Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2448 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2448 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: VALLE CRISTIANO

ORDINANZA

sul ricorso 18010-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo
studio TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’avvocato SALVATORE TRIFIR0′, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

2017
3211

PILUSO FERNANDO;
– intimato –

Nonché da:
PILUSO FERNANDO, elettivamente domiciliato in ROMA,

Data pubblicazione: 31/01/2018

VIALE

GIULIO

CESARE

94,

presso

lo

studio

dell’avvocato RAFFAELE CARDILLI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIANCARLO MORO,
giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI

27,

presso lo

studio TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’avvocato SALVATORE TRIFIR0′, giusta delega in
atti;
– con troricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza definitiva n. 210/2012 della
CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/08/2012
R.G.N. 992/2009;
avverso la sentenza non definitiva n. 486/2011 della
CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/10/2011
R.G.N. 990/2009.

contro

Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non
partecipata del 12 luglio 2017, dal consigliere relatore Cristiano Valle
Rilevato che:
la Corte di appello di Venezia, sezione lavoro, con sentenza non
definitiva, pubblicata il 4 ottobre 2011, ha confermato la sentenza del

termine a due contratti a tempo determinato conclusi tra poste italiane
s.p.a e Fernando Piluso, con dichiarazione di sussistenza di rapporto a
tempo indeterminato e condanna al ripristino e, con successiva
sentenza, pubblicata il 3 agosto 2012, condannava Poste italiane s.p.a.
a corrispondere al Piluso, ai sensi dell’art. 32 della I. n. 183 del 2010,
sei mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi e

tribunale di Padova che aveva ritenuto l’illegittimità dell’apposizione del

rivalutazione dal ricorso di primo grado al saldo e, dalla stessa data, alla c -‘M
corresponsione delle retribuzioni;
avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste italiane
s.p.a., censurandola con plurimi motivi di cui all’art. 360, comma 1, n.
3, c.p.c. in relazione agli artt. 1 ed 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 e 25,
comma 2, c.c.n.l. del 2001 e 1419 c.c. nonché in relazione all’art. 32
della I. n. 183 del 2010;
Fernando Piluso resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale
condizionato, con riferimento all’art. 32 I. n. 183 del 2010, censurando
la sentenza definitiva laddove non ha liquidato nella misura massima
l’indennità di cui alla detta norma;
la ricorrente ha proposto controricorso sul ricorso incidentale e quindi ha
depositato memoria ai sensi dell’art. 381 bis c.p.c.;
i primi tre motivi del ricorso principale sono infondati, atteso che il primo
dei due contratti a termine sottoscritti tra Poste italiane s.p.a e Fernando
Piluso è stato stipulato il 3 maggio 2002, al di fuori, quindi, dell’ambito
di vigenza temporale del c.c.n.l. del 2001 (scaduto il 31 dicembre 2001);

la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. L n. 20441 del 2015 ed
in precedenza Sez. L n. 16424 del 2010) – dal quale questo collegio non
ravvisa ragioni per discostarsi – afferma, che “… i contratti a termine
stipulati successivamente alla data di scadenza (31 dicembre 2001) del
c.c.n.l. 11 gennaio 2001 del personale non dirigente di Poste italiane
s.p.a. non rientrano nella disciplina transitoria prevista dall’art. 11 del

normativo, senza che possa invocarsi l’ultrattività delle pregresse
disposizioni per il periodo di vacanza contrattuale, ponendosi tale

soluzione in contrasto con il principio secondi) il quale i contratti collettivi
di diritto comune operano esclusivamente entro l’ambito temporale
concordato dalle parti.”;
inoltre l’illegittima apposizione del termine comporta la nullità totale, e
non solo parziale del contratto, con conseguente instaurazione di un
rapporto a tempo indeterminato (si veda in tema Cass. n. 12985 del
2008: “L’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, anche anteriormente alla
modifica introdotta dall’art. 39 della legge n. 247 del 2007, ha
confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro
subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo
l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del
tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante
l’apposizione del termine “per ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo”. Pertanto, in caso di insussistenza delle
ragioni giustificative del termine, e pur in assenza di una norma che
sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai

principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di
eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonché alla stregua
dell’interpretazione dello stesso art. 1 citato nel quadro delineato dalla
direttiva comunitaria 1999/70/CE (recepita con il richiamato decreto), e
nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro
subordinato, tracciato dalla Corte cost. n. 210 del 1992 e n. 283 del

