gh., rappresentato e difeso

dall’avvocato MAURIZIO MASSATANI, ed elettivamente domiciliato

presso lo studio del medesimo in Roma, VIA DELLA GIULIANA 70, pec:

mauriziomassatani.avvocatiroma.org;

– ricorrente –

contro

CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOPERATIVA r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato

GAETANO SCALISE, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del

medesimo in ROMA, P.LE DELLE BELLE ARTI 3, pec:

gaetanoscalise.pec.studioscalise.com;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 573/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. Il Tribunale di Benevento, con sentenza del 17/7/2012, ritenne provato che in data (OMISSIS) in agro del Comune di (OMISSIS) il signor P.E., alla guida di una autovettura di sua proprietà sulla quale viaggiava, quale terzo trasportato, il signor C.V., nell’attraversare un passaggio a livello non custodito, non si avvedeva dell’arrivo di un convoglio che investiva con violenza l’autovettura provocando il decesso di entrambi gli occupanti. Sulla base di questo accertamento in fatto il Tribunale, affermata l’esclusiva responsabilità di P.E. e, decidendo sulle domande risarcitorie proposte dai congiunti di C.V. contro P.I., moglie di E. e contro la Cattolica Assicurazioni S.p.A., assicuratrice della responsabilità civile, accolse le domande condannando la Cattolica Assicurazioni SpA al pagamento, in favore di C.A., C.D. e Ci.Gh., rappresentati dal procuratore speciale E.L., ed in favore di V.A. in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore C.A., somme a titolo di risarcimento dei danni, rigettando la domanda di mala gestio formulata nei confronti della compagnia.

2. E.L., nella dichiarata qualità di procuratore speciale dei genitori e del nonno del defunto C.V., propose appello chiedendo, previa rinnovazione dell’istruttoria, di liquidare il danno patrimoniale nella misura più equa, di provvedere ad una più favorevole liquidazione del danno non patrimoniale, di condannare la società assicuratrice, a titolo di mala gestio, a pagare gli interessi compensativi oltre al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c., P.I. si costituì chiedendo il rigetto dell’appello e propose impugnazione incidentale volta a dolersi della reiezione della domanda di condanna della compagnia La Cattolica per mala gestio.

3. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 573 del 28/2/2018, ha rigettato entrambi gli appelli, confermando interamente la sentenza appellata e compensando le spese. Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto che il Tribunale avesse fatto implicitamente uso dei suoi poteri istruttori ex art. 421 c.p.c., ritenendo rilevante, ai fini della liquidazione del danno, il massimale di polizza, sia pur tardivamente prodotto in giudizio, essendo pacifica l’esistenza del contratto di assicurazione e del relativo massimale; ha rigettato la domanda di mala gestio proposta nei confronti della compagnia non potendo ritenersi che la compagnia avesse omesso il pagamento, nonostante la responsabilità dell’assicurato e l’ammontare del danno fossero determinabili alla stregua dell’ordinaria diligenza, in quanto vi era piuttosto notevole incertezza circa l’esito della domanda risarcitoria.

4. Avverso la sentenza E.L., sempre nella dichiarata qualità di procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha resistito la Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa a r.l. con controricorso.

La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., all’Adunanza Camerale del 7 aprile 2020 e rinviata ex lege in forza della legislazione emergenziale sulla pandemia da coronavirus.

La trattazione è stata rifissata all’odierna adunanza.

Diritto

RITENUTO

che:

Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione, sollevata da parte resistente, relativa alla mancata illustrazione e documentazione dei poteri di procuratore speciale di E.L.. Si assume che l’asserita qualità venga indicata soltanto nell’intestazione del ricorso mentre, nella procura alle liti conferita all’avvocato Massatani, non vi sarebbe alcun riferimento alla qualità dell’ E. ed ai poteri di procuratore speciale dei soggetti nel cui sostanziale interesse è proposto il ricorso. Non sarebbero indicati nè allegati gli estremi della procura, nè la stessa sarebbe riprodotta, difetto tanto più grave quanto riferito alla procura speciale relativa al giudizio di legittimità.

