Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24480 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 05/10/2018, (ud. 10/04/2018, dep. 05/10/2018), n.24480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. L. – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI G. – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo M – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18471/2011 R.G. proposto da:

Kevin Schurter Spa, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco

Iandolo, con domicilio eletto presso l’Avv. Alessandro Bozza in Roma

via Nazionale n. 204, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 51/49/11, depositata il 15 aprile 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 aprile

2018 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

che

– Kevin Schurter Spa proponeva ricorso avverso gli avvisi di irrogazione delle sanzioni Iva per gli anni dal 2001 al 2004 emessi dall’Agenzia delle entrate per aver la società omesso di emettere autofattura per i servizi prestati dalla partecipante Schurter Holding Aeg;

– l’impugnazione, accolta dal giudice di primo grado, era rigettata dalla CTR della Lombardia;

– la contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi;

l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che

– il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 9 bis, introdotto dalla L. n. 244 del 2007, applicabile anche a violazioni precedenti all’entrata in vigore della norma;

– il motivo è inammissibile: il ricorrente propone una questione di diritto (l’osservanza del principio di legalità) nuova, non trattata in alcun modo nella sentenza impugnata – e, anzi, estranea alla ratio della decisione (che investe la sussistenza di cause di non imputabilità e la natura non formale della violazione) – nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, senza neppure allegare l’avvenuta deduzione della stessa innanzi al giudice di merito, nè indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, sì da consentire alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (v. Cass. n. 8206 del 22/04/2016);

– in ogni caso come introdotto dalla L. n. 244 del 2007, art. 6, comma 9 bis, prevede che “è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento dell’imposta, con un minimo di 258 Euro, il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell’inversione contabile di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17 e art. 74, commi 7 e 8 e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l’imposta in fattura omettendone il versamento. Qualora l’imposta sia stata assolta, ancorchè irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19 e successive modificazioni, la sanzione amministrativa è pari al 3 per cento dell’imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 Euro, e comunque non oltre 10.000 Euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo…. “, sicchè nella vicenda, relativa agli anni 2001-2004, la sanzione è rimasta immutata nel quantum;

– il secondo motivo denuncia omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento della natura formale della violazione in relazione a quanto statuito dalla CTR della Lombardia con la sentenza n. 100 del 21 luglio 2009;

– il motivo è infondato: la statuizione della CTR, al di là della sintetica espressione (“i meccanismi Iva del reverse charge vengono disattesi”), è pienamente conforme a diritto atteso che, come ripetutamente affermato dalla Corte (v. Cass. n. 12649 del 19/05/2017), in caso di autofatturazione, le relative registrazioni assolvono una funzione sostanziale, in quanto, compensandosi a vicenda, con l’assunzione del debito avente ad oggetto l’Iva a monte e la successiva detrazione dell’Iva a valle, comportano che non permanga alcun debito nei confronti dell’Amministrazione, e consentono i controlli e gli accertamenti fiscali sulle cessione successive;

– il ricorso va rigettato e le spese liquidate per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il contribuente al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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