Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24482 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/11/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30526-2007 proposto da:

INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 24, presso lo

studio dell’avvocato GENTILI AURELIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RIZZO GAETANO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ISVEIMER S.P.A. – ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL’ITALIA

MERIDIONALE – in liquidazione, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 50,

presso lo STUDIO LEGALE NAPOLITANO – SALVATORI, rappresentata e

difesa dagli avvocati ABIGNENTE ANGELO, MARTANO ALFREDO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

C.L.R.;

– intimato –

sul ricorso 848-2008 proposto da:

C.L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato GAMBERINI MONGENET

RODOLFO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARSIGLIA GUIDO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 24, presso lo

studio dell’avvocato GENTILI AURELIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RIZZO GAETANO, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

ISVEIMER S.P.A. – ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL’ITALIA

MERIDIONALE – in liquidazione;

– intimata –

e sul ricorso 5104-2008 proposto da:

ISVEIMER S.P.A. – ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL’ITALIA

MERIDIONALE – in liquidazione, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 50,

presso lo STUDIO LEGALE NAPOLITANO – SALVATORI, rappresentata e

difesa dagli avvocati ABIGNENTE ANGELO, MARTANO ALFREDO, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 24, presso lo

studio dell’avvocato GENTILI AURELIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RIZZO GAETANO, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

C.L.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5020/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/06/2007 R.G.N. 2935/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2011 dal Consigliere Dott. STILE Paolo;

uditi gli avvocati MARTANO ALFREDO, ABIGNENTE ANGELO, MARSIGLIA

GUIDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

ricorso C. assorbito o in subordine accoglimento del secondo

motivo, assorbito ricorso ISVEIMER SPA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli il 21/4/2000 e riassunto, a seguito di interruzione per l’incorporazione di Banco Napoli s.p.a in San Paolo IMI s.p.a., C.L.R., dipendente dell’Isveimer, dal 1983, con la qualifica di impiegato amministrativo grado 7, inquadrato da ultimo nel grado 5, premesso di essere stato licenziato con lettera in data 14/10/98 in esecuzione dell’accordo 20/3/97, nell’ambito di una procedura ex lege n. 223 del 1991, e che, in base al predetto accordo, avrebbe dovuto essere assunto dal Banco Napoli s.p.a., rientrando tra i dipendenti privi copertura previdenziale, non avendo maturalo 15 anni di iscrizione al Fondo di Previdenza, lamentava che ciò nonostante non era stato assunto.

Aggiungeva che l’Isveimer era stata sottoposta alla procedura di liquidazione anticipata con Delib. 3 giungo 1996, nell’ambito del cd.

piano di salvataggio del gruppo Banco di Napoli di cui alla L. n. 588 del 1996, e che, con l’accordo del 22/7/96 stipulato con la capo gruppo Banco di Napoli, era stata concordata la riutilizzazione del personale in esubero anche mediante la mobilità intergruppo.

Precisava che; con l’accordo del 20/3/97 la stessa società si era impegnata ad assumere 52 lavoratori dell’Isveimer che non potessero godere del trattamento pensionistico del fondo di previdenza.

Soggiungeva che, nel disporre il licenziamento impugnato, l’Isveimer non aveva tenuto conto dei criteri di scelta previsti dalla L. n. 223 del 1991 e non aveva espletato compiutamente la procedura di cui alla L. n. 223 del 1991, essendone stata contestata la regolarità da parte della Direzione Provinciale del lavoro.

Tutto ciò premesso il C., deducendo con varie argomentazioni in fatto e in diritto l’illegittimità o inefficacia del licenziamento impugnato, chiedeva che fosse ordinato all’Isveimer s.p.a in liquidazione la reintegra nel posto di lavoro con condanna al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento fino alla reintegra, tenuto conto dell’ultimo stipendio lordo percepito; in via subordinata chiedeva che fosse dichiarato l’inadempimento di Banco di Napoli s.p.a. all’obbligo di assunzione, con la conseguente condanna al risarcimento del danno in misura di 1.600 milioni di lire, o in diversa misura da definirsi, anche mediante CTU. Costituitesi in giudiziose società convenute chiedevano il rigetto del ricorso deducendone l’infondatezza, sotto svariati profili.