L’eccezione è infondata in quanto, poichè l’ E. aveva agito nel giudizio di merito nella detta qualità di procuratore speciale, allegando il testo della procura, il riferimento della procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione contro la sentenza di appello deve essere ritenuta più che sufficiente a rivelare che il rilascio della stessa è stato fatto dall’ E. sempre nella qualità di procuratore speciale e non agendo personalmente.

1. Venendo all’esame dei motivi di ricorso si osserva che il primo consta della seguenti censure: “Violazione dell’art. 421 c.p.c., in relazione alla L. n. 102 del 2006, art. 3 e del principio dispositivo e del contraddittorio nonchè dell’integrale risarcimento del danno, in quanto l’utilizzo del potere ex officio, previsto per il rito lavoro, per l’ammissione di nuovi mezzi di prova, finalizzati alla ricerca della verità materiale, avrebbe dovuto essere armonizzato, da un lato con un contesto in cui nel rito ordinario previgente e poi di nuovo in vigore, dopo l’abrogazione della L. n. 102 del 2006, la produzione del contratto assicurativo e la relativa eccezione del limite del massimale costituiscono attività di parte non emendabili dal Giudice e, dall’altro, con il fatto che, anche nel rito lavoro non è concesso al magistrato, in ogni caso, sanare carenze probatorie gravanti sulla parte senza che si sia, peraltro, fornita alcuna motivazione della detta omissione e su un punto determinante del giudizio. Motivazione palesemente irrazionale o insanabilmente contraddittoria e perciò inintellegibile per manifesta contraddittorietà tra le premesse maggiori e la conclusione, vizio inquadrabile nello schema delineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., S.U. n. 19881 del 22/9/2014) censurabile ex art. 360 c.p.c., n. 4, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in quanto inferiore al minimo costituzionale statuito in detta sentenza, perchè ricorre un tipico caso di motivazione apparente, graficamente data, ma logicamente insussistente, contraddittoria tra le premesse e la conclusione su aspetti determinanti della causa, i quali inducono a ritenere la sentenza nulla, in quanto motivata, sul punto, con argomentazioni perplesse ed obiettivamente incomprensibili”.

Il ricorrente si duole che la sentenza d’appello abbia ritenuto che il massimale di polizza fosse stato tempestivamente acquisito in giudizio, nonostante la compagnia la Cattolica non avesse fatto riferimento ad esso nella prima difesa utile e nonostante fosse stato depositato tardivamente solo all’udienza del 22/1/2008. In sostanza, ad avviso del ricorrente, il regime delle preclusioni avrebbe dovuto indurre il Giudice a ritenere che il massimale di polizza fosse stato non ritualmente acquisito in giudizio, mentre la motivazione sul punto sarebbe meramente apparente ed inferiore al minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte.

1.1 Il motivo non sfugge ad un rilievo preliminare di violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, sotto plurimi aspetti:

a1) Innanzitutto si fonda sul contenuto della comparsa di costituzione della compagnia di assicurazione assumendosi che alla stessa non fosse allegata nè la polizza nè il massimale senza che la detta comparsa sia localizzata in questo giudizio di legittimità al fine di consentire la verifica dell’allegazione. Peraltro, nel motivo, neppure si fa riferimento – come ammette Cass. Sez. Un., n. 22726 del 2011 – alla presenza della comparsa nel fascicolo d’ufficio del primo grado, eventualmente acquisito e presente nel fascicolo d’ufficio del grado di appello;

a2) In secondo luogo, sempre in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, il ricorrente omette di localizzare, nel giudizio di legittimità, il verbale dell’udienza del 22 gennaio 2008, astenendosi dall’indicare se ne fosse stata prodotta una copia ed omettendo ogni riferimento alla sua presenza nel fascicolo d’ufficio del primo grado siccome acquisito in appello;

