Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24480 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22803/2015 proposto da:

S.G., S.B., S.C., in

proprio nella qualità di eredi della sig. S.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANGELICO 80, presso lo studio

dell’avvocato ARMANDO LAURETI, che li rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, società con socio unico soggetta alla

direzione e coordinamento di Ferrorie dello Stato, in persona

dell’institore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5853/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato Roberto Otri (delega avvocato Vincenti) difensore

della controricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “Nel 2005 gli attuali ricorrenti, S.G., B. e C., tutti in proprio e n. q. di eredi della defunta S.R. convenivano in giudizio le Ferrovie dello Stato s.p.a., chiedendo il risarcimento del danno conseguente al sinistro verificatosi a carico della madre, S.R., che nel (OMISSIS), allorchè si trovava a scendere una scalinata in ferro per recarsi alla fermata F.S. di (OMISSIS), a causa della presenza sulle scale di alcune viti di bloccaggio sporgenti in quanto non perfettamente avvitate, inciampava, perdeva l’equilibrio e cadeva rotolando per 617 scalini e battendo violentemente la testa sul pianerottolo di ferro. Portata al pronto soccorso, la S. poco dopo decedeva per grave trauma contusivo encefalico. I ricorrenti addebitavano la responsabilità dell’accaduto alla omissione da parte di Ferrovie del proprio obbligo di custodia, ex art. 2051 c.c..

La domanda risarcitoria veniva rigettata, all’esito del giudizio di primo grado, con pronuncia confermata in appello, dalla sentenza n. 5853/2014 della Corte d’Appello di Roma, depositata in data 24.9.2014, qui impugnata.

I ricorrenti hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione formulando un solo motivo di ricorso con il quale denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2051 c.c..

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a resiste con controricorso.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376,380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

I ricorrenti contestano che il ragionamento della corte d’appello non sia conforme alle norme disciplinanti la responsabilità per custodia, la prova del nesso causale e del caso fortuito, in quanto la corte d’appello, per escludere la responsabilità per custodia delle Ferrovie in relazione all’incidente occorso alla S. sulla scala affidata alla custodia della società, avrebbe effettuato una inversione dell’onere della prova relativo al caso fortuito e preteso che fossero gli stessi attori- appellanti e non la società danneggiante, a provare che il sinistro era stato provocato dalle. Essi sostengono che il loro onere probatorio si esauriva nel documentare che la cosa in custodia, ove la scala ove si era verificata la caduta alla signora, presentasse caratteristiche tali da costituire una pericolosa insidia (presenza di alcune viti non ben fissate, rilevate di alcuni millimetri e non percepibili alla vista perchè dello stesso colore metallico dello scalino), senza dover provare che quella situazione di fatto fosse stata la causa concreta del danno. Avrebbe dovuto invece ricadere sulla società custode l’onere di provare che la caduta, verificatasi su un oggetto idoneo a costituire un pericolo, si fosse invece verificata per caso fortuito, ovvero per colpa, in tutto o in parte, della stessa danneggiata.

In effetti, le violazioni denunciate non sussistono: la corte si è attenuta ai principi di diritto più volte affermati da questa Corte (Cass. n. 6306 del 2013, 7125 del 2013, 25214 del 2014, 21212 del 2015) secondo i quali la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sè idonea a sprigionare un’energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.), ovvero, qualora per contro si tratti di cosa di per sè statica e inerte e richieda che l’agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causate – a carico del danneggiato – occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.).

Nel caso di specie, la corte territoriale, dopo aver ritenuto l’astratta riconducibilità della caduta dalle scale della S. nell’ambito della responsabilità per custodia della società che aveva l’obbligo di manutenzione e custodia delle scale stesse, ha ritenuto, con accertamento in fatto in questa sede non sindacabile, che dalla istruttoria svolta non fosse emersa la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il fatto dannoso.

In particolare, essa ha svalutato, nell’ambito del suo libero apprezzamento, la verosimiglianza delle dichiarazioni testimoniali dalle quali risultava la presenza di alcune viti allentate e leggermente sporgenti, rese solo in giudizio da persone asseritamente presenti all’incidente, ma reperite tramite annuncio sul giornale e che non si erano fermate nell’immediatezza dei fatti per rendere le proprie generalità alla forza pubblica intervenuta sul posto, ed ha ritenuto, apprezzando le fotografie prodotte relative ai viari gradini della scala, che la stessa idoneità della vite allentata a costituire ostacolo al passaggio delle persone sulla scala fosse da porre in dubbio, in difetto di ulteriori e più precise allegazioni probatorie.

In definitiva, ha escluso che fosse stata fornita la prova che la caduta dalla scale della signora fosse causalmente riconducibile ad un complessivo carente stato di manutenzione delle scale, o alla presenza su di essa di viti allentate atte a costituire un pericolo per chi la percorresse e non piuttosto ad altra causa, accidentale e completamente autonoma dalla condizione delle scale, ovvero un malore della medesima, un urto da parte di altre persone, una caduta accidentale per distrazione.

Ha escluso quindi che i danneggiati avessero fornito, come era loro onere, prova del desso causale tra la cosa in custodia, nelle condizioni in cui essa si trovava al momento della caduta, e il verificarsi del fatto dannoso.

La decisione impugnata resiste, in definitiva, alle critiche formulate da parte ricorrente”.

La sola controricorrente ha depositato memoria.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.

Il ricorso proposto va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, pertanto deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Pone a carico dei ricorrenti le spese di lite sostenute dalla controricorrente e le liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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