Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24483 del 01/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 01/10/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 01/10/2019), n.24483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10601-2018 proposto da:

SYMPLY SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANAPO, 19, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO BORLE’ GIOPPI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

O.S., T.A., D.P.V., D.R.,

F.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso

lo studio dell’avvocato RICCARDO FARANDA, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PASQUALE MARIA CRUPI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 470/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/02/2018 r.g.n. 3649/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 470 pubblicata il 2.2.2018, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal Symply Società Cooperativa a.r.l., ha annullato i licenziamenti intimati il 15.6.2015 a O.S., D.R., D.P.V., T.A. e F.P., ha ordinato alla società la reintegra dei predetti nei posti di lavoro precedentemente occupati e il pagamento di una indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, detratto quanto percepito a titolo retributivo alle dipendenze di De. da T., F. e D.P.;

2. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Symply Società Cooperativa a.r.l., affidato a tre motivi, cui hanno resistito con controricorso i lavoratori;

3. con nota depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., la società ricorrente ha dato atto dell’avvenuta conciliazione della lite, come da allegato verbale di conciliazione in sede di sindacale sottoscritto il 31.1.2019;

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. dal verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo sulla controversia in oggetto;

5. tale verbale è idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione e la conseguente mancanza di interesse delle parti a proseguire il giudizio;

6. in ragione dell’avvenuta conciliazione si compensano le spese del giudizio di legittimità;

7. non ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che l’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/15), nel caso di specie non sussistenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2019

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