b) Inoltre, avendo la corte territoriale, dopo avere evocato l’esercizio del potere di cui all’art. 421 c.p.c., concluso, seppure assertoriamente, nel senso della pacifica esistenza del contratto di assicurazione e del relativo massimale, il ricorrente avrebbe dovuto sottoporre a critica la suddetta affermazione, dimostrando il contrario, ed indicare, sempre a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 6, i necessari riferimenti atti a consentire a questa Corte di poter apprezzare la critica. La mancata critica alla riferita affermazione rende inutile la deduzione dell’erronea applicazione dell’art. 421 c.p.c., non senza doversi rilevare che, anche a proposito della stessa, il ricorrente omette di individuare il modo in cui il primo giudice avrebbe esercitato il potere officioso, così nuovamente violando l’art. 366 c.p.c., n. 6;

c) In ogni caso, pur ponendosi nell’ottica che la produzione documentale fosse ipoteticamente avvenuta oltre i termini (cosa contestata dalla resistente, la quale adduce che vi era stata riunione di due procedimenti sicchè le preclusioni non erano maturate) e pur ipotizzando che, oltre quei termini, ricollegati in ipotesi al deposito della comparsa di risposta, potesse avvenire l’allegazione del fatto, in ogni caso la violazione delle preclusioni sarebbe stata rilevabile d’ufficio, da parte del giudice di primo grado, solo fino alla decisione da lui resa. Infatti, secondo l’esegesi dell’art. 157 c.p.c., svolta da Cass. n. 21381 del 2018, il ricorrente avrebbe certamente potuto, proprio perchè questione rilevabile d’ufficio, eccepire a sua volta, per tutto il corso del giudizio di primo grado, quella violazione ma, solo se lo avesse fatto, avrebbe potuto poi, contro la sentenza di primo grado che non l’avesse riconosciuta, dolersene con l’appello. Ora, poichè il ricorso non riferisce nè che il ricorrente eccepì la violazione nè che il Tribunale la rilevò, neppure sarebbe stato possibile sul punto proporre appello sicchè la motivazione sarebbe stata al più da correggere in questo senso (cioè facendo applicazione del principio di diritto di cui alla detta decisione, che ha ridefinito l’esegesi dell’art. 157 c.p.c., a proposito delle eccezioni rilevabili d’ufficio).

Il primo motivo è, dunque, inammissibile e gradatamente avrebbe solo potuto portare ad una correzione della motivazione.

2. Il secondo motivo di ricorso consiste nelle seguenti censure. “Violazione degli artt. 2054,2055,1173,1175 c.c., della L. n. 990 del 1969, art. 22 e del D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 145-148, censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la motivazione fornita dalla Corte territoriale non applica in modo conforme, alla legge ed alla giurisprudenza formatasi sul punto, il concetto della diligenza esigibile dall’assicuratore, anche antecedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, allorchè si tratti di risarcire gli stretti congiunti di soggetto trasportato”.

Il ricorrente lamenta il mancato accoglimento della domanda di condanna dell’assicuratore per mala gestio e sostiene che il giudice avrebbe errato nel ritenere necessaria la prova della responsabilità di P.E. nella determinazione del sinistro e nel non affermare essere obbligo della compagnia mettere immediatamente a disposizione il massimale ai familiari del terzo trasportato.

2.1 Il motivo è inammissibile, in quanto, dopo avere riportato l’ampia motivazione con cui la corte territoriale ha negato la mala gestio, si astiene dal criticarne i singoli passaggi con argomentazioni contenenti critiche specifiche e circostanziate. Il ricorrente procede, infatti, ad affermazioni di non condivisione della soluzione scelta dalla corte territoriale che da essa prescindono e che risultano basate sull’evocazione di giurisprudenza di cui non si dimostra in alcun modo la pertinenza. Il motivo è inammissibile alla stregua del consolidato principio di diritto secondo il quale “Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4″ (Cass., 3, n. 359 dell’11/1/2005; Cass., 3, n. 5454 del 12/3/2005, Cass., 3 n. 1315 del 24/1/2006, Cass., 3, n. 17330 del 31/8/2015, Cass., 1, n. 22478 del 24/9/2018; Cass., S.U., n. 7074 del 2017n. 359 del 2005).

3. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 6.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 6.200, oltre Euro 200 per esborsi, più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA