Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24481 del 21/11/2011
Cassazione civile sez. lav., 21/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24481
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –
Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 9861-2007 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
D.N.M.V.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 234/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 01/02/2007, r.g.n. 1909/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/10/2011 dal Consigliere Dott. LA TERZA MAURA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Lecce accoglieva la domanda proposta da D.N.M.V. nei confronti del Ministero della Salute per il riconoscimento dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, previsto per i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Avverso detta sentenza il Ministero ricorre con un unico complesso motivo. La D.N. è rimasta intimata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, denunciando violazione del D.Lgs. n. 112 del 1998, artt. 7, 114 e 123 e D.P.C.M. 26 maggio 2000, nonchè del D.P.C.M. 8 gennaio 2002, artt. 1, 2, e 4, il Ministero si duole che sia stata affermata la sua legittimazione passiva. Il ricorso è manifestamente infondato.
E’ infatti già stato affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 12538 del 9/6/2011, emessa a seguito di contrasto di giurisprudenza che “In tema di controversie relative all’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210 in favore di soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute, in quanto soggetto pubblico che, analogamente, decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale”. Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese non avendo la controparte svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011