Con sentenza del 26/10/2004 il Giudice adito rigettava il ricorso considerando la legittimità del licenziamento, intimato dall’Isveimer, e la mancanza di un obbligo giuridico all’assunzione del C. da parte della Sanpaolo IMI. Con atto depositato il 30/3/2005 il C. proponeva appello avverso detta sentenza lamentando, in primo luogo, la violazione dell’art. 416 c.p.c. per avere il giudicante tenuto conto di argomenti difensivi non dedotti dall’Isveimer nella propria memoria di costituzione a giustificazione del licenziamento; l’appellante lamentava poi la tardiva, errata ed incompleta applicazione della procedura di cui alla L. n. 223 del 1991, l’errata motivazione circa la qualificazione del licenziamento, la mancata comunicazione e la violazione dei criteri di scelta, la responsabilità del Banco di Napoli (successivamente Sanpaolo IMI), l’errata interpretazione dell’accordo 6/3/97, conglobato in quello del 20/3/1997, e violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. nonchè dell’art. 416 c.p.c. relativo all’obbligo di assunzione da parte del Banco di Napoli. L’appellante chiedeva quindi la riforma della sentenza impugnata con l’integrale accoglimento della domanda svolta in primo grado.

Costituitisi in giudizio l’Isveimer e la Sanpaolo IMI chiedevano il rigetto del gravame, deducendone l’infondatezza.

Con sentenza del 12-19 giugno 2007, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame, condannava la Intesa Sanpaolo s.p.a.. (già Banco di Napoli) al risarcimento del danno per la mancata assunzione di C.L.R., liquidandolo nella somma pari al trattamento economico del livello retributivo iniziale dell’area di appartenenza come previsto dall’accordo 6.3.1997 dalla data del licenziamento del 14 ottobre 1998 alla data della decisione oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione del credito ai saldo. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre Intesa Sanpaolo s.p.a. (incorporante la Sanpaolo IMI s.p.s.) con cinque motivi.

Resiste C.R.L. con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, cui resiste Intesa Sanpaolo con controricorso. Resiste altresì l’Isveimer s.p.a. in liquidazione, proponendo ricorso incidentale condizionato, contestato da Intesa San Paolo con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quelli incidentali, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Con il primo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, Intesa Sanpaolo s.p.a., denunciando omessa e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio implicante violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1362 e ss., 1321 e 1362 e ss. c.c. oltre che omessa e/o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), deduce, sotto vari profili, la erronea interpretazione, da parte del Giudice a quo, dell’accordo 6 marzo 1997 e l’inesistenza di un obbligo giuridico del Banco di Napoli ad assumere i 52 lavoratori compresi nell’elenco inviato dall’Isveimer in esecuzione di detto verbale sindacale. Con il secondo ed il quinto motivo la società ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 5, sostiene che le intese o accordi, “con i quali nella trattativa sulla mobilità si organizza e regola l’intera fenomenologia”, sarebbero atti politici, programmatici o di gestione a carattere endoprocedimentale privi di natura negoziale.

Il ricorso, valutato nelle sue diverse articolazioni, non merita accoglimento. Invero, la Corte territoriale, dopo avere osservato che era stata concordata l’assunzione di 52 dipendenti dell’Isveimer da parte del Banco di Napoli e dopo avere rimarcato come fosse incontestato che il C. era stato incluso nell’elenco di tali dipendenti, si è diffusamente soffermata sul valore giuridico dell’accordo del 6 marzo 1997, indicando gli indici ermeneutici – artt. 1362 e segg. c.c. – utilizzati per interpretare l’accordo “non limitandosi al senso letterale delle parole”, ma indagando quale fosse stata la reale intenzione delle parti. In questa operazione interpretativa ha tenuto a dare atto che l’accordo conteneva l’espressione “disponibilità a considerare l’assunzione”, rilevando che in esso si leggevano altre espressioni letterali incompatibili con la natura meramente “politica” dell’accordo ed aventi un preciso e chiaro contenuto giuridico. Tali espressioni letterali sono state individuate in quelle riguardanti:

a) il numero massimo dei dipendenti interessati e quindi l’ambito numerico della platea dei destinatari;