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d.lgs. n. 368 del 2001 e sono interamente assoggettati al nuovo regime

2005, all’illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di
apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa alla sola
clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”)
seguita da Cass. n. 7244 del 2014;
il quarto mezzo del ricorso principale è parzialmente infondato, come
pure lo è del tutto il ricorso incidentale, in quanto (si veda per tutte Cass.

misura dell’indennità prevista dall’art. 32, comma 5, della I. n. 183 del
2010 che richiama i criteri indicati dall’art. 8 della I. n. 604 del 1966 spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per
motivazione assente, illogica o contraddittoria, il che, nel caso di specie,
non è dato riscontrare, avendo la sentenza, definitiva, impugnata
provveduto a valutare i criteri di cui all’art. 8 della I. n. 604 del 1966,
richiamato dall’art. 32, comma 5, della I. n. 183 del 2010, prendendo in
esame sia la durata del periodo lavorativo prestato alle dipendenze di
Poste italiane s.p.a. sia le rilevanti dimensioni dell’impresa, dando atto
della preclusione all’applicabilità dell’art. 32, comma 6, I. cit. in quanto
non risultavano depositati contratti che prevedevano l’assunzione di
lavoratori già occupati con contratti a tempo determinato nell’ambito di
specifiche graduatorie;
inoltre (Cass. n. 151 del 2015), l’indennità di cui all’art. 32, commi 5 e
7, della I. n. 183 del 2010 come disciplinata dall’art. 1, comma 13, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, con norma di interpretazione autentica, ha
carattere “forfetizzato” ed “onnicomprensivo” e pertanto ristora per
intero il pregiudizio subito dal lavoratore per i danni causati dalla nullità
del termine nel periodo cosiddetto “intermedio”, che decorre dalla
scadenza del termine sino alla sentenza di conversione e non sino al
deposito del ricorso introduttivo del giudizio;
è, viceversa, fondato il quarto motivo del ricorso principale laddove è
incentrato sulla decorrenza degli accessori sull’indennità di cui all’art.
32, comma 5, della I. n. 183 del 2010, stante l’orientamento di questa

n. 6122 del 2014) la determinazione, tra il minimo e il massimo, della

Corte che afferma che detta indennità non ha natura retributiva e
pertanto su di essa non competono gli accessori di cui all’art. 429,
comma 3, c.p.c., se non dalla data della pronuncia giudiziaria
dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al
contratto di lavoro subordinato (Cass. n. 7458 del 2014), cosicché, nel
caso di specie, deve cassarsi senza rinvio – non essendo necessari

motivo e statuirsi che gli accessori di cui all’art. 429, comma 3, c.p.c.
sull’indennità di cui all’art. 32 della I. n. 183 del 2010 sono dovuti dalla
data della sentenza di primo grado;
in conclusione, deve, quindi, accogliersi il motivo di ricorso relativo alla
decorrenza degli accessori di cui all’art. 429, comma 3, c.p.c. e disattesi
i restanti, nonché il ricorso incidentale, la sentenza va cassata senza
rinvio, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., non essendo necessari
ulteriori accertamenti in fatto, con decorrenza di interessi e
rivalutazione, sull’indennità pari a sei mensilità della retribuzione di fatto
percepita, dalla data della sentenza di primo grado;
tenuto conto dell’esito della lite si ritiene conforme a diritto confermare
le statuizioni dei giudici di merito in tema di spese processuali e
compensare per 1/4 fra le parti le spese del giudizio di legittimità,
ponendo la restante quota a carico di Poste italiane s.p.a., con
liquidazione nell’intero come da dispositivo;
stante l’integrale rigetto del ricorso incidentale deve darsi atto dei
presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del
2002, per il versamento da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

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ulteriori accertamenti in fatto – la sentenza di appello in relazione a detto

P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie il quarto motivo del ricorso principale, rigettati i restanti motivi
ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel
merito condanna Poste al pagamento di interessi e rivalutazione
monetaria sull’indennità ex art. 32 I. n. 183/2010 dalla data della

conferma la statuizione sulle spese della fase di merito e condanna Poste
al pagamento dei 3/4 delle spese del presente giudizio, che si liquidano
nell’intero in euro 4.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi;
ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d. P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del
comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,

sentenza di primo grado;

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