Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24481 del 17/10/2017
Cassazione civile, sez. II, 17/10/2017, (ud. 22/03/2017, dep.17/10/2017), n. 24481
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12763/2014 proposto da:
S.F., S.G., S.C., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO BILOTTA, rappresentati e difesi dagli avvocati
FRANCESCO LEPERA, CARMELO LEPERA;
– ricorrenti –
contro
D.C.D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COLFELICE 30, presso lo studio dell’avvocato ANDREA VINCENZO ACCOTI,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO VINCENZO
ACCOTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 49/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 15/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/03/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
udito l’Avvocato TORRISI Salvatore con delega orale dell’Avvocato
LEPERA, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito l’Avvocato Vito CASTRONUOVO, con delega depositata in udienza
dell’Avvocato ACCOTI, difensore del resistente che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. I coniugi S.F. e M.M. hanno proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Rossano che aveva accolto la domanda di D.C.D.F. di accertamento dei confini delle rispettive proprietà, condannando i coniugi al rilascio di parte del terreno, e dichiarato nulla (perchè generica) l’eccezione di acquisto del terreno per usucapione dai coniugi avanzata.
2. La Corte d’appello di Catanzaro – con sentenza del 15 gennaio 2014 – ha dichiarato errata la decisione di primo grado di qualificare come nulla l’eccezione riconvenzionale di usucapione, ma l’ha poi ritenuta non provata e ha così rigettato l’appello confermando la sentenza impugnata.
3. S.F., G. e C. (il primo anche in proprio e tutti e tre quali eredi di M.M.) propongono ricorso in cassazione, articolato in tre motivi.
D.C.D.F. resiste con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I motivi del ricorso censurano tutti e tre – invocando il parametro di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio – la parte della pronuncia della Corte d’appello che ha ritenuto non provata l’eccezione di usucapione.
a) Il primo motivo lamenta l’omessa valutazione delle dichiarazioni rese da tre testimoni nel giudizio di primo grado.
Il motivo è inammissibile, risolvendosi lo stesso in una richiesta di rivalutazione delle testimonianze, rivalutazione non possibile in questa sede e del tutto estranea al parametro invocato.
b) Il secondo motivo denuncia anch’esso l’omessa valutazione delle dichiarazioni testimoniali, dichiarazioni testimoniali che sono invece state valutate dal giudice di merito e delle quali si chiede pertanto la rivalutazione. Il motivo è quindi inammissibile.
c) Il terzo motivo ha ad oggetto la mancata considerazione delle ammissioni di parte attrice circa il possesso di L., contenute nelle memorie difensive di primo grado.
Il motivo è inammissibile: spetta infatti al giudice di merito interpretare il materiale probatorio ed è insindacabile in questa sede il giudizio di prevalenza di elementi probatori rispetto ad altri pur portati dalle parti (cfr. Cass. 16056/2016, per cui “l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
2. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 2.700 per compensi, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017