Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2448 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 04/02/2020), n.2448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20640-2018 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA, 28 SC

A, presso lo studio dell’avvocato MARCO ALBANESE, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MIRABELLA MARE SPA IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8707/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

emessa il 14/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Napoli con la sentenza n. 8707/2017 aveva rigettato l’appello proposto da M.S. avverso la decisione con la quale il tribunale aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta diretta al riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società Mirabella Mare spa in liquidazione, già Fontana Bleu spa.

La corte territoriale aveva ritenuto provata l’esistenza del rapporto di lavoro all’esito dell’attività istruttoria e delle prove testimoniali raccolte, così come aveva escluso, perchè non provata, l’esistenza di un collegamento societario tale da far ritenere il ricorrente dipendente della società convenuta.

Avverso tale decisione proponeva ricorso il M. affidato ad un solo motivo.

La società rimaneva intimata.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con unico motivo è dedotta la violazione e errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 5 e omesso esame di un fatto decisivo della controversia.

Il ricorrente rileva che la corte territoriale non ha tenuto conto delle risultanze processuali e ha omesso di valutare le stesse.

Il motivo deve essere ritenuto inammissibile poichè si fa richiesta, in sede di legittimità, di svolgere nuova valutazione degli elementi istruttori.

Come già in molte occasioni affermato “lnesame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis Cass. n. 19011/2017; Cass.n. 16056/2016).

La valutazione richiesta non può neppure trovare sponda sul versante dell’esame della motivazione e della sua denunciata carenza e contraddittorietà, in quanto le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053/2014 hanno chiarito che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.

L’assenza di precise indicazioni inerenti una delle ipotesi sopra enunciate rende quindi inammissibile la censura.

Nulla per le spese del presente giudizio essendo rimasta intimata la società Mirabella Mare spa in liquidazione.

Sussistono i presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 4 febbraio 2020

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