Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24482 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. III, 04/11/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 04/11/2020), n.24482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10489/2018 proposto da:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati

FEDERICA PALLONE, e PIETRO OLIVEIRO, e con i medesimi elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA RUFFINI 2A, presso lo studio dell’avvocato

VINCENZO ANNIBALE LAROCCA; pec: legale.pec.provincia.catanzaro.it;

– ricorrente –

contro

A.F., rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO

SESTITO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo

in Girifalco via Cola di Rienzo 11, pec:

vincenzo.sestito.avvocaticatanzaro.legalmail.it;

C.E., G.F., C.W., C.I.,

C.L.L., C.D., C.L.M., rappresentati e

difesi dall’avv. LAURA LUNA CIACCI, ed elettivamente domiciliati in

ROMA, in via CAMPELLO SUL CLITUNNO 20, presso lo studio

dell’avvocato MARCO GALDIERI, pec:

laura.ciacci.avvocaticatanzaro.legalmail.it;

AC.SA., rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI

SCHINEA, ed elettivamente domiciliato in Caraffa di Catanzaro piazza

Scanderberg 11, pec:

giovanni.schinea.avvocaticatanzaro.legalmail.it;

– controricorrenti –

e contro

C.A., F.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 170/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 23/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. Con ricorso del 9/5/2014 le signore C., G. e F. proposero ricorso ex art. 702 bis c.p.c., nei confronti della Provincia di Catanzaro, e dei tecnici ingegnere A.F. ed avvocato Ac.Sa., avente ad oggetto una domanda di indennità di espropriazione e risarcimento danni in relazione ad un terreno del loro dante causa, oggetto di occupazione da parte della Provincia di Catanzaro e mai indennizzato. Chiesero la condanna di A. e di Ac. al pagamento della somma di Euro 19.990,00 oltre interessi a titolo di indennizzo; la condanna della Provincia al pagamento della differenza tra la somma originariamente dovuta e quella che sarebbe stata indicata nei riguardi degli altri intimati nonchè di una somma a titolo risarcitorio per omesso controllo sui propri dirigenti e, in via residuale e subordinata, la condanna a titolo di ingiustificato arricchimento.

2. Si costituirono in giudizio i convenuti ed il Tribunale adito, con ordinanza dell’8/4/2015, rigettò le domande principali ed accolse quella subordinata di arricchimento senza causa nei confronti della Provincia di Catanzaro, condannandola in via equitativa al pagamento della somma di Euro 19.900, oltre interessi e rivalutazione. A seguito di ricorso per revocazione proposto dall’Amministrazione sul presupposto che il Tribunale, avendo omesso di esaminare la sua eccezione di prescrizione, avesse dato luogo ad un vizio revocatorio, il Tribunale, con sentenza n. 1721 del 2016, dichiarò l’inammissibilità della domanda di revocazione dell’ordinanza resa ex art. 702 ter c.p.c., in quanto l’ipotesi denunciata non rientrava tra quelle previste dall’avv. 396 c.p.c., dovendosi, invero, ritenere applicabile il termine per la proposizione dell’appello incontestatamente non osservato.

3. La Provincia di Catanzaro propose appello, si costituirono tutte le parti e la Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 170/2018, ha rigettato l’appello, confermando che la domanda di revocazione era inammissibile perchè proposta dopo la scadenza del termine per la proposizione dell’appello, non potendosi derogare a tale principio nei confronti di un procedimento ex art. 702 quater c.p.c..

4. Avverso la sentenza, che ha condannato l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro alle spese del grado nei confronti di tutte le parti costituite, la medesima ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Hanno resistito, con tre distinti controricorsi, l’avvocato Ac.Sa., l’ingegnere A.F. ed i C. ( C.L.L., E., L.M., D., I. e W., nonchè G.F.).

5. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., per il giorno 7 aprile 2020 ed in vista di quell’adunanza il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte.

La trattazione veniva rinviata d’ufficio per effetto della legislazione emergenziale relativa alla pandemia da coronavirus e rifissata all’odierna adunanza del 13 luglio 2020.

Diritto

RITENUTO

che:

1. In via preliminare si rileva che il ricorso risulta proposto senza rispettare la legittimazione riferita agli appellati C., siccome emergente dalla sentenza impugnata.

Peraltro, tutti i detti appellati, ad eccezione di C.A., che la sentenza indica come legatario di Ci.Al., si sono difesi con controricorso, sicchè, tranne che per costui, il problema resta irrilevante.

Il problema della mancata evocazione del detto legatario resta, a sua volta, irrilevante in quanto il ricorso è tardivo.

La sentenza è stata notificata, per quanto si allega nel ricorso, in data 29 gennaio 2018 ed il termine breve di sessanta giorni decorrente da quella data veniva a scadere il giorno 30 marzo 2018, che cadeva di venerdì.

Risulta, invece, che il ricorso è stato notificato il 4 aprile 2018 all’ Ac., ai C. e alla F., mentre, per quanto attiene all’ A., la notifica, dal punto di vista del perfezionamento per la notificante, risulta eseguita a mezzo posta il 3 aprile 2018.

E’ palese la tardività di tali notificazioni.

Peraltro, in assenza di copia notificata della impugnata sentenza nel fascicolo d’ufficio (come del resto nei fascicoli di parte), il ricorso sarebbe stato anche improcedibile.

2. I controricorrenti C. hanno notificato un controricorso tempestivo ma inammissibile per difetto di procura speciale per il giudizio di cassazione, indicandosi nell’epigrafe una procura anteriore, tranne che per G.F., C.W. ed C.E. che hanno depositato una procura speciale in calce al ricorso ed il cui controricorso deve, pertanto, ritenersi ammissibile.

Gli altri due controricorsi, dell’ A. e dell’ Ac., sono entrambi tardivi perchè notificati rispettivamente il 2 luglio 2018 ed il 1 luglio 2018, dunque oltre i quaranta giorni dalla notifica del ricorso.

Di quanto esposto occorre tenere conto ai fini della decisione sulle spese, conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

3. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente Amministrazione Provinciale di Catanzaro va condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, unicamente nei confronti di G.F., C.W. ed C.E..

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’Amministrazione ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore di G.F., C.W. ed C.E., liquidate in Euro 2.050 (oltre Euro 200 per esborsi) più accessori di legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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