Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24481 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23158-2015 proposto da:

P.M., B.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato NATALE CALLIPARI giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1492/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

15/04/2015, depositata il 10/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato Tropepi Francesco (delega verbale avvocato

Callipari) difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: – P.M. e B.S. hanno depositato ricorso, articolato in tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1492/2015, emessa dalla Corte d’Appello di Venezia in data 10.6.2015, notificata il 30.6.2015 a quanto risulta dall’indicazione contenuta nello stesso ricorso depositato, con la quale la corte d’appello rigettava la domanda di risarcimento danni da imperito svolgimento dell’attività professionale proposta dagli odierni ricorrenti nei confronti dell’avv. A.G..

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato improcedibile.

I ricorrenti non hanno infatti ottemperato all’obbligo, imposto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 a pena di improcedibilità, di depositare insieme al ricorso nella cancelleria della Corte copia notificata della sentenza impugnata, dotata della relazione di notificazione, nel caso in cui questa, come nel caso di specie, sia avvenuta.

Si può infatti affermare, previa accurata verifica all’interno del fascicolo d’ufficio e del fascicolo di parte ricorrente, che non sia stata depositata alcuna copia notificata del provvedimento impugnato, ma solamente la copia di essa, dichiarata conforme all’originale dal cancelliere con attestazione in data 16.9.2015 ma priva della relata di notifica.

E’ noto che la prima sezione di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 1081 del 21 gennaio 2016, ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione riguardante la procedibilità, o meno del ricorso per cassazione quando la copia notificata della sentenza impugnata non depositata dal ricorrente che pure abbia dichiarato l’esistenza di tale evento, sia stata prodotta da un’altra parte nei giudizio di legittimità.

Tuttavia, non si ravvisa la necessità di attendere la decisione delle Sezioni Unite atteso che, nel caso di specie, la parte intimata non ha svolto attività difensiva e quindi non vi è alcuna copia in atti della sentenza completa della relata di notificazione.

L’improcedibilità del ricorso esime dall’esaminare ed anche dal dover riportare i motivi di ricorso.

Si propone pertanto la declaratoria di improcedibilità”.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, preso atto delle considerazioni esposte nella memoria (nella quale si ribadisce la presenza, nel fascicolo di parte, di copia conforme delle sentenza impugnata, e non di copia notificata) il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.

Il ricorso proposto va pertanto dichiarato improcedibile.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, pertanto deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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