b) la specificazione delle categorie di lavoratori destinatari del passaggio alle dipendenze del Banco: personale non direttivo e privo di copertura del fondo di previdenza aziendale che non avesse già goduto di altre misure di accompagnamento all’esodo;

c) la data, in via di previsione, “in cui potranno essere assunti tali 52 dipendenti ISVEIMER in concomitanza allo scopo manifestato dalla capogruppo Banco di Napoli, vale a dire rimpiazzare dipendenti del Banco stesso esodati secondo il piano di esodo in corso, con indicazione di due diversi scaglioni, ciascuno formato da una metà dei 52”;

d) il regime giuridico delle assunzioni con indicazione anche dei livelli retributivi e con l’espressa affermazione “che si tratterà di assunzione ex novo”, con l’indicazione ulteriore che il Banco avrebbe tenuto conto della circostanza che si trattava di personale già sperimentato presso l’ISVEIMER”;

Chiarisce la Corte che “se davvero si fosse trattato di una “mera disponibilità a considerare”, in questo caso, il direttore generale del Banco di Napoli non avrebbe aggiunto tutti gli elementi della fattispecie, numero massimo, caratteristiche dei dipendenti, regime giuridico e così via e sarebbe stato, se mai rinviato ad altro incontro l’esame del contenuto giuridico dell’assunzione”.

Tantomeno poi sarebbe stata necessaria la ratifica del consiglio di amministrazione del Banco, pacificamente intervenuta in data 14/3/1991, se l’accordo non avesse previsto un obbligo da assumere.

Coerentemente, pertanto, con incensurabile motivazione, la sentenza impugnata afferma che “complessivamente il testo considerato appare contenere un vero e proprio impegno del Banco sottoposto alla sola condizione, ovviamente, dell’autorizzazione del Consiglio di amministrazione”.

La decisione specifica poi le vicende successive che hanno confermato in pieno l’interpretazione dell’accordo, ratificato dal Consiglio di amministrazione in data 14.3.1997, e cioè, tra l’altro:

a) l’accordo 20.3.1997 tra ISVEIMER e Sindacati ove all’art. 3 si prevede testualmente: “i licenziamenti nel rispetto delle forme previste dalla legge, saranno intimati entro il tempo massimo di 180 giorni dalla chiusura della procedura ex art. 223/91. Resta peraltro convenuto che le modalità di esodo del personale ad oggi privo di copertura previdenziale, in esubero rispetto all’organico descritto in premessa, verranno determinale come previsto dal verbale della riunione tenuta il 6.3.1997 presso la Direzione Generale del Banco di Napoli fra il Direttore generale del Banco di Napoli, Prof P., i liquidatori ISVETMER e le organizzazioni sindacali FABI, FALCRL FIBA, FISAC, UIB, verbale che si allega come parte integrante del presente accordo”;

b) l’avvenuta trasmissione, da parte dell’ISVEIMER, dell’elenco dei 52 lavoratori al Banco di Napoli;

c) l’accordo sindacale 26/3/1998, che richiama l’accordo 20/3/1997 e ribadisce il diritto del personale esodato ad ottenere il trattamento pensionistico nella misura maturata ai sensi del regolamento ISVEIMER, affermando che la norma ha trovato esecuzione nei confronti di tutto il personale esodato, sicchè – ne conseguiva, a contrario – “per il personale privo di copertura previdenziale le parti considerano il passaggio alle dipendenze del Banco”;

d) la lettera di apertura della procedura di mobilità, a norma della ex lege n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, ove si afferma testualmente, dopo il richiamo, ancora una volta, all’accordo 20/3/97, contenente come allegato il verbale 6/3/1997, che: “a seguito di tale accordo, l’organico si è ridotto da 241 unità a 126; per 52 dei dipendenti rimasti in servizio è tuttavia prevista l’assunzione da parte del Banco di Napoli, in esecuzione degli accordi stipulati tra le OOSS, l’ISVEIMER ed il Banco di Napoli”;

analoga informazione viene diretta in data 19.10.98 ai sindacati dei dirigenti.

e) il verbale di accordo sindacale 10.12.98, ove si ribadisce quanto detto nella informativa circa i 52 dipendenti per i quali è prevista l’assunzione presso il Banco;

f) la lettera di licenziamento del 16.12.98 di risoluzione del rapporto di lavoro, ove si fa riferimento all’art. 3, 2 capoverso dell’accordo 20.3.1997 intervenuto tra ISVEIMER e RSA, vale a dire proprio al contenuto del verbale 6.3.1997 facente parte integrante dell’accordo 20.3.1997.

In definitiva la Corte ha ampiamente motivato la decisione mentre, al contrario, Intesa Sanpaolo S.p.A. ha riproposto la propria interpretazione senza riuscire con essa ad inficiare l’iter argomentativo della sentenza, non indicando le ragioni, per cui la Corte avrebbe disatteso i canoni ermeneutici utilizzati per pervenire alle sue conclusioni, così come richiesto dalla costante giurisprudenza, allorchè sia censurata in sede di legittimità l’interpretazione delle clausole contrattuali per violazione delle norme sull’interpretazione (Cass. 22 agosto 2002 n. 12366). Il primo, terzo e quarto motivo vanno, dunque, rigettati.

B) Con il secondo e quinto motivo Intesa Sanpaolo censura la sentenza per violazione e falsa applicazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 5.

La società ricorrente sostiene che le intese o gli accordi, “con i quali nella trattativa sulla mobilità si organizza e regola l’intera fenomenologia”, sono atti politici, programmatici o di gestione che non avrebbero natura negoziale. Al riguardo la ricorrente cita giurisprudenza di questa Corte sulla natura endoprocedimentale e non negoziale delle intese predette.

Detti riferimenti giurisprudenziali non si attagliano, tuttavia, alla fattispecie in oggetto perchè si riferiscono alle intese tra la società che intende procedere ai licenziamenti collettivi ed i sindacati dei lavoratori destinatari della procedura di riduzione del personale.

Con la locuzione “effetti endoprocedimentali” -si è opportunamente e correttamente puntualizzato- si vuole sottolineare che tali intese si inseriscono nella procedura e si svolgono nell’ambito di un libero confronto tra l’imprenditore, che intende procedere a licenziamenti collettivi, ed il sindacato al fine di trovare un accordo che risolva in tutto o in parte il problema delle eccedenze.

Nel caso in esame, il Banco di Napoli, che non è il datore di lavoro, non doveva operare alcun licenziamento: quale capo gruppo è intervenuta con l’accordo del 6.3.97 per garantire una soluzione alternativa ai licenziamenti con il passaggio al Banco di 52 dipendenti privi di copertura assicurativa.

Il Banco di Napoli quindi era terzo rispetto al soggetto che stava attuando i licenziamenti pur facendo parte l’Isveimer e il Banco dello stesso gruppo societario.

La Corte d’Appello di Napoli ha perciò affermato che: “nulla evidentemente, impediva al Banco di assumere obblighi circoscritti a sole 52 unità lavorative prive della copertura previdenziale del fondo Isveimer, soprattutto considerato, la conclusione del piano di esito complessivo dei dipendenti del Banco menzionato nell’accordo stesso”.

Coerentemente la Corte partenopea ha concluso che la vicenda andava piuttosto attratta “alla fattispecie del passaggio di cantiere in cui appunto si assume, con accordo sindacale, un impegno ad assumere ex novo lavoratori dipendenti di un’altra azienda”.

Ciò porta a ritenere che è altresì privo di pregio anche il quinto motivo di gravame nel quale la ricorrente – riportando ancora la giurisprudenza in tema di effetti endoprocedimentali delle intese raggiunte all’esito di una procedura ex lege n. 223 del 1991 – sostiene che se dette intese non contengono obblighi giuridici, deve escludersi la responsabilità per inadempimento del Banco di Napoli e quindi il risarcimento del danno.

La Corte ha correttamente motivato sull’infondatezza dell’assunto dell’inesistenza di un obbligo giuridico e quindi ha giustamente dichiarato la responsabilità del Banco di Napoli.

Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento dei ricorsi incidentali condizionati.

L’alterno esito dei giudizi di merito, comprovanti l’obiettiva difficoltà dell’apprezzamento dei fatti, giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbiti i ricorsi incidentali. Compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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