Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24482 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 17/10/2017, (ud. 29/03/2017, dep.17/10/2017),  n. 24482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7521/2013 proposto da:

AGRICOLA GORNA di F.S. SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA, già

Agricola Gorna s.a.s. (c.f. (OMISSIS)), in persona del socio

amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI 37-3, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO DI GIOVANNI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE di GALATRO (p.iva (OMISSIS)) in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE 5697,

presso lo studio dell’ avvocato DOMENICO BATTISTA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA STELLA MORABITO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 191/2012 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 24/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito l’Avvocato FRANCESCO DI GIOVANNI, difensore della ricorrente,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MARIA STELLA MORABITO, difensore del

controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con citazione notificata il 26/10/1995 F.S. ha richiesto al tribunale di Palmi di regolare il confine tra il terreno detenuto in uso civico dal comune di Galatro giusta provvedimento di Commissario per la liquidazione degli usi civici, distaccato dal fondo già di proprietà di M.A. in catasto ai fogli nn. 6 e 15, varie particelle, rispetto al residuo predio M. acquistato dall’avv. F., con condanna al rilascio delle porzioni occupate in eccedenza e apposizione di termini.

2. Il comune ha avanzato domanda riconvenzionale di usucapione.

3. Si è costituita in giudizio la Agricola Gorna s.a.s. cui il socio F. aveva conferito il terreno.

4. Il Tribunale di Palmi, accogliendo la domanda riconvenzionale e rigettando quella principale, con sentenza del 16/09/2002 ha dichiarato usucapito il terreno occupato in eccedenza dal comune, dando altresì atto sussistere fabbriche di terzi sul fondo comunale, per avere M.A. effettuato vendite di ulteriori nove lotti prima del trasferimento al comune, avvenuto senza verifiche.

5. Avverso la sentenza ha proposto appello l’Agricola Gorna s.a.s. e la corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza depositata il 24 aprile 2012, ha rigettato l’appello principale della s.a.s. e, in accoglimento dell’appello incidentale del comune di Galatro, ha compensato per un mezzo le spese di lite di primo grado, addossando il residuo e l’intero quanto al secondo grado alla s.a.s..

6. Per la cassazione di detta decisione ricorre l’Agricola Gorna di F.S. società semplice agricola (già s.a.s.), affidandosi a un unico motivo illustrato da memoria. Resiste con controricorso il comune di Galatro.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 950,1140 e 1158 c.c., denunciando che la corte d’appello abbia erroneamente ritenuto che, stante la natura privata del terreno finitimo rispetto a quello gravato da uso civico, esso fosse usucapibile mediante un possesso costituito dall’esercizio di fatto del diritto vantato sul demanio di uso civico, come coerente con l’esercizio di un’azione di regolamento di confini quale proposta nel caso di specie. Secondo la ricorrente il demanio in uso civico non potrebbe incrementarsi per effetto del possesso prolungato nel tempo di porzioni di fondo finitime al fondo effettivamente gravato.

2. Il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

2.1. Deve anzitutto considerarsi che, con la sentenza impugnata (p. 3, p. 8 ss. e in part. p. 9-11), la corte territoriale mostra di avere avuto presenti, come dedotte in appello, le questioni ora oggetto del motivo di ricorso; alla p. 21 – tra le altre – dà atto della situazione di possesso realizzata dal comune, quale emersa in sede di c.t.u., non senza sottolineare come almeno in parte essa non fosse in alcun modo riconducibile all’esercizio dell’uso civico, essendo state realizzate “opere edilizie non demolibili”; come i sindaci – secondo le deposizioni testimoniali – non avessero alcuna contezza dell’esistenza di usi civici, “opina(ndo) trattarsi di piena proprietà” (p. 22); come il suolo occupato fosse “tutto privato” (p. 25); nonchè come l’appropriazione per il lungo tempo considerato fosse stata sorretta da adeguato animus (p. 29) emerso anche in atti amministrativi (p. 30), non incompatibile con la non estromissione di privati esercenti il godimento.

2.2. Da quanto detto emerge che la lettura della sentenza non consente di ritenere – ciò che invece costituisce il substrato dei pur giuridicamente rilevanti argomenti sviluppati nel ricorso – che l’accoglimento della domanda di usucapione si basi sulla ritenuta estensione e mantenimento – mediante perimetrazione e recinzione del “medesimo possesso uniformemente esercitato” originariamente solo su “terre formanti oggetto di diritti collettivi” (così, in sintesi, alla p. 4 della memoria della ricorrente; v. p. 13 s. del ricorso), ciò che fonda la censura (p. 17 del ricorso) di non incrementabilità, per effetto di possesso ad usucapionem, del demanio a uso civico.

2.3. In realtà, la sentenza impugnata – come rilevato anche dal procuratore generale nelle sue conclusioni in sede di udienza pubblica – ha accolto, come si evince da quanto innanzi esposto, la domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione a favore del comune a prescindere dall’esistenza di diritti collettivi su porzioni fondiarie esistenti nel compendio; e non rileva, in questa sede, stanti i limiti posti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, alle modalità di ricorso in sede di legittimità, stabilire la correttezza in fatto o in diritto per altri versi di tale ratio decidendi, essendo stata fatta oggetto la sentenza stessa di impugnazione nei soli termini, pure sopra riepilogati, di una presunta violazione di legge per la ritenuta possibilità (in effetti, non affermata nel provvedimento gravato) di incremento, per effetto possesso prolungato nel tempo, di demanio in uso civico. La sentenza, insistendo sugli elementi sia del corpus sia dell’animus, ha in effetti avuto riguardo a un esercizio di poteri di fatto a titolo di mera proprietà civilistica – compatibile con l’immissione dei beni nel novero di quelli pubblici in virtù di usucapione – sui fondi da parte del comune (ciò che la stessa ricorrente, richiamando anche la giurisprudenza di questa corte, riconosce possibile – cfr. ad es. p. 15-17 ricorso e p. 7 memoria), del tutto trascurando – anzi, quanto all’animus, negando, come sopra evidenziato – l’esistenza eventuale di diritti collettivi.

3. Il ricorso, dunque, va rigettato per inammissibilità del motivo, non facendo carico a questa sede processuale statuire in ordine all’effettivo regime dei fondi a seguito del giudicato (cfr., per una recente ricognizione in ordine a profili – includenti quelli in esame – di carattere applicativo in materia di usi civici, Cass. n. 19792 del 28/09/2011). Le spese seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

PQM

 

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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