Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24482 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 05/10/2018, (ud. 10/04/2018, dep. 05/10/2018), n.24482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI G. – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo M – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28112/2011 R.G. proposto da:

Prefabbricati Plakart Srl in liquidazione, rappresentata e difesa

dall’Avv. Arturo Pardi, con domicilio eletto presso l’Avv. Sabrina

Metta in Roma via Carlo Conti Rossini n. 26, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

contro

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle

Marche n. 21/01/11, depositata il 13 gennaio 2011, notificata il 3

ottobre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 aprile

2018 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

che:

– Prefabbricati Plakart Srl in liquidazione impugnava gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia aveva irrogato sanzioni per gli anni d’imposta 2003, 2004 e 2005 in relazione al disconoscimento di detrazioni Iva ed infedele dichiarazione di operazioni non imponibili perchè non attestate dalla documentazione doganale o dalla dichiarazione di intento;

– la contribuente opponeva, in particolare, che l’accertamento si fondava sull’impossibilità di esibire la documentazione contabile perchè oggetto di furto, regolarmente denunciato, successivamente alla cessazione dell’attività d’impresa e prima dell’ammissione al concordato preventivo;

– il giudice di primo grado rigettava l’impugnazione; la sentenza era confermata dalla CTR delle Marche;

– il contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi; l’Agenzia delle entrate deposita atto di costituzione per l’eventuale partecipazione alla discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e ss; il secondo motivo denuncia omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo; il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 2724 c.c.;

– i motivi vanno esaminati unitariamente in quanto logicamente connessi: il contribuente lamenta, in sostanza, che la CTR non abbia considerato, a fronte della difficoltà per la società di provare lo sgravio e la deducibilità dell’Iva, che le medesime poste creditorie erano state assunte in sede di concordato, nè ha valutato la documentazione acquisita in copia ed offerta in sede di appello;

– le doglianze sono in parte infondate, in parte inammissibili;

– secondo il consolidato orientamento della Corte, cui la CTR si è attenuta, “in tema d’Iva, ove l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione dell’imposta pagata per l’acquisizione di beni o servizi, spetta al contribuente l’onere di provarne la legittimità e la correttezza, sicchè, quando questi non sia in grado di dimostrare la fonte che giustifica la detrazione per aver denunciato un furto della contabilità, non spetta all’Amministrazione operare un esame incrociato dei dati contabili ma al contribuente medesimo attivarsi attraverso la ricostruzione del contenuto delle fatture emesse, con l’acquisizione – presso i fornitori – della copia delle medesime, non essendo la denuncia di furto per se stessa sufficiente a dare prova dei fatti controversi, se priva della precisa indicazione riguardante le singole fatture e il loro contenuto specifico” (v. Cass. n. 18028 del 14/09/2016; Cass. n. 23331 del 16/11/2016), sicchè era onere del contribuente provvedere alla ricostruzione della contabilità, onere che, invece, la CTR ha evidenziato come non assolto;

– quanto alla documentazione prodotta e che, invece, sarebbe stata idonea a soddisfare il suddetto onere probatorio, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente riprodotto in ricorso i documenti invocati, nè, quantomeno, indicato, con specificità, la sede in cui gli stessi sono rinvenibili, provvedendo anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo in cui sono stati prodotti nel giudizio (v. Cass. n. 14784 del 15/07/2015; Cass. n. 18679 del 27/07/2017), sì da consentirne la diretta valutazione da parte della Corte;

– il ricorso va pertanto rigettato; nulla per le spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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