Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24480 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 17/10/2017, (ud. 22/03/2017, dep.17/10/2017),  n. 24480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 874/2013 proposto da:

S.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA

BARBANTINI, rappresentato difeso dall’avvocato FRANCO MODENA;

– ricorrente –

e contro

A.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1300/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito l’Avvocato MODENA Franco, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso e produce cartolina di

ricevimento n. 2 della notifica del ricorso a parte intimata;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.R. propone ricorso in cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna – del 27 ottobre 2011 – che ha rigettato l’appello dallo stesso instaurato verso la pronuncia del Tribunale di Ferrara che aveva accolto la domanda proposta da A.S. di accertamento dei confini tra il proprio fondo e quello del ricorrente, individuando uno sconfinamento di S. in una fascia di terreno di proprietà di A. e rigettando la domanda riconvenzionale del convenuto di acquisto per usucapione della suddetta fascia di terreno.

L’intimato A. non ha presentato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I quattro motivi in cui il ricorso si articola sono – secondo le parole del ricorrente – “motivi strettamente correlati, giacchè è il loro combinato che determina l’ingiusto e erroneo rifiuto della domanda di usucapione”.

a) Il primo motivo – con cui si lamenta l'”omessa o comunque contraddittoria e insufficiente motivazione” – è inammissibile in quanto quello che si denuncia non è il vizio della motivazione del provvedimento impugnato, ma la ricostruzione in fatto operata dal giudice di merito (cfr. p. 10 del ricorso, ove la contraddittorietà non è del provvedimento, ma rispetto alle “emergenze istruttorie”).

b) Il secondo motivo lamenta invece la violazione dell’art. 345, per avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile un documento dal ricorrente prodotto in secondo grado (il contratto di affitto del fondo poi divenuto di sua proprietà), documento indispensabile ai fini della prova dell’usucapione.

La doglianza è priva di fondamento: la Corte d’appello, dopo aver ritenuto tardiva la produzione del documento e aver affermato di aderire all’interpretazione più rigorosa dell’art. 345 c.p.c., comma 3 (interpretazione invero da ultimo non seguita da questa Corte), ha poi valutato l’efficacia probatoria dello stesso, ritenendolo irrilevante alla luce dei risultati delle prove testimoniali raccolte in prime grado e comunque inidoneo a far decorrere anticipatamente il termine ventennale, dimostrando se mai la semplice detenzione del terreno.

c) Quest’ultima affermazione della Corte di appello costituisce l’oggetto del terzo motivo che appunto lamenta violazione dell’art. 1141 c.c., per avere la Corte d’appello negato l’acquisto per usucapione perchè il ricorrente era inizialmente detentore, doglianza anch’essa del tutto infondata perchè la Corte d’appello ha semplicemente, ad abundantiam, affermato che l’aver affittato un terreno è prova della detenzione e non del possesso del terreno.

d) Il quarto motivo, denunciando violazione dell’art. 116 c.p.c., “per non aver la Corte d’appello proceduto a una valutazione complessiva del materiale probatorio offerto dall’usucapente”, si sostanzia in una sorte di riassunto delle doglianze espresse con i primi tre motivi e va dichiarato inammissibile.

2. Il ricorso va pertanto respinto.

Nulla si dispone in punto spese, non avendo A. proposto alcuna difesa.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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