Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24481 del 01/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 01/10/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 01/10/2019), n.24481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6063-2015 proposto da:

R.A.I. RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato

CARLO BOURSIER NIUTTA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO

45, presso lo studio dell’avvocato ROSA TRONCELLITI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6681/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/09/2014, R.G.N. 5766/2011.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza del locale Tribunale che aveva accolto l’eccezione di risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso, ha dichiarato che tra L.L. e la RAI è intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dall’8 ottobre 1993 con qualifica di programmista regista, classe 4; ha dichiarato la prosecuzione giuridica del rapporto stesso dopo la data del 28 maggio 1994, ancora in atto alla data della sentenza, e ha condannato la Rai a corrispondere all’appellante, a titolo di indennizzo L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5 quattro mensilità della retribuzione dell’ultimo contratto intercorso tra le parti, oltre accessori a decorrere dalla data della stessa sentenza (11 luglio 2014).

2. Per la cassazione di tale sentenza la RAI propone ricorso affidato a due motivi. Resiste con controricorso la L..

3. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. (inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1, lett. f, conv. in L. n. 25 ottobre 2016, n. 197).

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo verte sul rigetto dell’eccezione di risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso. Sottolinea la RAI che non si è trattato solo del decorso del tempo, perchè la ricorrente: a) aveva rifiutato, dopo la cessazione del rapporto del 19 giugno 2002, il nuovo contratto a termine proposto con decorrenza 27.8.2002 e fino al 7.6.2003; b) aveva percepito negli anni 2002 e seguenti, compensi “da lavoro dipendenti o assimilati” come risultante da documentazione fiscale esibita da controparte in giudizio, e tale circostanza, unita al lungo lasso di tempo trascorso dalla cessazione dell’ultimo rapporto (giugno 2002) e l’iniziativa giudiziaria (maggio2010), denotavano la volontà della ricorrente di ritenere risolto il rapporto di lavoro con la RAI.

2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Esso verte sulla ritenuta illegittimità della causale dell’assunzione in relazione al contratto stipulato a norma della L. n. 230 del 1962 (art. 1, comma 2, lett. E). Si ribadisce la temporaneità dell’occasione lavorativa, la specificità del programma e la sussistenza del vincolo di necessità diretta tra l’assunzione della L. e il particolare programma televisivo (“(OMISSIS)”) con mansioni di programmista regista e decorrenza 8.10.93 per la durata di sei mesi.

3. Il primo motivo è infondato. Anche a voler prescindere dalla inammissibile formulazione di una denuncia promiscua di violazione di legge, error in procedendo per asserita nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5) comunque, nei limiti in cui sono enucleabili specifiche censure mosse alla sentenza impugnata, va osservato che la Corte territoriale, accogliendo uno dei motivi di appello proposti dalla L., ha ritenuto l’insussistenza e comunque il difetto di prova (pag. 4 sent.) circa l’esistenza di eventuali, ulteriori circostanze, oltre al mero decorso del tempo, significative dell’esistenza di una comune volontà delle parti di porre fine al rapporto lavorativo (cfr. Cass. 16932 del 2011), riferendo che i suddetti elementi non erano stati nemmeno specificamente allegati, nè tantomeno provati, da parte appellata. Pertanto, non sussiste nè omessa pronuncia su un fatto decisivo, avendo la sentenza argomentato in ordine al difetto di prova degli elementi costitutivi della fattispecie, nè vizio radicale della sentenza per l’ipotizzata (ma all’evidenza insussistente) nullità.

3.1. In ogni caso, poi, l’eventuale percezione di altri redditi, senza ulteriori specificazioni circa la natura del rapporto di lavoro sottostante, non potrebbe di per sè costituire elemento dirimente, in difetto di prova della loro provenienza da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. Cass. 21876 del 2015, che ha ritenuto rilevante il decorso di un considerevole lasso di tempo unitamente al reperimento di altra occupazione a tempo indeterminato). Infatti, il reperimento di altra occupazione è una necessità per far fronte ad esigenze di sostentamento quotidiano e non è elemento indicativo della volontà di rinunciare ai diritti del lavoratore verso il datore di lavoro (cfr. Cass. n. 21310 del 2014).

3.2. Una volta esclusa l’esistenza di altre circostanze significative, va ribadito il principio – più volte affermato da questa Corte – secondo cui il mero decorso del tempo non costituisce elemento di per sè univocamente significativo della volontà del lavoratore di dismettere i propri diritti nei confronti del lavoratore, tenuto pure conto che l’azione diretta a far valere la nullità del termine è imprescrittibile (cfr. ex plurimis, Cass. n. 13535 del 2015, n. 20704 del 2015).

4. E’ infondato anche il secondo motivo, alla luce della costante giurisprudenza di questa di questa Corte di legittimità (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 13806 del 2015 e 1841 del 2016, v. pure Cass. 11573 del 2011, n. 24049 del 2008), cui questo Collegio intende dare continuità.

