Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24481 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 05/10/2018, (ud. 10/04/2018, dep. 05/10/2018), n.24481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI G. – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo M – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23487/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 43/7/10, depositata il 1 luglio 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 aprile

2018 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

che:

– S.F., esercente attività di commercio di autoveicoli, impugnava gli avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 1999 e 2000 ai fini Irpef, Irap ed Iva, emessi dall’Agenzia delle entrate per operazioni soggettivamente inesistenti, relative alla vendita di autoveicoli avvalendosi di società cartiere;

– il giudice di primo grado accoglieva l’impugnazione; la sentenza era confermata dalla CTR del Veneto;

– l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con sette motivi; il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 53 e ss. in relazione alla doglianza, non esaminata dalla CTR, con cui si contestava al contribuente la vendita di autovetture senza fattura per gli anni 1999 e 2000; il secondo motivo denuncia, sul medesimo punto, omessa motivazione; il terzo vizio di insufficiente motivazione;

– il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 53 e ss. in relazione alla doglianza, non esaminata dalla CTR, con cui si contestava al contribuente l’utilizzazione, per gli anni 1999 e 2000, di fatture di vendita di autovetture emesse da un mero interposto, sig. F.G., detraendone indebitamente i costi e la relativa Iva; il secondo motivo denuncia, sul medesimo punto, omessa motivazione; il terzo vizio di insufficiente motivazione;

– il settimo motivo denuncia vizio di motivazione insufficiente in ordine all’incidenza della decisione penale quanto all’identità dei beni, sia sulla effettiva rilevanza della stessa, sia sulla realtà delle operazioni fatturate dal F.;

– i primi tre motivi, da esaminare unitariamente in quanto connessi logicamente, sono fondati: l’Agenzia delle entrate, infatti, si duole che la CTR abbia completamente distorto la contestazione operata con gli avvisi di accertamento, e i fatti posti a suo fondamento, così trascurando le ragioni d’appello ed emettendo una decisione sostanzialmente immotivata ed omissiva di ogni valutazione sugli elementi allegati dall’Ufficio;

– occorre, invero, ricostruire preliminarmente la vicenda in giudizio;

– la contestazione dell’Ufficio – come emerge dal pvc e dagli avvisi di accertamento, riprodotti per autosufficienza – riguardava, infatti, una condotta di interposizione fittizia operata dal contribuente, che si poneva al centro, con un ruolo determinante, di una complessa operazione di frode carosello, articolata su una netta distinzione tra atti formali (falsi) e attività sostanziale;

– il S., da un lato, era l’effettivo acquirente, poichè provvedeva a pagare i fornitori effettivi, ed anche il reale venditore poichè vendeva i beni (le autovetture) ai clienti finali;

– dall’altro, invece, sul piano formale egli risultava assente sia perchè, in molti casi, interponeva una società cartiera tra il primo venditore e se stesso (tra l’altro, per come risulta dal pvc, con sede in (OMISSIS), sì da derivarne anche la non imponibilità ai fini Iva), mentre – e la questione costituisce lo specifico oggetto della ripresa da parte dell’Ufficio – la cessione ai clienti avveniva de facto ma senza fatturazione, venendo utilizzate, invece, le fatture emesse, del tutto fittiziamente, dal sig. F.G., univocamente mero soggetto interposto;

– ne derivava, per quanto qui rileva, che il S. incamerava l’intero prezzo della vendita, comprensivo dell’Iva corrisposta, senza fatturare alcunchè e, anzi, giustificando l’operazione con fatture soggettivamente false (ossia emesse dal sig. F.), senza che neppure per esse fosse versata l’Iva;

– la CTR, invero, a fondamento della decisione di rigetto dell’appello dell’Agenzia, si è limitata a considerare esclusivamente che il contribuente era stato assolto da evasione e truffa dal giudice penale;

– in tal modo, tuttavia, il giudice d’appello non ha in alcun modo verificato” non solo la congruità della decisione penale (tra l’altro neppure irrevocabile) rispetto alla contestazione fiscale, restando irrilevante che i fatti esaminati in sede penale fossero gli stessi (fermo restando che, nella specie, è stata pure omessa la verifica dell’identità di beni e fatture), che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4 e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sè inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna (v. tra le tante Cass. n. 28174 del 24/11/2017), ma ha integralmente omesso la valutazione dei numerosi e articolati elementi di prova forniti dall’Agenzia ed acquisiti in giudizio, idonei a rappresentare uno stato dei rapporti, in ispecie, tra il contribuente e il sig. F., e a delineare una vicenda strutturalmente e radicalmente diversa da quella indicata in sentenza, la cui motivazione, del tutto irrelata, supera i limiti dell’apparenza motivazionale;

– gli altri motivi restano assorbiti;

– in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata con rinvio, anche per spese, alla CTR competente in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Veneto in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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