4.1. Invero, la L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. e), come modificato dalla L. n. 266 del 1977, prevede e consente l’applicazione del termine nelle assunzioni di personale riferite a pubblici spettacoli, ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi. Nell’interpretazione di tale norma, questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, affinchè il rapporto di lavoro a termine possa ritenersi legittimo, è necessario il concorso di una pluralità di requisiti, essenzialmente riferibili alla temporaneità e specificità dello spettacolo e dell’esigenza lavorativa che il contratto è diretto a soddisfare, ed in particolare: a) che il rapporto si riferisca ad un’esigenza di carattere temporaneo della programmazione televisiva o radiofonica, da intendersi non nel senso della straordinarietà o occasionalità dello spettacolo (che può ben essere anche diviso in più puntate e ripetuto nel tempo), bensì nel senso che lo stesso abbia una durata limitata nell’arco di tempo della complessiva programmazione fissata dall’azienda, per cui, essendo destinato ad esaurirsi, non consente lo stabile inserimento del lavoratore nell’impresa; b) che il programma, oltre ad essere temporaneo nel senso sopra precisato, sia anche caratterizzato dall’atipicità e singolarità rispetto ad ogni altro evento organizzato dall’azienda nell’ambito della propria ordinaria attività radiofonica e televisiva, per cui, essendo dotato di caratteristiche idonee ad attribuirgli una propria individualità ed unicità (quale species di un certo genus), lo stesso sia configurabile come un momento episodico dell’attività imprenditoriale, e come tale rispondente anche al requisito della temporaneità; c) che, infine, l’assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo si inserisca, con vincolo di necessità diretta, anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo o programma, sicchè non può ritenersi sufficiente a giustificare l’apposizione del termine la semplice qualifica tecnica o artistica del personale, richiedendosi che l’apporto del peculiare contributo professionale, tecnico o artistico del lavoratore, sia indispensabile per la buona realizzazione dello spettacolo, in quanto non sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo dell’azienda (cfr, in particolare, Cass. 23 giugno 2008 n. 17053; Cass. n. 8385 del 2006, n. 23501 del 2010, n. 15455 del 2012 e n. 7667 del 2014). L’interpretazione della norma di legge adottata dalla giurisprudenza di questa Corte appare corrispondere appieno al ragionevole equilibrio tra esigenze di garanzia di stabilità del rapporto di lavoro ed esigenze, anche culturali, della produzione di spettacoli e programmi radiotelevisivi perseguito dal legislatore dell’epoca, alla luce delle condizioni economiche e sociali esistenti.

4.2. Così ribadita l’interpretazione della norma di legge in esame, cui appare opportuno attenersi, anche in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte e in assenza di sufficienti motivi per rimetterla in discussione alla luce delle argomentazioni del ricorso, va infine ricordato che l’accertamento della sussistenza in concreto dei requisiti di legittimità dell’apposizione del termine nell’ipotesi considerata costituisce giudizio di merito, che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha adeguatamente condotto pervenendo alla conclusione della insussistenza dei requisiti sopra indicati.

4.3. Al riguardo, la Corte di appello ha rilevato che le mansioni lavorative assegnate alla L. (programmista regista) non presentavano peculiarità distintive, per cui doveva escludersi la sussistenza di un nesso tra la professionalità della stessa e le caratteristiche dei programmi ai quali aveva collaborato. Ha osservato che dal contenuto e dalle difese della RAI non era dato evincere quale fosse la professionalità della L. e quale l’apporto creativo che la stessa fosse chiamata a rendere quale programmista regista ed avesse effettivamente reso come tale. Al contrario, ad avviso della Corte di merito, “dallo stesso tenore del contratto e dalle generiche le allegazioni nella memoria di costituzione di primo grado della RAI (punti 15 e 15.1) emerge che le mansioni svolte dalla L. non si caratterizzavano per alcuno specifico apporto, essendo tutte riconducibili ad una figura professionale presente nella pianta organica dell’ente, senza differenziarsi rispetto a questa per alcuna peculiarità, da porsi in stretta correlazione con le caratteristiche della trasmissione realizzata”. Tale affermazione non è stata adeguatamente contrastata dalle deduzioni della società, rimaste in proposito generiche e non pertinenti sul piano dell’accertamento del vincolo di necessità diretta enunciato.

4.4. Pertanto, deve confermarsi la mancanza di un’impronta distintiva della collaborazione della lavoratrice alla produzione televisiva.

S. Dalla declaratoria di illegittimità del termine apposto al predetto contratto e dalla conseguente conversione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato consegue l’irrilevanza della legittimità, o meno, del termine apposto ai successivi contratti stipulati fra le parti, per cui, anche sotto questo profilo, deve ritenersi corretta la sentenza impugnata che di fatto ha ritenuto assorbita ogni questione relativa ai contratti a termine successivi (cfr. Cass. 17 gennaio 2014 n. 903).

6. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2 con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario, avv. Rosa Troncelliti.

7. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della RAI ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. Il raddoppio del contributo unificato, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, costituisce una obbligazione di importo predeterminato che sorge ex lege per effetto del rigetto dell’impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità della stessa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la RAI al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Rosa Troncelliti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA